| |
| La disciplina previdenziale per i dipendenti degli Enti pubblici |
|
8:55:44 AM
a cura di Roberto Mastrofini
Modalità di versamento del contributo di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici.
L’Inpdap, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 in materia di organizzazione e procedure relative all’accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione e dei premi, con delibera n. 1182 del 16 marzo 2000 ha approvato un regolamento riguardante la disciplina delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell’indennità di premio di servizio e di rinuncia al riscatto.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 2000 con il quale è stata approvata la sopra citata delibera concernente la delegificazione delle norme in esame.
Tali disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000, giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.
Riscatti
Nell’ottica di uno snellimento dell’attività amministrativa, il regolamento introduce nuovi termini per il pagamento del contributo di riscatto ovvero per la rinuncia allo stesso.
In particolare, gli iscritti o i loro superstiti entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’Inpdap, ovvero possono rinunciare al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata oltre che alla sede territoriale o provinciale Inpdap, anche all’ente datore di lavoro.
In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi legali vigenti, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo al termine di novanta giorni dalla data della notifica.
Con tale regolamento, pertanto, sono stati ridotti i termini per il pagamento in unica soluzione ovvero per la rinuncia al riscatto ed è stato introdotto l’istituto del silenzio - assenso in luogo dell’accettazione del provvedimento al fine di usufruire della rateizzazione del contributo di riscatto.
E’ stata inoltre prevista, in caso di pagamento rateale, l’applicazione degli interessi legali in luogo del saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione.
Si segnala, inoltre, che sono state abrogate esplicitamente tutte quelle disposizioni normative in contrasto con il disposto regolamentare.
In particolare, per quanto riguarda la legge 8 agosto 1991, n. 274 è stato abrogato esclusivamente il secondo comma dell’articolo 10, limitatamente al contributo di riscatto, con la conseguenza che restano vigenti le altre disposizioni legislative.
Ricongiunzioni ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29
L’articolo 4, comma 3, della legge 7 luglio 1980, n. 299 stabilisce che per quanto riguarda le modalità di pagamento del contributo di ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 si applicano le norme previste per i riscatti di periodi e servizi.
Di conseguenza, essendo state modificate dal regolamento in esame le norme riguardanti le modalità del versamento del contributo di riscatto, si evidenziano preliminarmente gli aspetti che trovano immediata applicazione anche per l’istituto della ricongiunzione.
Tali nuove disposizioni si applicano per le domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000 e solo nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza.
In particolare, il pagamento in unica soluzione ovvero la rinuncia alla ricongiunzione devono avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.
Nel silenzio dell’interessato, trascorso tale termine, l’ente datore di lavoro provvede ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data della notifica.
Al riguardo si evidenzia che il contributo dell’onere di ricongiunzione, nel caso di pagamento rateale, continua ad essere determinato al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici anni.
Infatti, l’articolo 10, comma 2, della legge 274/1991, essendo stato abrogato limitatamente per quanto riguarda l’istituto del riscatto, continua ad esplicare i suoi effetti per le ricongiunzioni.
|
|
| La disciplina previdenziale per i dipendenti degli Enti pubblici |
|
4:46:30 PM
a cura di Roberto Mastrofini
La corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento dei trattamenti pensionistici.
La questione relativa al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni pensionistiche di natura pubblica erogate con ritardo rispetto all’insorgenza del diritto era caratterizzata, anteriormente al 1° gennaio 1995, da incertezze normative che motivavano numerosi interventi giurisprudenziali.
Tali interventi, per giurisprudenza costante, affermavano puntualmente, nelle fattispecie di volta in volta a giudizio e che evidenziavano un tardivo soddisfacimento delle competenze pensionistiche, il
riconoscimento del diritto dei ricorrenti al risarcimento nella forma di interessi e rivalutazione monetaria.
Con l’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stato stabilito che l’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, là dove faceva obbligo agli enti previdenziali di
corrispondere gli interessi legali, trovasse applicazione anche agli emolumenti di natura pensionistica il cui diritto fosse maturato dal 1° gennaio 1995.
Lo stesso comma 36 dell’articolo 22 faceva peraltro rinvio, in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità applicative, ad apposito decreto ministeriale da emanarsi successivamente.
Tale riserva è stata sciolta con la pubblicazione sulla G.U. del 13 ottobre 1998 del decreto 1° settembre 1998, n. 352, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Peraltro, il predetto Ministero con Circolare 23 dicembre 1998, n. 83, fornendo indicazioni di massima sul citato decreto n. 352/1998, aveva sottolineato la necessità che le Amministrazioni, enti ed organismi pubblici interessati alla questione adottassero ogni utile intervento idoneo a consentire il tempestivo
pagamento di detti crediti accessori onde contenere l’aggravio di oneri derivanti alla finanza statale.
A ciò si è aggiunto l’articolo 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria per l’anno 1999) che ha interpretato le disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Con tale intervento è stato chiarito che fra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni corrisposte ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni d’invalidità erogate dallo Stato.
Questa operazione esegetica ha di fatto modificato l’ambito applicativo che sulla questione risultava già delineato dalla precedenti disposizioni, con l’effetto di individuare nei soli interessi legali gli emolumenti accessori del credito pensionistico tardivamente assolto e di porre l’obbligo, a carico
dell’Inpadp, di corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute alla data del 1.1.1992 (data di entrata in vigore della medesima Legge n. 412/91).
Una prima considerazione riguarda la data da cui deve avere effetto la procedura d’ufficio per il pagamento degli interessi legali.
Pur evidenziando che la giurisprudenza è costante nell’applicabilità dell’ articolo 429 c.p.c. terzo comma, la data del 1.1.1992, stante l’interpretazione di cui si è fatto cenno in premessa, deve essere assunta come linea di discrimine circa il diritto o meno alla percezione di crediti accessori per ritardato pagamento della prestazione pensionistica, indipendentemente dall’epoca in cui è avvenuto il collocamento in quiescenza.
In altri termini, se l’emissione del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione (decreto) è intervenuto entro il 31 dicembre 1991, l’eventuale ritardo nell’attribuzione dell’assegno di riposo definitivo non comporta l’obbligo di corrispondere d’ufficio gli interessi, che saranno invece dovuti
se il provvedimento di riconoscimento sia stato emesso dal 1° gennaio 1992.
In via di principio, giova altresì rammentare che il provvedimento di conferimento del trattamento di quiescenza è atto amministrativo di natura complessa, alla cui formazione concorrono manifestazioni di volontà o dichiarazioni di scienza di più soggetti pubblici e per la cui adozione sono pertanto necessari imprescindibili tempi tecnici, come peraltro riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le linee d’indirizzo fissate dal decreto ministeriale 1° settembre 1998, n. 352 si possono riassumere in:
- attribuzione dei compensi risarcitori “de quibus” con procedura d’ufficio;
- termine iniziale per il calcolo degli interessi legali coincidente col primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/1990, per l’adozione del relativo provvedimento;
- termine finale per il computo individuato nella data di emissione del titolo di pagamento;
- conferma degli ordinari termini di prescrizione che, per gli interessi legali sui ratei di pensione, si individuano nel termine quinquennale, ex art. 2948 codice civile, posto che trattasi di emolumenti percepiti mese per mese;
- il calcolo degli interessi legali nelle misure vigenti (10% dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996, 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e 2,50% dal 1° gennaio 1999) deve essere effettuato separatamente sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, con esclusione comunque dell’anatocismo;
- gli importi da liquidare a titolo di interessi legali, costituendo redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono assoggettati alle previste ritenute fiscali secondo il principio di cassa.
|
|
| Mercoledì, 15 giugno 2005 |
| La disciplina previdenziale per i dipendenti degli Enti pubblici |
|
10:36:30 AM
a cura di Roberto Mastrofini
Il Tfr negli enti locali
Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
- tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000
(data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999) o stipulato successivamente;
- tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000.
Conservano, pertanto, il diritto al TFR tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella
Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio - a qualsiasi
titolo - da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre
con contratto a tempo indeterminato.
E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1°
gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici.
Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e
quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR.
Il pagamento del TFR potrà però essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.
Ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/97 il personale in regime di TFS può
esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 20/12/1999 tale opzione avviene mediante
sottoscrizione del modulo di adesione ad un “fondo pensione”.
Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo può esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.
Diritto al Tfr
Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese.
Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell’arco di due mesi (Esempio: dal 20 aprile al 4 maggio) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.
Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all’Inpdap, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni in un mese.
Il TFR va corrisposto d’ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro “G” del nuovo Mod. TFR/1.
Ai sensi dell’art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione.
Pagamento del Tfr
Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR.
In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio.
Termini di pagamento del TFR
L’INPDAP deve provvedere al pagamento del TFR entro gli stessi termini previsti dalla L.140/97 per il pagamento del TFS.
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le Amministrazioni sono tenute ad inviare il Mod. TFR/1 entro 15 gg. dalla risoluzione del rapporto di lavoro e l’Inpdap è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi 90 giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle
sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi 180 giorni dalla
cessazione dal servizio, termine entro il quale le Amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per “limiti di servizio” e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi 105 giorni (15 + 90).
Laddove, viceversa, un rapporto di lavoro a tempo determinato si risolva per dimissioni o per destituzione antecedentemente alla scadenza dei termini contrattuali, il pagamento non potrà
avvenire prima di 180 giorni.
Poiché la mancata osservanza dei termini di pagamento comporta l’obbligo della corresponsione degli interessi di mora, le Amministrazioni iscritte avranno cura di inviare i Modd. TFR/1 nel rispetto delle anzidette scadenze.
|
|
| La disciplina previdenziale per i dipendenti degli Enti pubblici |
|
9:28:43 AM
a cura di Roberto Mastrofini
Opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
L’articolo 69, comma 6, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva stabilito che l’opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non potesse essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.
L’articolo 1 del decreto legge 3 maggio 2001, n.158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001, ha stabilito che:
“1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: .
2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001”.
Per effetto delle disposizioni della legge n. 248 è nuovamente operante l’opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.
Per effetto di tali disposizioni occorre distinguere due tipologie di situazioni: iscritti che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001, data di entrata in vigore del decreto-legge n.355 e iscritti che esercitano tale diritto dopo la predetta data.
Iscritti che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001
A norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 355 coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di iscritti con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di iscritti con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l’interessato possa far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Si fa presente che, in virtù del principio dell’armonizzazione degli ordinamenti pensionistici sancito dall’articolo 1, comma 1 della legge 335/1995, possono optare sia gli iscritti in attività di servizio o in prosecuzione volontaria sia coloro che abbiano già risolto il rapporto di lavoro sempreché siano in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, quelli derivanti da totalizzazione ex Regolamento CE n. 1606/1998, da riscatto e/o computo nonché i periodi di contribuzione versati in altri regimi previdenziali a condizione che vengano riuniti, attraverso l’istituto della ricongiunzione, nella gestione previdenziale di appartenenza.
Iscritti che esercitano il diritto di opzione successivamente al 1° ottobre 2001
A norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 355, la facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo è concessa soltanto ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 e, quindi, agli iscritti che potevano far valere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 a condizione che abbiano maturato 15 anni di cui 5 nel sistema contributivo.
Per la liquidazione dei relativi trattamenti pensionistici si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo.
Si evidenzia che la facoltà di opzione è concessa anche agli iscritti che abbiano già risolto il rapporto di lavoro nonché ai superstiti di iscritti, previa presentazione di apposita istanza in linea con il principio generale in base al quale ogni tipo di prestazione necessita di apposita richiesta da parte degli interessati.
|
|
| La disciplina previdenziale per i dipendenti degli Enti pubblici |
|
10:46:05 AM
a cura di Roberto Mastrofini
Permessi per lavoratori disabili.
Premessa
L’articolo 33, comma 6, della legge n. 104/92 e l’articolo 19, della legge n. 53/2000, prevedono particolari permessi che possono essere usufruiti dai lavoratori dipendenti.
La legge 5 febbraio 1992 n. 104 ha dettato norme in materia di assistenza, di integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di particolari benefici ai lavoratori dipendenti interessati.
In particolare, il comma 6 dell’articolo 33, nel richiamare i commi 2 e 3 dello stesso articolo, dispone che le persone maggiorenni portatrici di handicap, in situazioni di gravità, possono usufruire di due ore di permessi giornalieri e tre giorni di permessi mensili.
La situazione di gravità, cui si fa riferimento nel citato articolo, è quella disciplinata dal comma 3 dell’articolo 3 della stessa legge n. 104/92.
Tali permessi sono retribuiti (legge 27 ottobre 1993 n. 423) e sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro.
Le modifiche introdotte dalla legge n. 53/2000
L’articolo 19 della legge n. 53/2000 ha recentemente modificato la fruibilità dei benefici in questione introducendo il principio della loro alternatività e modificando, in tal modo, il precedente orientamento (peraltro sostenuto dal parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica), che ne prevedeva , nello stesso mese, la possibilità del cumulo.
Pertanto, i lavoratori interessati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di modifica, potranno utilizzare alternativamente e non più cumulativamente l’uno o l’altro dei benefici, in ragione delle specifiche richieste inoltrate ai rispettivi enti di appartenenza.
Si fa presente che, nell’ipotesi di riposi orari, il numero di ore spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro, nel senso che il permesso è pari a due ore per un orario corrispondente o superiore alle 6 ore, mentre è pari a 1 ora in caso contrario.
Per i soggetti portatori di handicap, che beneficiano alternativamente dei permessi ad ore o a giorni (commi 2 e 3 già citati), è consentito modificare, in linea di massima, il tipo di permesso da un mese all’altro.
Alcuni contratti collettivi di lavoro (es. articolo 9, comma 3, del CCNL del Comparto dei
Ministeri, stipulato in data 16.2.99) hanno introdotto, rispetto alla previsione normativa, l’ulteriore
agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi a giorni, di cui al comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, allo scopo di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato.
Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito.
E’, quindi, possibile, eccezionalmente, nel caso in cui dovessero sopraggiungere esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi, variare anche nell’ambito di ciascun mese la programmazione già effettuata in precedenza.
Pertanto, nei casi in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, si procederà alla conversione in giorni lavorativi delle ore di permesso fruite, che quindi andrà a ridurre il numero dei giorni di permesso mensile spettanti, previsti dalle specifiche norme contrattuali di settore.
Solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa dà il diritto alla fruizione di un intero giorno di permesso.
Si precisa, infine, che i permessi previsti dal comma 2 dell’articolo 33 della citata legge 104/92 sono senza limiti, nel senso che il lavoratore, che ne fa richiesta, ha diritto a due ore di permesso retribuito per ogni giornata lavorativa del mese.
|
|
| La disciplina previdenziale per i dipendenti degli Enti pubblici |
|
8:34:16 AM
a cura di Roberto Mastrofini
I prestiti personali e i mutui per i dipendenti degli enti locali
Il prestito personale
Il prestito personale erogato dall’Inpdap consiste in una somma in denaro per rispondere ad improvvise ed urgenti necessità dei dipendenti degli enti locali.
Hanno diritto ad ottenere il prestito personale i dipendenti iscritti alla ”Gestione Unitaria Autonoma delle prestazioni creditizie e sociali”, che percepiscono una retribuzione mensile fissa e continuativa.
Il piccolo prestito può essere:
- annuale, per il quale è richiesta un'anzianità di servizio utile a pensione pari ad un anno;
- biennale, per il quale è richiesta un'anzianità di servizio utile a pensione pari a due anni;
- triennale, per il quale è richiesta un'anzianità di servizio utile a pensione pari a tre anni.
Il prestito ottenuto dev’essere rimborsato in 12, 24 o 36 rate costanti, costituite da una quota interessi e da una quota capitale (ammortamento francese).
Non è possibile concedere prestiti quando il periodo di servizio, per il collocamento a riposo, risulti inferiore rispettivamente a 12, 24 e 36 mesi.
Non possono coesistere piccoli prestiti di qualsiasi natura.
Per poter ottenere un piccolo prestito gli interessati devono presentare domanda, compilata su apposito modello fornito dall’Inpdap, in triplice copia, all’Ente dal quale dipendono, che provvederà ad inoltrarla, completa di dati, alla Sede competente in relazione al luogo di residenza dell’iscritto, che provvede all'erogazione della prestazione.
Non occorre alcuna documentazione di spesa, né produrre motivazioni, né presentare certificato medico.
L’importo della prestazione è pari:
- per i prestiti annuali, ad un importo lordo pari ad una o due mensilità di stipendio netto, da restituire in 12 rate mensili;
- per i prestiti biennali, ad un importo lordo da due a quattro mensilità di stipendio netto, da restituire in 24 rate mensili;
- per i prestiti triennali, ad un importo lordo da tre a sei mensilità dello stipendio netto da restituire in 36 rate mensili e, comunque, nel limite massimo di 10.329,14 Euro.
Il pagamento del piccolo prestito avviene:
- in contanti presso l’Istituto di Credito tesoriere dell’Inpdap;
- con spedizione di assegno bancario circolare non trasferibile al domicilio del richiedente;
- con accredito sul c/c postale o bancario, indicato dal richiedente.
Nell’ipotesi in cui il richiedente abbia in corso di ammortamento un prestito pluriennale diretto o garantito, il piccolo prestito annuale non potrà superare la singola mensilità, il biennale le due mensilità e il prestito triennale le tre mensilità.
In presenza di un piccolo prestito annuale in doppia mensilità, biennale in quattro mensilità e triennale in sei mensilità, la concessione di un prestito pluriennale diretto o garantito è condizionata al recupero della metà del debito rimanente.
La prima rata di ammortamento viene trattenuta a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione della somma.
In caso di cessazione del rapporto di impiego del debitore per morte o sopravvenuta invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio, non si procede al recupero del debito rimanente.
Nel caso il debitore passi alle dipendenze di diversa Amministrazione, l'Ufficio che ha provveduto alle ritenute mensili comunicherà, con raccomandata, al nuovo Ufficio i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti alla Gestione, al fine della prosecuzione della ritenuta mensile.
I mutui
Il mutuo ipotecario può essere richiesto per l’acquisto della prima casa di abitazione.
Il beneficio è riservato ai dipendenti iscritti in attività di servizio, a tempo indeterminato e con almeno 1 anno di anzianità utile a pensione (esclusi i servizi figurativi) e 1 anno effettivo di contribuzione alla Gestione Unitaria ed ai dirigenti con contratto a tempo determinato con pari requisiti.
Ai fini della concessione e dell’erogazione del mutuo l’iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di abitazione nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di finanziamento ovvero in Comuni distanti meno di 50 Km.
E’ consentita la concessione del mutuo se il richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altra casa, in misura inferiore o pari al 50% , non disponibile perché gravata da diritti reali (usufrutto, uso, diritto di abitazione) a favore di terzi estranei al nucleo familiare.
E’ consentita, altresì la concessione nei seguenti casi:
- all'iscritto la cui abitazione sia stata assegnata al coniuge in base a sentenza di divorzio;
- all'iscritto che pur convivendo con genitori proprietari di immobile intenda acquistare una unità abitativa per il proprio nucleo familiare;
- all'iscritto, che pur avendo contratto mutuo per acquisto prima casa con un Istituto di credito, sia sopravvenuta (per se stesso o per il coniuge) una condizione di invalidita' non inferiore al 70% o decesso che abbia ridotto la capacità economica del nucleo familiare.
La domanda di mutuo ipotecario, compilata su apposito modulo dev’ essere presentata, completa di tutta la documentazione prevista, all’Ufficio Provinciale INPDAP competente per territorio nell’ambito del quale si trova l'immobile.
Il mutuo concedibile non può superare l’80% del valore dell'immobile.
Qualora, da parte del mutuatario stesso, venga avanzata specifica richiesta, può essere concessa, in aggiunta all’importo del mutuo erogabile ed allo stesso tasso di interesse, una somma mutuabile pari alla spesa che deve essere sostenuta per la perizia tecnica, la polizza assicurativa, la tassa di iscrizione ipotecaria e di registrazione del contratto di mutuo.
Le due rate annue da pagare con le due semestralità non possono comunque superare un terzo del reddito del nucleo familiare, lordo annuo, dichiarato ai fini dell'IRPEF. Per ciascun nucleo familiare non può essere presentata più di una domanda.
La stipula degli atti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui è avvenuta l’accettazione della domanda. Tale termine è di 120 giorni per le case di nuova costruzione.
I piani di ammortamento dei mutui sono previsti per periodi della durata di 10, 15, 20 e 25 anni.
Sono a carico del mutuatario le spese per:
- la perizia tecnica o tecnico-estimativa;
- l'iscrizione dell'ipoteca di primo grado;
- la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi (minimo € 500.000,00) nonché dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con la previsione di liquidazione del danno a favore dell’Inpdap limitatamente al residuo debito. Tale polizza stipulata con pagamento anticipato per la stessa durata (od almeno decennale con obbligo di rinnovo) del mutuo dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto di mutuo;
- le spese notarili, ivi comprese quelle di registrazione e copia degli atti.
Dall'importo del mutuo erogato vanno, altresì, trattenute anticipatamente le spese di amministrazione nella misura dello 0,50%, oltre all'ammontare degli interessi di pre-ammortamento, calcolati al tasso di concessione del mutuo.
Per i mutui erogati nel primo semestre dell'anno (1 gennaio-30 giugno) la 1° rata avrà scadenza 31 dicembre dello stesso anno.
Per i mutui erogati nel secondo semestre dell'anno (1 luglio - 31 dicembre) la 1° rata avrà scadenza 30 giugno dell'anno successivo.
Il rimborso avviene con rate semestrali costanti posticipate, con scadenza 30 giugno-31 dicembre.
Il mancato pagamento di una o più rate di ammortamento comporta l'applicazione, con decorrenza dal primo giorno di scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti.
Il mancato pagamento di due rate di ammortamento, maggiorato degli interessi di mora, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta il diritto dell’Inpdap alla risoluzione del contratto di mutuo con applicazione di una penale pari al 3% dell'importo finanziato.
|
|
| La disciplina previdenziale per i dipendenti degli Enti pubblici |
|
10:36:16 AM
a cura di Roberto Mastrofini
I benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi
L’articolo 80 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in materia di politiche sociali, al comma terzo introduce particolari disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori sordomuti e per quelli a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un’invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tab. A allegata al Testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con il D.P.R. n. 915/1978, così come sostituita dal D.P.R. n.834/1981 e successive modificazioni.
Per dette categorie di lavoratori è stato introdotto, a decorrere dall’anno 2002, su richiesta degli interessati, il diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende ovvero cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa.
Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva.
Lo stesso articolo stabilisce un tetto massimo di contribuzione figurativa, fissandolo in cinque anni complessivi, permettendo quindi di perfezionare il requisito contributivo previsto per il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente svolto, qualora l’interessato sia in possesso anche del requisito anagrafico.
Destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio all’ 1/ 1 / 2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in questione, relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 / 1 / 2002.
Potranno essere, altresì, interessati dalla norma, i superstiti di iscritto deceduto in attività di servizio che avesse inoltrato domanda di collocamento a riposo con l’applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi, per una decorrenza successiva all’ 1/1/2002.
Requisito essenziale è poter dimostrare un accertamento dello stato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 381/70 o un grado di invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della Tab. A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra D.P.R. n. 915/78, così come sostituita dal D.P.R. n. 834/81 e successive modificazioni.
Il beneficio de quo non può essere attribuito a coloro che, per effetto dell’art. 9 del D.Lvo 23/11/1988, n. 509, hanno avuto l’elevazione della riduzione della capacità lavorativa da due terzi al 74%, in quanto la prescrizione normativa considera una percentuale superiore a quest’ultima entità.
A tal fine sono, ad esempio, considerati utili, anche in copia, i verbali redatti dalle commissioni mediche ospedaliere delle USL, degli Ospedali Militari, delle commissioni sanitarie provinciali, i
verbali di accertamento diretto della Commissione Medica di Verifica del Tesoro ed eventuali
revisioni sanitarie intervenute nel periodo di riferimento, le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro
relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento
obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall’INAIL o dall’IPSEMA, i
provvedimenti amministrativi di concessione dell’invalidità di guerra, l’invalidità civile di guerra e
per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego dai quali risulti l’ascrivibilità alle prime
quattro categorie di cui al DPR n. 834/81.
Il beneficio verrà calcolato, per un massimo di 5 anni, sul servizio effettuato a decorrere dal
riconoscimento dell’invalidità o, nel caso del sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della Legge
n.381/70 (congenito o dall’età evolutiva), dall’inizio dell’attività lavorativa.
In particolare, lo stesso dovrà essere attribuito con le stesse modalità previste per i lavoratori non
vedenti, ovvero, tenendo presente la collocazione temporale della prestazione lavorativa effettuata
sussistendo la condizione invalidante di cui sopra ed ha effetto sulla sola quota di pensione
determinata con il sistema retributivo.
La maggiorazione spettante sarà riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente
prestato, escludendo, quindi, quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da
riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Nel merito degli iscritti INPDAP che avanzino istanza, qualora parte del servizio, ad es. se svolto
presso aziende private o cooperative, contempli diversa copertura previdenziale, è necessario che
tali periodi lavorativi vengano valorizzati presso questa gestione previdenziale, a mezzo
ricongiunzione ( Legge 7 febbraio 1979, n. 29, etc.)
Agli Enti è demandato l’accertamento della sussistenza del requisito per il diritto all’attribuzione delle maggiorazioni in questione, nonché la trasmissione della relativa documentazione alla Sede INPDAP competente territorialmente, la quale provvederà a liquidare la pensione spettante, comprensiva del beneficio.
Il riconoscimento del beneficio di cui trattasi influisce anche sulla misura della pensione, atteso che
il dettato normativo contempla espressamente l’incremento dell’anzianità contributiva, mentre la
maggiorazione stessa non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi
connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione come il diritto alla
prosecuzione volontaria.
|
|
© Copyright 2007 UNCEM Servizi s.r.l..
|
|
|
|
|