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Giovedì, 29 gennaio 2004

Contabilita' economica  
10:03:58 AM a cura di Augusto Pais Becher

QUALE CONTABILITA’ ECONOMICA PER I PICCOLI COMUNI ?

Con questa ultima scheda, intendo ringraziare l’Uncem Servizi ed i suoi collaboratori con il quale ho avuto il piacere di lavorare, le persone che hanno visitato il sito e hanno dedicato tempo e studio alla lettura dei miei elaborati.

Ho cercato di impostare l’argomento cercando di offrire del materiale da utilizzare come strumento di lavoro, attraverso schemi, modelli contabili, riferimenti giuridici e analisi di casi pratici.

Spero che la contabilità economica diventi un modo di ragionare, programmare e gestire il bilancio di previsione, indipendentemente dalla redazione del prospetto di conciliazione e conto economico.

La legge finanziaria 2003, ha prorogato nuovamente i termini per la redazione del prospetto di conciliazione e conto economico da parte dei piccoli comuni e la proposta di legge sui piccoli comuni (Realacci/Bocchino), qualora, venga approvata non impone, ed in questo caso in via definitiva, l’obbligo dell’applicazione dei seguenti articoli del D.Lgs 267/200 Tuel:

Art. 197 – Controllo di gestione;
Art. 229 – Conto economico;
Art. 230 – Conto del Patrimonio;

A questo punto è lecito farsi una domanda: Quale contabilità economica per i piccoli comuni ?

Il Comune non è più obbligato a seguire le disposizioni del Testo unico, allora per questa ragione, non provvede più all’aggiornamento degli inventari, non effettua controlli, utilizza solo la contabilità finanziaria, oppure il tutto è lasciato all’autonomia del comune in relazione a quanto disposto dalla riforma del titolo V della Costituzione.

Sulla base delle recenti proposte di legge, ai piccoli comuni, viene riconosciuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale.

Con la riforma del titolo V della Costituzione, il comune, è il titolare delle principali funzioni amministrative esercitate attraverso la propria potestà normativa.

Lo statuto stabilisce i principi generali in materia di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo, le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

Nel rispetto delle norme statutarie, la disciplina dell’organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni è riservata alla potestà regolamentare.

L’attività amministrativa del comune non è più disciplinata dall’Alto, il regolamento diventa lo strumento per adottare proprie regole, ai fini dell’attuazione dei programmi e l’adempimento dei compiti istituzionali.

Questi risultati si possono ottenere anche con la sola conoscenza dei principi della contabilità economica in grado di determinare un aumento della cultura professionale.

La finalità non è quella di imporre al piccolo Comune la tenuta della partita doppia, bensì quella di affrontare i fatti di gestione applicando anche i principi della contabilità economica, una maggiore conoscenza della ragioneria, per migliorare l’attività dell’Ente.

A dimostrazione di quanto sostenuto si mette in evidenza un fatto di gestione dove applicando solo i principi della contabilità economica è possibile ottenere dei benefici.

Un comune deve decidere:

  1. Effettuare il servizio di trasporto alunni attraverso un gara di appalto per un periodo di 5 anni con una spesa annua di 100.000,00 euro;
  2. Provvedere alla gestione diretta con spesa di 150.000,00 Euro così suddivisa Eur 100.000,00 per l’acquisto dello Scuolabus e Eur 50.000, per spese correnti: personale, manutenzioni, acquisto di beni e prestazioni di servizi.

La scelta sub a) dal punto di vista finanziario è più vantaggiosa perché la spesa da stanziare nel bilancio di previsione, contabilità finanziaria, è di 100.000,00 Euro;

La scelta sub b) richiede una maggiora disponibilità finanziaria di 50.000,00 Euro e potrebbe sembrare la più onerosa;

Applicando solo i principi della contabilità economica, senza la tenuta della partita doppia o la redazione del prospetto di conciliazione la scelta sub b) è più vantaggiosa.

La scelta sub a) comporta una spesa ed un costo di 100.000,00 euro all’anno dopo 5 anni il costo è di 500.000,00 Euro;

La scelta sub b) comporta:

  • Una spesa e un costo pluriennale di 100.000,00 Eur;
  • Una spesa e un costo annuale di 50.000,00 Eur;

In base ai principi della contabilità economica la spesa di 100.000,00 euro rappresenta un costo pluriennale da ripartire tra più esercizi con la tecnica dell’ammortamento.

Il costo da imputare ai singoli esercizi con un coefficiente d’ammortamento nella misura del 20% è di Euro 20.000,00, (100.000,00 x 20%)

Il costo annuo per la gestione del servizio è di 70.000,00, di cui 20.000 costo sostenuto per l’acquisto dello scuolabus e 50.000,00 euro per costi di gestione.

Mettendo a confronto le due scelte nel periodo dei 5 anni la scelta sub a) comporta un costo ed una spesa di 500.000,00 Euro la scelta sub b) un costo ed una spesa di 350.000,00 euro con un risparmio in termini economici e finanziari di 150.000,00 Euro.

Per questa ragione l’applicazione dei principi della contabilità economica come fonte di conoscenza e bagaglio culturale può produrre a favore dei piccoli comuni i seguenti vantaggi:

  • Una migliore programmazione delle risorse finanziarie;
  • Conoscere i costi ed i ricavi per programmare il fabbisogno finanziario;
  • Finanziare investimenti senza fare ricorso all’indebitamento;
  • Conoscere e calcolare il costo dei servizi;
  • Ridurre la spesa per interessi passivi;
  • Assicurare gli equilibri di bilancio;
  

Mercoledì, 21 gennaio 2004

Contabilità economica  
9:15:08 AM a cura di Augusto Pais Becher

OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

NOTE ALL'IPOTESI DI NUOVA MODULISTICA: IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il modello rappresenta uno schema metodologico di raccordo tra i risultati finanziari ed i risultati economici dell'esercizio.

L'accertamento e l'impegno finanziario di parte corrente viene previamente rettificato per riportarlo alla dimensione finanziaria di competenza dei ricavi e dei costi e quindi rettificato dai ratei (non compresi nei residui) e dai risconti.

Per gli enti che utilizzano il prospetto di conciliazione per formare il conto economico e rilevare le variazioni patrimoniali, devono dettagliare in carte di lavoro, da allegare al prospetto, le rettifiche e le integrazioni apportate agli accertamenti ed agli impegni.

1. Entrate correnti

Le entrate correnti della colonna 9E, devono essere riferite alla specifiche voci della lettera A) del conto economico se di competenza economica dell'esercizio ed alla voce E23, se relative ad entrate di carattere eccezionale (quali ad esempio: gettito arretrato di tributi, per eventi calamitosi, consultazioni elettorali e referendarie), e se riferite ad anni precedenti (per sentenze esecutive).

2. Entrate a destinazione specifica e vincolata

Le entrate a destinazione specifica e vincolata rilevate nelle entrate correnti devono confluire nel conto economico per un importo pari ai costi della gestione finanziati nell'esercizio con tali entrate.
La differenza rispetto all'accertamento deve essere riscontata.

3. Costi di esercizi futuri

Gli impegni di parte corrente solo finanziari, che non hanno comportato nell'esercizio il sorgere di un costo/debito, devono essere rettificati e l'importo della rettifica deve essere rilevato nei conti d'ordine del conto del patrimonio distinto per tipologia di finanziamento (non vincolato, vincolato), nelle voci E o F.

4. Rettifiche per iva

Nelle colonne 3E per l'entrata, 4 S per la spesa corrente e 6S per la spesa in conto capitale, gli accertamenti e gli impegni devono essere rettificati dell'iva che costituisce rispettivamente un debito ed un credito verso l'erario.
L'importo della rettifica deve essere rilevato nelle variazioni del conto del patrimonio in corrispondenza delle voci " Debiti per Iva" o " Crediti per Iva".

Ne consegue che:

  • i ratei, i risconti ed i costi esercizi futuri devono essere rilevati al netto dell'iva che non costituisce ricavo o costo per l'ente;
  • le plusvalenze e le minusvalenze da alienazione devono essere rilevate al netto dell'Iva a debito dell'ente;
  • l'incremento delle immobilizzazioni deve essere rilevato al netto dell'Iva a credito dell'ente.

5. Spese di carattere eccezionale rilevate nella parte corrente

Le spese di carattere eccezionale rilevate nella parte corrente (quali ad esempio: per eventi calamitosi, consultazioni elettorali e referendarie, e se riferite ad anni precedenti, per sentenze esecutive, per ripiano disavanzo aziende di pubblico servizio, per debiti fuori bilancio), devono essere rilevate nella voce E29 del conto economico.

6. Alienazione di beni

Il valore residuo del bene alienato deve essere portato in diminuzione nel conto del patrimonio in corrispondenza della specifica immobilizzazione. La differenza rispetto al provento (al netto dell'Iva), se positiva costituisce plusvalenza da rilevare nella voce E24 del conto economico, se negativa alla voce E26 del conto economico.

7. Riaccertamento residui di anni precedenti

Dal riaccertamento possono conseguire:

  1. minori residui attivi rilevati nei crediti o nell'attivo patrimoniale
  2. maggiori residui attivi rilevati nei crediti o nell'attivo patrimoniale
  3. minori residui passivi rilevati nei debiti
  4. minori residui passivi rilevati nei conti d'ordine

nelle ipotesi sub a) il minore residuo deve essere rilevato nel conto economico nella voce E25, " insussistenza dell'attivo";

nella ipotesi sub b), il maggiore residuo deve essere rilevato nel conto economico nella voce E23 " sopravvenienze attive ";

nella ipotesi sub c), il minore residuo passivo deve essere rilevato nel conto economico nella voce E22 " insussistenza del passivo";

nella ipotesi sub d) il minore residuo deve essere portato in diminuzione nel corrispondente conto d'ordine.

8. Servizi per conto terzi

Nelle entrate le somme riscosse (competenza e residui), per conto di terzi devono essere rilevate nel conto del patrimonio in aumento della voce CV del passivo " debiti per somme anticipate da terzi".
Le somme riscosse (competenza e residui) per anticipazioni per conto terzi, devono essere portate in diminuzione della voce B3e dell'attivo.
Nelle spese le somme pagate (competenza e residui), per conto di terzi devono essere rilevate nel conto del patrimonio in diminuzione della voce CV del passivo "debiti per somme anticipate da terzi".
Le somme pagate (competenza e residui) per anticipazioni per conto terzi, devono essere portate in aumento della voce B3e dell'attivo " crediti per somme corrisposte conto terzi".

9. Spese in conto capitale

L'importo risultante dalla somma algebrica della colonne da 2S a 7S, deve essere rilevato nell'attivo del conto del patrimonio in corrispondenza della specifica voce delle immobilizzazioni.

10. Incremento alle immobilizzazioni da spese correnti

L'utilizzo di fattori produttivi rilevati nel titolo I, che hanno prodotto costi da ripartire in più esercizi in relazione alla utilità differita, deve essere rilevato distintamente in:

  • fattori produttivi utilizzati per incrementare le immobilizzazioni materiali con lavori interni;
  • fattori produttivi acquisiti per incrementare le immobilizzazioni immateriali (costi pluriennali );

11. Quota annuale di ricavi pluriennali

La quota annuale di ricavi pluriennali (diritti o canoni concessori, utilizzo di trasferimenti in conto capitale ecc.), deve essere rilevata nel conto economico nella voce A5, " proventi diversi e quota annuale di ricavi pluriennali", per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi e dei conferimenti;

12. Trasferimenti di capitale rilevati nel titolo IV delle entrate

In generale i trasferimenti di capitale accertati al titolo IV delle entrate confluiscono nel passivo del conto del patrimonio nella voci da BI e BIV.
Occorre comunque tenere conto delle seguenti possibili destinazione del trasferimento accertato: a. al finanziamento indistinto degli investimenti (contributo in conto capitale) (es. fondo ordinario investimenti);

  1. al finanziamento di specifici investimenti (contributo in conto impianti);
  2. al finanziamento di spese correnti (es. proventi per concessioni edilizie);
  3. al trasferimento a terzi;
  4. al rimborso.

Nell'ipotesi sub a) l'importo deve essere rilevato nella voce BIV del passivo patrimoniale " altri conferimenti".

Nell'ipotesi sub b) l'importo deve essere rilevato nella voce BI o BIII, se relativo a proventi per concessioni edilizie e diminuito in relazione al valore dell'immobilizzazione iscritta nell'attivo utilizzando il metodo del costo netto (diminuzione del valore dell'attivo al momento dell' entrata in funzione della immobilizzazione per un importo pari al contributo ottenuto), oppure quello della sterilizzazione della quota di ammortamento (diminuzione del conferimento per un importo pari alla quota di ammortamento maturata annualmente sulla parte del costo finanziato con il contributo ottenuto, da rilevare nel conto economico alla voce A5, e ed in calce del prospetto di conciliazione, parte entrate, alla voce "quota annua di trasferimenti in conto capitale).

Nell'ipotesi sub c) l'importo deve essere rilevato nel conto economico voce A6

Nelle ipotesi sub d) ed e) l'importo deve essere rilevato nella voce BII del conto del patrimonio o in alternativa nella voce CVII altri debiti.

13. Finanziamento investimenti con mutui a carico di altri enti

Il finanziamento a carico di altri enti è qualificabile come un contributo in conto impianti e pertanto l'accertamento del titolo V delle entrate dovrà essere rilevato nel passivo patrimoniale alla voce " conferimenti", da diminuire come indicato al punto 7.

14. Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito

Le opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell'attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nel passivo "conferimenti" un uguale importo da diminuire come indicato al precedente punto 7.
Le immobilizzazioni acquisite senza esborso finanziario devono essere valutate al presumibile valore di mercato attribuibile alla data di acquisizione al netto delle spese da sostenere e sostenute, iscrivendo l'importo all'attivo del conto del patrimonio e nella voce E23 del conto economico (sopravvenienze attive).

15. Conti d'ordine per opere da realizzare

Gli impegni solo finanziari del titolo II, devono essere rilevati nei conti d'ordine se ed in quanto riferiti a costi/debiti non di competenza dell'esercizio.
E' consentito iscrivere nei conti d'ordine le somme risultanti a residuo passivo nel titolo II negli interventi dal n. 1 al numero 6.
Le somme iscritte nei conti d'ordine non devono essere rilevate tra i debiti di funzionamento.

16. Rettifica e correzione di dati di uno o più esercizi precedenti

Il rendiconto approvato per l'esercizio precedente è da considerarsi legalmente valido, per cui i valori di apertura del conto del patrimonio (consistenza iniziale), devono corrispondere sistematicamente ai valori di chiusura (consistenza finale ) dell'anno precedente.
In caso di rilevazione di errori o incompleta ricostruzione iniziale, la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione al rendiconto della gestione, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto.

In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a:

patrimonio netto iniziale

+/- risultato economico dell'esercizio

+/- saldo delle rettifiche.   


Martedì, 13 gennaio 2004

Contabilità economica  
9:32:55 AM a cura di Augusto Pais Becher

Per completezza di studio con la scheda 48 viene fornita l’ipotesi della nuova modulistica proposta dall’osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti locali relativa al prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio, il cui utilizzo non è ancora obbligatorio.   


Martedì, 23 dicembre 2003

Contabilità economica  
9:01:28 AM a cura di Augusto Pais Becher

Con lo scopo di fornire un ulteriore strumento di lavoro con la scheda, scaricabile cliccando qui, sono forniti i principi contabili emanati dall’osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti locali per il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica con redazione del prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio.   


Lunedì, 1 dicembre 2003

Contabilità economica  
4:25:46 PM a cura di Augusto Pais Becher

Con la presente scheda al fine di fornire uno strumento di lavoro ai comuni e alle Comunità Montane viene fornito un file di excel per la redazione del prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio.

Sfruttando la potenzialità di excel è possibile elaborare i dati contabili e provvedere anche alla stampa di grafici che potrebbero rendersi utili per meglio illustrare l’attività dell’ente.

Per effettuare il download del file cliccare qui.   


Giovedì, 13 novembre 2003

Contabilità economica  
11:19:48 AM a cura di Augusto Pais Becher

OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE NEL RENDICONTO GENERALE DEGLI ENTI LOCALI

Curate dal Prof. Francesco Delfino, dal Dott. Giovanni Ravelli e dal Dott. Carmine Cossiga, componenti titolari ed aggiunto dell'Osservatorio, anche sulle base delle decisioni del consesso

Roma Giugno 2000

  1. La contabilità economica e il prospetto di conciliazione.

Il D.Lgs. n. 77 del 1995 lascia piena libertà agli enti nella scelta del sistema di contabilità economica. L'art.74 prevede: "Gli enti di cui all'art.1 comma 2, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze".

Il precedente art. 71, comma 9, se esaminato senza correlazione con l'art. 74, potrebbe far pensare che esista un solo modo di predisporre il "conto economico" per gli enti locali rappresentato dal "prospetto di conciliazione".

Il comma recita: "Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio".

In realtà il prospetto di conciliazione è solo un modo per collegare i dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio (I-II-III titolo di entrata e I titolo di spesa) con i dati da inserire nel conto economico nell'osservanza del principio introdotto dall'art. 71 secondo il quale gli accertamenti finanziari e gli impegni finanziari sono rettificati al fine di costituire "la dimensione finanziaria di componenti economici" rispettivamente positivi e negativi (ricavi e costi).

Il prospetto di conciliazione si fonda sulla logica della correlazione tra "aspetto originario o numerario" della gestione (denaro, crediti e debiti di funzionamento) e "aspetto derivato o economico" della medesima (componenti positivi o negativi di reddito).

Sempre lo stesso prospetto riferisce immediatamente i valori della gestione non corrente (titoli IV – V entrata, titoli II – III uscita) al conto del patrimonio e tali valori determinano infatti variazioni sugli "impieghi" e sulle "fonti di finanziamento" degli impieghi che non possono essere riferiti alla gestione ordinaria d'esercizio (costi e ricavi) ma bensì a beni a fecondità ripetuta che cedono anno per anno la propria utilità, trattandosi di costi pluriennali.

Si può affermare nella logica del prospetto di conciliazione che l'introduzione della contabilità economica diviene un forte elemento di trasparenza e veridicità dei risultati finanziari.

Allo stesso modo si può asserire che una contabilità finanziaria tenuta in modo rigoroso, facilita notevolmente la rappresentazione del raccordo con i risultati economici e patrimoniali dell'esercizio.

L'attivazione della contabilità economica rende infine possibile il collegamento delle scritture contabili rappresentative delle operazioni di esercizio con le variazioni e il valore del patrimonio (attività, passività e netto patrimoniale).

Quindi il prospetto di conciliazione rappresenta:

  • il modo di definire il collegamento dei dati derivanti dall'analisi tridimensionale della gestione (finanziaria, economica e patrimoniale) per gli enti dotati di metodologie contabili adeguate;
  • il modo di ricavare, in via semplificata, i dati economici e patrimoniali da quelli finanziari, per gli enti non dotati di adeguate metodologie contabili che garantiscano una rappresentazione concomitante delle operazioni di esercizio nei tre aspetti evidenziati.

In ogni caso il prospetto di conciliazione introducendo le "rettifiche" alle componenti finanziarie, con l'aggiunta di elementi economici non direttamente correlati con le medesime componenti, consente di esplicitare i dati che osservano il principio della "competenza finanziaria" (conto del bilancio) e i dati che osservano il principio della "competenza e inerenza economica" (conto economico e conto del patrimonio).

  1. Errori materiali contenuti nel prospetto.

Il testo del decreto, pubblicato in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, per l'evidente urgenza con la quale è stato emanato e diffuso, contiene alcuni modesti errori di stampa, che si ritiene opportuno ricordare ai fini di non tenerne conto. Infatti, va anche rammentato che la costruzione del modello ( colonne, righe, zone annerite, ecc. ) deve essere valutata come la rappresentazione di una metodologia che può assumere aspetti più complessi rispetto a quelli semplicemente rappresentati.

Anche le note apposte nella modulistica in calce al prospetto, non devono essere lette come principi generali assoluti ma come esemplificazioni di situazioni che possono chiarire le regole di fondo cui il sistema si ispira.

Anzitutto, il modello nell'intestazione della colonna 7E reca la seguente spiegazione: " ( 1E + 2E + 3E + 4E + 5E - 6E ) ". La formulazione corretta, che del resto si evince dalle singole colonne, è invece la seguente : " ( 1E + 2E – 3E - 4E + 5E – 6E ).

Per le spese di conto capitale del Titolo II, il modello impedisce con anneritura la colonna 6S relativa ad altre rettifiche del risultato finanziario. Trattasi di refuso tipografico e la zona deve essere ritenuta utilizzabile, in quanto, come è spigato appresso, deve essere possibile inserirvi l'ammontare dell'IVA, allorché detraibile.

  1. Le spese in conto capitale iscritte al titolo II.

3.1. Interventi d'investimento: pagamenti eseguiti ( Col. 1S e note 2 e 3 ).

Nel modello vengono considerati in aumento dei valori dell'attivo patrimoniale i pagamenti realizzati nel titolo II limitatamente alla competenza( colonna 1S ).

In realtà, come è indicato nell'ultima parte della nota 2, è necessario considerare anche i pagamenti in c/ residui che, tra l'altro, sono di regola di maggiore entità, così come viene poi ricordato dalla nota in calce al modello stesso.

Perciò, nell'evidenziare i risultati finali di ogni singolo intervento che prevede impegni di competenza (che coincideranno con il dato complessivo del conto del bilancio) anziché considerare alla lettera la dicitura "di cui", si riportano:

  1. pagamenti eseguiti in conto competenza ed in conto residui;
  2. somme rimaste da pagare, derivanti dalla competenza e dai residui.

Si noti come queste somme non debbono coincidere, nella totalizzazione, con elementi collocati nelle colonne che si riferiscono agli impegni di competenza.

Invece le "somme rimaste da pagare" (cioè i residui derivanti dalla competenza e dai residui) saranno corrispondenti nel totale con quanto iscritto nei "conti d'ordine", mentre i pagamenti (di competenza e residui) saranno rilevati, dopo le eventuali rettifiche, in aumento del valore del patrimonio.

I conti d'ordine del conto del patrimonio potranno essere indicati con una più adeguata e puntuale analisi in relazione alle varie fattispecie di interventi in conto capitale.

Pertanto l'unica voce "opere da realizzare" non può intendersi vincolante potendo essere sostituita dalle varie voci: opere da realizzare, beni da acquistare, trasferimenti da effettuare e così di seguito.

Il modello non considera in aumento dell'attivo patrimoniale eventuali debiti contenuti, a fine anno, nei residui del tit. II. In realtà, chi riceve uno stato di avanzamento a fine anno, deve registrare il debito verso l'impresa ed il conseguente aumento di valore del conto "opere in corso di costruzione".

Analogo comportamento si ha nel caso di acquisto di beni strumentali consegnati e fatturati a fine anno e pagati in quello successivo.

3.2. I.V.A. a credito contenuta nei pagamenti in conto capitale ( col. 6S).

Se gli investimenti si riferiscono ad opere riguardanti gestioni rilevanti ai fini I.V.A. e con Iva totalmente o parzialmente deducibile, il valore dell'imposta rilevata e portata a credito non potrà essere capitalizzato in aggiunta al valore degli investimenti, ma dovrà confluire nella gestione corrente dell' I.V.A.

3.3. I trasferimenti di capitale ( Intervento 7).

Tra gli interventi del tit. II sono compresi i "trasferimenti" in conto capitale (intervento 7). Si può verificare che tali trasferimenti non determinino variazioni al patrimonio dell'ente, perché destinati a beneficio di interventi d'investimento di terzi: in questo caso il modello non deve costituire un vincolo alla corretta imputazione del trasferimento come "costo di esercizio" rilevato quale "onere straordinario".

3.4. Gli impegni per "costi degli esercizi futuri".

Un particolare tipo di operazione che costituisce rettifica finale positiva in diminuzione degli impegni per rilevare costi d'esercizio è costituita dai "costi degli esercizi futuri" che meglio potrebbero essere definiti "impegni finanziari per costi futuri".

Gli impegni di parte corrente solo finanziari che non comportano alcun movimento di tipo patrimoniale possono essere di due diversi tipi:

  • somme da ritenere impegnate per "vincolo di destinazione" della corrispondente entrata accertata (art. 27, comma 5, D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni);
  • somme mantenute negli impegni per procedimenti in corso relativi a gare bandite (art. 27, comma 3, D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni);

l'inserimento di queste poste nel "prospetto di conciliazione" può avvenire alla colonna 6S "altre rettifiche del risultato finanziario".

Nel conto del patrimonio si possono collocare questi "impegni", che non hanno alcun contenuto di tipo patrimoniale o economico, tra i "conti d'ordine" con l'analisi più opportuna sia nell'attivo sia nel passivo:

  • impegni per costi esercizi futuri della gestione corrente;
  • impegni per costi esercizi futuri finanziati da entrate con vincolo di destinazione;

3.5. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ( nota 9 entrata ).

Il modello, in calce alla conciliazione delle entrate, evidenzia in un'unica voce un fenomeno che potrebbe essere rilevato in diverse fattispecie. Si pensi, ad esemplificazione, alle seguenti:

  • incremento di immobilizzazioni per lavori interni (il cui valore dovrebbe essere collocato nell'apposita voce dell'attivo patrimoniale relativa al cespite trattato);
  • costi capitalizzati, che troveranno collocazione nel conto del patrimonio nelle "immobilizzazioni immateriali". Esempi di costi capitalizzati possono riguardare programmi informatici, progetti, piani regolatori, ecc.

Anche in questo caso il modello non deve costituire un vincolo e opportuna appare l'indicazione più analitica delle varie fattispecie.

  1. L'I.V.A. per attività esercitate in regime d'impresa ( Voce B II 4 dell'attivo e voce C III del passivo del Conto del patrimonio ).

La contabilità finanziaria considera, anche per i servizi a carattere commerciale, gli introiti e gli oneri comprensivi dell'I.V.A. anche se l'ammontare dell'imposta in realtà non costituisce in termini economici costo o ricavo.

Se si vuole evidenziare il rapporto tra risultati derivanti dalla contabilità finanziaria e quelli rilevati con contabilità economica occorre, a fine esercizio, tenere conto di questo fattore che costituisce, in realtà, una permutazione patrimoniale effettuata per conto terzi (l'Erario)

Allo stesso modo, nel caso di investimenti (Tit.II) per opere da utilizzare per servizi rilevanti ai fini I.V.A., dalle somme portate in aumento dei valori patrimoniali dovranno essere detratti gli importi dell'I.V.A. totalmente o parzialmente deducibile che, invece, vengono portati a credito nei confronti dell'Erario.

Nel caso di contabilità semplificate la somma algebrica delle somme sottratte da accertamenti e impegni (e dai pagamenti in conto capitale) andrà a costituire un debito o credito nei confronti dell'Erario che, sommato a quanto residuava dall'esercizio precedente, costituirà la posta patrimoniale B II 4) dell'attivo o C III del passivo.

  1. Gli ammortamenti.

Rappresentano la partecipazione dei costi pluriennali riferiti ai beni a fecondità ripetuta alla determinazione del risultato economico di esercizio.

A prescindere dalla applicazione o meno delle quote di ammortamento previste dall'art.9 al bilancio finanziario (che consentiranno di liberare liquidità finanziaria a fine esercizio con afflusso al risultato di amministrazione) le quote di ammortamento indicate dall'art.71 nell'ammontare percentuale imposto dallo stesso articolo, saranno a fine esercizio calcolate ai fini della redazione del conto economico.

Presupposto indispensabile per la tenuta della contabilità economica è costituito dall'esistenza di un corretto conto del patrimonio all'interno del quale i singoli beni figurano rilevati in un "registro dei cespiti ammortizzabili".

Occorre, inoltre, fare chiarezza circa la differenza esistente tra "ammortamenti applicati al bilancio finanziario " ex art. 9 ( e 117) e gli ammortamenti da rilevare a fine esercizio ex art.71.

Molti operatori hanno erroneamente ritenuto che i continui rinvii della prima fattispecie corrispondessero, automaticamente, ad un rinvio del calcolo degli ammortamenti ordinari relativi al c/economico.

5.1. Le aliquote degli ammortamenti.

Inoltre occorre sottolineare come le aliquote indicate nell'art.71, da calcolare interamente dal momento dell'attivazione della contabilità economica, possono essere considerate come "aliquote ordinarie" assumendo un carattere residuale le aliquote di ammortamento via via imposte da norme speciali.

Non si devono costituire doppie registrazioni di ammortamenti con aliquote diverse per lo stesso bene.

  1. La ricostruzione dei valori delle componenti economiche delle attività e passività del patrimonio.

Innanzitutto è opportuno ricordare come l'operazione di ricostruzione dei valori delle componenti economiche del patrimonio si effettua una sola volta per consentire l'avvio della contabilità economica. In seguito i valori subiranno i normali mutamenti derivanti dalla gestione (nuovi acquisti, ammortamenti, ecc).

L'art. 115 dell'ordinamento, modificato dall'art.8 comma1 del D.L. 444/95 convertito con Legge 539/95 stabilisce che la nuova struttura del bilancio si applica dall'esercizio finanziario 1996. Inoltre, per gli enti che per primi hanno attuato le disposizioni dell'art.71, l'esercizio di riferimento era fissato nel 1997.

La ricostruzione dei valori delle componenti economiche del patrimonio si doveva riferire al 31.12.1996, (ossia all'1.1.1997).

Gli enti che devono attuare la contabilità economica ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento, solo dall'esercizio 1999 applicheranno gli ammortamenti ai sensi dell'art. 71.

Sarà perciò indispensabile ricondurre al momento attuale (1.1.1999) i valori patrimoniali precedentemente ricostruiti.

  1. Quote di ricavi pluriennali ( Nota 4 dell'entrata ).

Il più volte citato art.71, al comma 4, lett. e) li definisce "le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati", utilizzando una dicitura piuttosto oscura.

In realtà essi rappresentano le quote di trasferimenti in conto capitale, ricevute da altri enti o da privati (trasferimenti statali, regionali ecc.) introitati in un determinato esercizio e utilizzati per investimenti nel patrimonio dell'ente che si considerano da suddividere in più esercizi, quali ricavi, in relazione all'ammortamento che, sul versante dei costi, avviene per il bene (demaniale o patrimoniale) acquisito con i trasferimenti stessi.

Un trasferimento in conto capitale, introitato nel Tit. IV delle entrate, mentre aumenta il valore patrimoniale entrando in cassa (o evidenziando un credito), parimenti verrà registrato, nel passivo patrimoniale, tra i "Fondi" di capitalizzazione dell'ente.

In questo modo la permutazione patrimoniale (introito del trasferimento) non avrà provocato un aumento di valore del patrimonio come sarebbe avvenuto se il trasferimento fosse stato considerato "di parte corrente" (e rilevato nel Titolo II).

7.1. La metodologia del "ricavo pluriennale"

Il "Fondo" così creato verrà diminuito di anno in anno di quote costanti rilevate in corrispondenza con le quote di ammortamento che, contemporaneamente, verranno a diminuire il valore dell'attività patrimoniale (il bene costruito o acquistato con il trasferimento stesso).

Così, mentre l'ammortamento del bene costituisce costo (e viene rilevato nel prospetto di conciliazione delle spese), la quota di ricavo pluriennale costituisce, appunto, ricavo che viene evidenziato nel prospetto di conciliazione delle entrate.

7.2. La metodologia del "costo netto"

In alternativa i principi contabili consentono di procedere nel seguente modo:

  1. al momento dell'accertamento del trasferimento viene alimentato, come nel caso precedente un "fondo" apposito allocato nel passivo patrimoniale;
  2. l'opera, come di consueto, verrà costruita alimentando un conto dell'attivo patrimoniale "opere in corso di costruzione";
  3. al momento della chiusura dei lavori, nel passaggio di valore dal conto suddetto al conto di attivo patrimoniale riguardante l'opera considerata, verrà sottratto dal valore complessivo quello del relativo "fondo", che sarà così azzerato.
  4. il cespite sarà così "caricato al netto" del trasferimento acquisito, per cui i successivi ammortamenti verranno calcolati solo sul valore residuo (pari a quanto investito direttamente dall'ente).

Ne consegue che, negli anni successivi, il risultato economico non cambia a seguito dell'utilizzo dell'una o dell'altra metodologia: la prima, però, sarà più ricca di informazioni (utili per rilevazioni di controllo e confronti), mentre la seconda sarà più semplice.

  1. Sopravvenienze e insussistenza

8.1. Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

In calce al prospetto di conciliazione – entrata, vengono citate le "sopravvenienze attive" e le "insussistenze del passivo".

Posto che crediti e debiti sono sicuramente contenuti nei residui, tali valori saranno evidenziati dai maggiori residui attivi e dai minori residui passivi risultanti dal conto finanziario.

Occorre però richiamare l'attenzione proprio sui minori residui passivi (le cosiddette "economie") in quanto, per essere considerate vere "insussistenze del passivo" devono riguardare residui non riferiti a costi futuri e rilevati in conti d'ordine.

In questo caso, non avendo generato a suo tempo modificazioni patrimoniali, il loro venir meno rileva solamente sotto il profilo finanziario.

8.2. Insussistenze attive (e sopravvenienze del passivo)

Anche in questo caso vi sarà coincidenza con i minori residui attivi.

Da notare che dall'art. 71, comma 5 dell'ordinamento è stata tolta l'indicazione relativa alle "sopravvenienze del passivo", con l'art.18 del D.Lgs. n. 336 del 1996, in quanto, evidentemente, si è ritenuto che non fosse possibile la loro esistenza in quanto non è consentito sfondare un residuo passivo.

Nel caso di sopravvenienze del passivo la contabilità finanziaria darà loro copertura. Ad esempio, per quanto attiene i "debiti fuori bilancio" (tipica sopravvenienza del passivo), dopo aver dato loro copertura finanziaria, verranno rilevati, sotto il profilo economico, come "oneri straordinari" nel caso si tratti di "costi", mentre saranno considerati quali fattori di aumento dell'attivo patrimoniale nel caso si tratti di debiti per investimenti.

  1. Trasferimenti in conto capitale ( Nota 4 entrate e voce B i del Conto del patrimonio ).

9.1.Trasferimenti in conto Capitale relativi a gestioni vincolate

Si tratta, ad esempio, di deleghe regionali che comportano trasferimenti in c/capitale da destinare a terzi: al momento dell'accertamento (che corrisponde al momento dell'impegno), si rileverà l'ammontare in un "Fondo" del passivo patrimoniale che diminuirà in seguito all'utilizzo del fondo stesso al momento del pagamento. Il fondo conterrà, attraverso gli esercizi, le somme residue.

9.2. Trasferimenti in c/ capitale destinati all'ente stesso per investimenti

Riguarda, ad esempio, il "fondo ordinario investimenti": il trasferimento, al momento del suo accertamento, viene caricato su un "fondo" che però non verrà diminuito al momento dell'utilizzo in quanto il trasferimento è avvenuto per capitalizzare l'ente.

Inoltre, essendo questo conferimento, privo di finalizzazione ad una precisa opera, il fondo non verrà più diminuito.

  1. Oneri di urbanizzazione ( Voce A 6 del Conto economico e voce B II del passivo del Conto del patrimonio ).

Si tratta, anche in questo caso, di capitalizzazioni date dai cittadini all'ente che provvede ad aumentare i propri investimenti in beni demaniali (opere di urbanizzazione).

Al momento dell'accertamento viene alimentato un "fondo" nel passivo patrimoniale- vedi paragrafo ricavi pluriennali.

Nel caso in cui, però, parte di questi proventi venissero utilizzati, come consentito dall'ordinamento, per finanziare spese correnti (manutenzioni ordinarie di patrimonio) analoga quota di proventi, anziché confluire nel "fondo", sarà considerato ricavo di esercizio ed evidenziata nel "prospetto di conciliazione" quale "ricavo" da portare alla voce A 6 del conto economico.

  1. Risultato di esercizio.

È appena il caso di ricordare che il risultato economico di esercizio, anche se risultante dal conto economico ottenuto in via semplificata tramite il "prospetto di conciliazione", deve essere uguale all'incremento o al decremento che il valore del patrimonio ha subito nello stesso periodo "per effetto della gestione".

     Venerdì, 31 Ottobre 2003

a cura di Augusto Pais Becher

Si riporta per estratto copia del D.P.R. con il quale sono approvati i modelli contabili del prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 Tuel. Concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Articolo1

Approvazione di modelli e schemi contabili

  1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:

  1. il modello n. 1, relativo al bilancio di previsione annuale delle province;
  2. il modello n. 2, relativo al bilancio di previsione annuale dei comuni e delle unioni di comuni;
  3. il modello n. 3, relativo al bilancio di previsione annuale delle comunità montane;
  4. il modello n. 4, relativo al bilancio di previsione annuale delle città metropolitane;
  5. lo schema n. 5, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle province;
  6. lo schema n. 6, relativo alla relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni;
  7. lo schema n. 7, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle comunità montane;
  8. lo schema n. 8, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle città metropolitane;
  9. il modello n. 9, relativo al bilancio pluriennale delle province, dei comuni, delle riunioni di comuni e delle città metropolitane;
  10. il modello n. 10, relativo al bilancio pluriennale delle comunità montane;
  11. il modello n. 11, relativo al conto del tesoriere delle province, dei comuni, delle riunioni di comuni e delle città metropolitane;
  12. il modello n. 12, relativo al conto del tesoriere delle comunità montane;
  13. il modello n. 13, relativo al conto del bilancio delle province;
  14. il modello n. 14, relativo al conto del bilancio dei comuni e delle unioni di comuni;
  15. il modello n. 15, relativo al conto del bilancio delle comunità montane;
  16. il modello n. 16, relativo al conto del bilancio delle città metropolitane;
  17. il modello n. 17, relativo al conto economico delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
  18. il modello n. 18, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane;
  19. il modello n. 19, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per comunità montane;
  20. il modello n. 20, relativo al conto del patrimonio delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
  21. il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
  22. il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
  23. il modello n. 23, relativo al conto della gestione dell'economo delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
  24. il modello n. 24, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

  1. I documenti contabili sono redatti secondo i modelli e gli schemi allegati. I modelli relativi al bilancio di previsione, al bilancio pluriennale, al conto del tesoriere ed al conto del bilancio sono sviluppati dall'ente locale seguendo la struttura del modello stesso e sono integrati inserendo tutte le ripartizioni dell'entrata e della spesa indicate nel presente regolamento.
  2. Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti l'ente locale e non sono obbligatori per quanto attiene alla forma grafica.
  3. Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio va indicata, per ciascuna unità elementare del bilancio, l'eventuale rilevanza ai fini dell'IVA.
  4. Nel conto del bilancio, per ciascuna unità elementare di bilancio, va indicata, in corrispondenza degli impegni di spesa derivanti dalla gestione di competenza, la parte di tali impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate.
  

Contabilità economica  
11:17:59 AM a cura di Augusto Pais Becher

     Giovedì, 23 Ottobre 2003

Si riportano i principali articoli del codice civile per la redazione del bilancio

Libro V - Del lavoro - Titolo V - Delle società - Capo V - Della società per azioni Sezione IX - Del bilancio

2423 - Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire.

2423-bis – Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
  2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l' influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

2424-bis - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell' 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell' esercizio sono indeterminati o l' ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l' importo calcolato a norma dell' 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell' esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell' esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell' esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l' entità dei quali varia in ragione del tempo.

2426 - Criteri di valutazione

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

  1. le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
  2. il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
  3. l' immobilizzazione che, alla data della chiusura dell' esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall' applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall' ultimo bilancio dell' impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
  4. le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n.1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall' ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

    Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall' ultimo bilancio dell' impresa controllata o collegata può essere iscritto nell' attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all' avviamento, deve essere ammortizzata.

    Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall' applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell' esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

  5. i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell' attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l' ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l' ammontare dei costi non ammortizzati;
  6. l' avviamento può essere iscritto nell' attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

    tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l' avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l' utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

  7. il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell' attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
  8. i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
  9. le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1). ovvero al valore di realizzazione desumibile dall' andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
  10. il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli primo entrato, primo uscito o ultimo entrato, primo uscito, se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell' esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
  11. i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
  12. le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell' attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all' attivo di bilancio, semprechè non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

2427 - Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

  1. i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all' origine in moneta avente corso legale nello Stato;
  2. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell' esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell' esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell' esercizio;
  3. la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
  4. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell' attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
  5. l' elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l' importo del patrimonio netto, l' utile o la perdita dell' ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
  6. distintamente per ciascuna voce, l' ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
  7. la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";
  8. l' ammontare degli oneri finanziari imputati nell' esercizio ai valori iscritti nell' attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
  9. gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d' ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  10. se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
  11. l' ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell' 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
  12. la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell' 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
  13. la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
  14. i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all' ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico (2).
  15. il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
  16. l' ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
  17. il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l' esercizio;
  18. le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

     Giovedì, 16 Ottobre 2003

a cura di Augusto Pais Becher

Si riportano i principali articoli del codice civile per la redazione del bilancio

Libro V - Del lavoro - Titolo V - Delle società - Capo V - Della società per azioni Sezione IX - Del bilancio

2423 - Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire.

2423-bis – Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
  2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l' influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

2424-bis - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell' 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell' esercizio sono indeterminati o l' ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l' importo calcolato a norma dell' 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell' esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell' esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell' esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l' entità dei quali varia in ragione del tempo.

2426 - Criteri di valutazione

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

  1. le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
  2. il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
  3. l' immobilizzazione che, alla data della chiusura dell' esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall' applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall' ultimo bilancio dell' impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
  4. le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n.1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall' ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

    Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall' ultimo bilancio dell' impresa controllata o collegata può essere iscritto nell' attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all' avviamento, deve essere ammortizzata.

    Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall' applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell' esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

  5. i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell' attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l' ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l' ammontare dei costi non ammortizzati;
  6. l' avviamento può essere iscritto nell' attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

    tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l' avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l' utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

  7. il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell' attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
  8. i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
  9. le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1). ovvero al valore di realizzazione desumibile dall' andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
  10. il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli primo entrato, primo uscito o ultimo entrato, primo uscito, se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell' esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
  11. i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
  12. le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell' attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all' attivo di bilancio, semprechè non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

2427 - Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

  1. i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all' origine in moneta avente corso legale nello Stato;
  2. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell' esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell' esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell' esercizio;
  3. la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
  4. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell' attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
  5. l' elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l' importo del patrimonio netto, l' utile o la perdita dell' ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
  6. distintamente per ciascuna voce, l' ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
  7. la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";
  8. l' ammontare degli oneri finanziari imputati nell' esercizio ai valori iscritti nell' attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
  9. gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d' ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  10. se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
  11. l' ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell' 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
  12. la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell' 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
  13. la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
  14. i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all' ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico (2).
  15. il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
  16. l' ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
  17. il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l' esercizio;
  18. le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
  

Giovedì, 9 ottobre 2003

Contabilita' economica  
11:37:26 AM a cura di Augusto Pais Becher

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si indicano i principali articoli del Tuel per la tenuta della contabilità economica

TITOLO VI

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

227 - Rendiconto della gestione

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.

Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 133.

Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

Sono allegati al rendiconto:

  1. la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151,comma 6;
  2. la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239 comma 1 lettera d);
  3. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto è trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

228 - Conto del bilancio

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

  1. per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
  2. per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni de lmantenimento in tutto o in parte dei residui.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.

Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.

Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5.

I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

229 - Conto economico

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica.

Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. é espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

  1. i risconti passivi ed i ratei attivi;
  2. le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
  3. i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vistaeconomico, a carico di diversi esercizi;
  4. le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
  5. le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
  6. imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. é espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:

  1. i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
  2. le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
  3. le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
  4. le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
  5. l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

  1. edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
  2. strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
  3. macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
  4. attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
  5. automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
  6. altri beni al 20%.

Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico.

I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

230 - Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

  1. i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25.02.1995 n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
  2. i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25.02.1995 n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25.02.1995 n. 77 sono valutati al costo;
  3. i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25.02.1995 n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
  4. i mobili sono valutati al corso;
  5. i crediti sono valutati al valore nominale;
  6. i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
  7. le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
  8. i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne e esterne.

Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

231 - Relazione al rendiconto della gestione

Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.

Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

232 - Contabilità economica

Gli enti locali ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.   




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