| |
| Mercoledì, 21 maggio 2003 |
1:25:41 PM
a cura di Ario Rupeni
La potestà legislativa regionale concorrente
Le singole materie (II parte)
Proseguiamo con il completamento della voce “Le singole materie di potestà regionale concorrente”, pubblicata nella precedente scheda n. 10.
- Protezione civile.
La competenza ripartita fra lo Stato e le Regioni conferma un orientamento che si è venuto formando nel corso degli ultimi anni.
- Governo del territorio.
Si tratta di una materia che appare di notevole estensione, anche se si conviene che altre materie, come l'edilizia e l'urbanistica rientrino fra le materie regionali di carattere residuale ed esclusivo, rispondenti ad una consolidata competenza delle Regioni.
Di qui la dizione "governo del territorio" riveste una natura prevalentemente tecnico giuridica, all'interno della quale i contenuti edilizi e urbanistici restano, invece, riferibili alla richiamata competenza regionale..
- Porti ed aeroporti civili.
Si rilevi che, con l'attribuzione di questa materia, le Regioni sono poste in grado di esercitare la loro competenza, concorrendo, a differenza della precedente ripartizione, anche sui porti ed aeroporti nazionali.
- Grandi reti di trasporto edi navigazione.
Si tratta anche qui di una estensione della partecipazione delle Regioni, sia pure nell'ambito della competenza ripartita con lo Stato, in un materia di rilievo nazionale come le grandi reti di trasporto e di navigazione.
- Ordinamento della comunicazione.
Valgono, anche a questo proposito, le considerazioni svolte nella materia precedente.
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
Valgano le stesse considerazioni precedenti.
- Previdenza complementare e integrativa.
Si tenga conto che fra le materie di competenza statale, rientra la previdenza sociale, la quale compariva nel progetto originario del Governo fra le materie ripartite.
Appare comunque chiara la distinzione fra le due materie, quella della " previdenza sociale", riservata allo Stato, e quella della previdenza complementare e integrativa, affidata alle Regioni nell'ambito dei principi dello Stato.
- Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Si ricordi che la materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" rientra nella competenza esclusiva statale.
Si tenga altresì conto che il nuovo articolo 119 della Costituzione affida l'autonomia tributaria agli enti territoriali, comprendendovi anche le Regioni "secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".
Occorrerà pervenire a una corretta ed equilibrata interpretazione del concetto di "coordinamento", che riguarda la formulazione della materia in esame.
In particolare, si rende necessario definire con precisione in quale ambito si debba muovere la normativa regionale concernente appunto il coordinamento.
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
Come si è detto in una precedente scheda, la materia dell'ambiente e dei beni culturali occupa una posizione dove la delimitazione delle competenze tra lo Stato e le Regioni resta indeterminata.
In ogni caso, è da ritenersi che la " tutela " rientri nella competenza esclusiva dello Stato, mentre la " valorizzazione " in quella concorrente delle Regioni.
- Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.
La materia, in termini così espliciti, è stata introdotta per la prima volta nelle attribuzioni regionali delle Regioni a statuto ordinario.
Qualche interprete sottolinea che la materia del "credito", che non figura in maniera esplicita fra le materie di esclusiva competenza statale, si debba riferire con chiarezza alla competenza statale, richiamate dalla lettera g), dell'elenco del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
- Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Valgono, anche per questa materia, le annotazioni riferite alla materia ripartita regionale di cui al punto precedente.
|
|
| Mercoledì, 14 maggio 2003 |
9:36:01 AM
a cura di Ario Rupeni
La potestà legislativa regionale concorrente
Le singole materie – Prima parte
A completamento della precedente scheda, dove sono stati illustrati i profili generali della potestà legislative regionale di tipo " concorrente", vengono ora richiamate, con annotazioni di sintesi, le singole materie rientranti in tale potestà legislativa ripartita delle Regioni.
Nelle stesse materie, si ricordi, la legislazione statale è chiamata a determinare i principi fondamentali.
- Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.
- Si tratta di materia che è direttamente collegata con altri commi dell'art. 117 Cost., il c. 5 (rapporti delle Regioni e con la normativa comunitaria e con gli atti internazionali) e il c. 9 (accordi internazionali delle Regioni), norme nelle quali si prevede una legge statale di specifica disciplina.
- Commercio con l'estero.
- La materia è connessa con la politica estera e, per alcuni aspetti, con quella valutaria e assicurativa; per altri profili, anche con la materia sanitaria. Il sistema valutario, le dogane e la profilassi internazionale sono infatti attribuite alla competenza esclusiva statale. Inoltre, in base all'articolo 120 della Costituzione, è previsto il divieto alle Regioni di disciplinare misure di importazione o esportazione e di passaggio da una Regione ad un'altra.
- Tutela e sicurezza del lavoro.
- La materia è da porre in relazione, per quanto concerne la "tutela" del lavoro alla competenza che appartiene allo Stato in materia di ordinamento civile; mentre, per quanto riguarda la sicurezza, essa richiama la materia concorrente regionale della tutela della salute.
- Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.
- Valgono, a questo riguardo, le considerazioni che sono stati svolte in ordine alla competenza esclusiva dello Stato sulle norme generali sull'istruzione, nella precedente scheda. Esaminando congiuntamente le due materie, si può sostenere che allo Stato spetta la competenza di disciplinare le norme generali e, nello stesso tempo, i principi fondamentali (connessi con la materia "ripartita") Inoltre, va sottolineato che la materia dell'università non compare in nessuno dei due elenchi di materie, né statali né regionali, dell'articolo 117; tuttavia l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione prevede che le università abbiano ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Per quanto invece riguarda le materie dell'istruzione e della formazione professionale, che non sono nominativamente elencate tra quelle di competenza concorrente regionale nè tra quelle statali esclusive, è interpretazione convergente quella di considerare la materia di competenza generale " residuale " delle Regioni.
- Professioni.
- Rispetto alle diverse versioni formulate nel corso del dibattito parlamentare, che ha modificato il testo proposto originariamente dal Governo, la attuale denominazione della materia esclude espressamente qualsiasi ipotesi di competenza esclusiva statale.
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
- La dizione riflette quella proposta inizialmente dal Governo.
- Tutela della salute.
- La materia, si è già annotato, rientra in quelle per le quali è stata presentata l'iniziativa di riforma costituzionale del Governo, che prevede di affidare alle Regioni la potestà legislativa esclusiva. Il disegno di legge costituzionale sulla devoluzione sposterà l'equilibrio della competenza in materia verso le Regioni.
- Alimentazione.
- Il significato della materia "alimentazione" appare di maggiore ampiezza rispetto la formulazione iniziale che riguardava le "sostanze alimentari ".
- Ordinamento sportivo.
- Il significato della materia "ordinamento sportivo", riflette nella nuova formulazione sintetica lo stesso contenuto della proposta iniziale, pur formalmente diversa, che si riferiva all' "ordinamento nazionale delle attività sportive".
N. B. La seconda parte di questa “pillola”, riguardante “Le singole materie di potestà regionale concorrente”, sarà pubblicata sulla prossima scheda.
|
|
10:50:17 AM
a cura di Ario Rupeni
La potestà legislativa regionale concorrente
e i principi fondamentali della legge statale
La potestà legislativa regionale concorrente con quella dello Stato ha certamente ha rappresentato, dopo il varo del nuovo Titolo V della Costituzione, una delle questioni più discusse.
Il dibattito, in sede interpretativa e ai fini applicativi, sia da parte della dottrina costituzionalista sia in sede politica (è stata attentamente esaminata, in particolare, durante l'indagine conoscitiva condotta dalla Prima Commissione del Senato), ha messo in luce punti di vista, posizioni critiche e soluzioni attuative tra loro anche molto diverse.
Anzitutto, va segnalata la posizione dei rappresentanti del Governo, che hanno espresso un giudizio di sostanziale contrarietà all'idea stessa di questa "terza" tipologia di potestà legislativa regionale, la quale si intreccia e in qualche modo "confina" con quella dello Stato, chiamata a disciplinare i principi fondamentali per l'esercizio della competenza regionale nelle singole materie "concorrenti", elencate dal terzo comma dell'articolo 117 Cost.
Infatti, la proposta di (quantomeno) ridurre il numero delle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente delle Regioni dovrebbe venire formulata in sede di annunciata "riforma della riforma" che il Governo intende promuovere in tempi stretti.
In attesa della presentazione di questo provvedimento di revisione costituzionale, il disegno di legge La Loggia, il n. 3590, mentre scriviamo queste note, all'esame della Camera, dopo aver ottenuto l'approvazione del Senato, prevede alcune norme in materia di adeguamento dell'ordinamento in attuazione della legge costituzionale n. 3/2001 che, in specie, disciplinano il delicato rapporto tra legislazione regionale concorrente e relativi principi fondamentali della legge statale.
In vista delle adozione da parte del parlamento delle leggi che dovranno definire i principi fondamentali, relativi alla potestà legislativa regionale concorrente, il disegno di legge La Loggia prevede che, in prima applicazione, al fine di orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e, nello stesso tempo, delle Regioni, il Governo venga delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi il compito, esclusivamente ricognitivo, di individuare i principi fondamentali che si possono trarre dalla legislazione vigente, nelle materie elencate dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
I decreti dovranno attenersi a principi di "esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità".
Nell'approvazione di tali decreti legislativi verrà osservata una procedura con cui dovrà essere acquisito il parere della Conferenza Stato/Regione e delle competenti Commissioni parlamentari, (a partire da quella per le questioni regionali).
Spetterà ai decreti legislativi rilevare se vi siano disposizioni con contenuto innovativo dei principi fondamentali e non meramente ricognitivo oppure riguardino norme in vigore che non abbiano natura di principio fondamentale.
Nel qual caso, il Governo, in sede di decretazione legislativa, potrà omettere quelle disposizioni oppure modificarle in conformità delle indicazioni contenute nei pareri parlamentari, evidenziando però in una apposita relazione quali siano le specifiche motivazioni di diversità dai pareri delle Commissioni parlamentari.
Il disegno di legge dispone inoltre che i decreti legislativi osservino alcuni criteri direttivi, a cominciare da quello della individuazione dei principi fondamentali per settori organici di materie secondo criteri oggettivi che siano desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle "affini, presupposte, strumentali e complementari"; ciò al fine di salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni.
Dovrà essere data altresì "considerazione prioritaria", sempre ai fini della individuazione ricognitiva dei principi fondamentali delle disposizioni statali che siano rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi, di concessioni o autorizzazioni.
Analoga considerazione prioritaria dovrà essere data al nuovo sistema di rapporti istituzionali che derivano dalla applicazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, che riguardano, come abbiamo illustrato nelle precedenti schede, i ruoli e le relazioni tra i diversi livelli di governo, in connessione con le potestà normative e amministrative.
"Considerazione prioritaria" dovrà essere rivolta agli obiettivi generali assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione alla legislazione regionale, in ordine alla rimozione di “ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica”.
Spetterà alla decretazione legislativa anche il compito di realizzare un coordinamento formale delle disposizioni di principio, assicurandone la eventuale semplificazione.
Una ulteriore delega al governo è prevista dallo stesso disegno di legge La Loggia per "raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica".
|
|
10:33:13 AM
a cura di Ario Rupeni
Le materie di potestà legislativa statale esclusiva
(Seconda Parte)
Proseguiamo con il completamento della voce “Le materie di potestà legislativa statale esclusiva”, pubblicata nella precedente scheda.
- F. Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo.
- La norma riguarda soprattutto organi e istituzioni di livello statale. Si tratta quindi di una materia che ontologicamente non può non riguardare la potestà legislativa statale.
- G. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
- Come nella precedente materia, questa si riferisce a un ambito proprio della potestà statale per definizione.
- H. Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.
- In questa materia, come è noto, è stato presentato dal Governo un disegno di legge costituzionale, riguardante la devoluzione, con competenze legislative esclusive alle Regioni, di una competenza regionale sulla sicurezza e sull'ordine pubblico.
Si noti che la materia va collegata a quella della lettera d), per la parte riguardante l'ordine pubblico e la sicurezza, relativamente alla sicurezza dei singoli e non a quella della difesa delle istituzioni.
Si è già detto della disposizione del terzo comma dell'articolo 118, che prevede l'intervento di una legge statale di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza fra lo Stato e le Regioni.
- K. Cittadinanza, stato civile e anagrafi.
- La materia, attribuita alla competenza esclusiva della legislazione statale, sembra riguardi prevalentemente le modalità di gestione dei relativi servizi sul territorio; infatti, riguarda tradizionali responsabilità amministrative e organizzative dei Comuni.
- I. Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa.
- Si tenga presente che l'articolo 116 Cost., secondo comma, stabilisce che, per quanto concerne la giustizia di pace, la materia può essere affidata alla competenza di singole Regioni, attraverso la specifica procedura di iniziativa regionale e di intesa Stato/Regione, sentendo anche gli Enti locali.
- L. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Si tratta di una tipica potestà legislativa di carattere " orizzontale " che avrà efficacia nei confronti di una molteplicità di materie, indipendentemente dalla circostanza che queste siano attribuite allo Stato ovvero alle Regioni.
Indubbiamente, la materia rappresenta un limite che il legislatore statale sarà in grado di stabilire nei confronti dell'esercizio di diverse potestà legislative regionali.
- M. Norme generali sull'istruzione.
- Si tenga conto che la materia dell'istruzione costituisce ambito di intervento concorrente tra lo Stato e le Regioni, fatta salva l'autonomia scolastica ed esclusa la formazione professionale, materia quest'ultima – non nominata dalla Costituzione - che si deve considerare di competenza esclusiva delle Regioni.
Si richiamano le stesse considerazioni, più sopra svolte a proposito della materia dell'ordine pubblico, che vede, anche per la materia dell'istruzione, la stessa iniziativa legislativa di modifica costituzionale, promossa in Parlamento dal Governo.
- N. Previdenza sociale.
- Tale competenza esclusiva statale va posta in parallelo alla materia della previdenza complementare e integrativa che rientra nelle materie di competenza concorrente delle Regioni.
- O. Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
- Dopo l'abrogazione dell'articolo 128 del precedente testo costituzionale, che definiva l’ambito della autonomia comunale e provinciale nei principi fissati da leggi generali statali, la materia costituisce la parte esclusiva, riservata alla legislazione statale, di definizione dell'ordinamento locale, che, come si vedrà nelle schede successive, oggi si ritiene rientrante nel principio di "auto-ordinamento " dei Comuni e delle Province.
- P. Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.
- La materia dei "confini nazionali" si collega alle materie indicate nella precedente lettera c), in particolare a quelle riguardanti la difesa e la sicurezza dello Stato, nonostante che qui la materia si debba leggere prevalentemente in chiave mercantile e quindi vada vista in connessione con la materia di competenza concorrente regionale del "commercio con l'estero".
- Q Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.
- Si rilevi che, per alcuni aspetti, la materia delle opere dell'ingegno rientri in quella dell'ordinamento civile, che è riservata, anch’essa, alla competenza dello Stato.
- R. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- Si tenga conto che la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali" costituisce materia che rientra nella potestà legislativa concorrente delle Regioni.
Ne deriverebbe che la " tutela " rientri nella competenza statale esclusiva, mentre la " valorizzazione " rientrerebbe in quella regionale concorrente.
|
|
10:13:42 AM
a cura di Ario Rupeni
Le materie di potestà legislativa statale esclusiva (Prima Parte)
Il rovesciamento della elencazione delle materie che restano alla potestà legislativa dello Stato è stato riconosciuto da molti esponenti della dottrina come il criterio principale della riforma costituzionale.
Tale inversione della indicazione delle competenze viene valutata come riconoscimento di un ruolo preminente delle potestà legislative acquisite dalle Regioni.
Peraltro, tale criterio, che aveva formato oggetto del lungo dibattito che aveva preceduto l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, aveva trovato un importante antecedente nella cosiddetta legge Bassanini 1 del 1997.
Rimanendo allora la Costituzione invariata, la legge 59 aveva previsto proprio la soluzione di attribuire alle Regioni e agli Enti locali le funzioni e i compiti, con la sola eccezione di quelli che rimanevano riservati allo stato.
Sotto un altro profilo, la enumerazione delle materie di competenza legislativa statale viene posta come una limitazione proprio di quel carattere generale che dovrebbe qualificare le competenze legislative delle Regioni.
E’ opportuno comunque, in questo canale formativo, riassumere rapidamente l'elencazione prevista dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dove si stabiliscono, secondo una elencazione tassativa, le potestà legislative statali:
- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.
Come si comprende, si tratta di quell'insieme di materie che riguardano le relazioni internazionali e che coinvolgono la realtà del Paese; ciò non esclude, come si vedrà, la partecipazione delle Regioni, nelle materie di legislazione concorrente, ai rapporti internazionali e a quelli con la Unione Europea..
In concreto, è da ritenere che la politica estera rientri completamente nella competenza statale, quella dei rapporti internazionali e con la Unione Europea, appartenga sia allo Stato che alle Regioni queste la esercitano nell’ambito della potestà legislativa concorrente.
- Immigrazione.
Si tratta di materia che va letta in stretta connessione con quella della "condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea".
Infatti, il terzo comma dell'articolo 118 della nuova Costituzione prevede che "la legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni” anche nella materia dell’immigrazione.
- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.
Come è noto, l’art. 8 della Costituzione prevede intese tra la Repubblica e le confessioni religiose. In questo caso, siamo in presenza di una riserva di legge a favore dello Stato.
- Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi.
La materia può essere letta in collegamento con la successiva materia di cui alla lettera h) che riguarda "ordine pubblico e sicurezza”.
In questo caso, qualcuno ritiene che la materia della sicurezza riguardi non tanto i singoli quanto le istituzioni, come la lotta contro il terrorismo.
- Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie.
Si rilevi, in particolare, che la competenza statale, in materia di "perequazione”, trova un riferimento simmetrico, che si potrebbe interpretare come una ripetizione, in quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa statale il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, da riservare ai territori aventi minore capacità fiscale per abitante.
N. B. La seconda parte di questa “pillola”, riguardante “Le materie di potestà esclusiva statale esclusiva”, sarà pubblicata sulla prossima scheda (n. 8)
|
|
10:34:59 AM
a cura di Ario Rupeni
La potestà legislativa statale esclusiva
Occorre oggi considerare che il vincolo, al quale viene sottoposto il legislatore statale, oltre a quello regionale, di conformarsi alle normative comunitarie, conferma un vincolo già vigente e operante in quanto, come richiamato dal ddl La Loggia, deriva dall'articolo 11 della Costituzione.
Tra i due ordinamenti, quello nazionale e quello comunitario, non vi è più una separazione, mentre si stabilisce fra loro una sorta di integrazione, di maniera che ormai si possa considerare superato il modello preesistente; infatti gli orientamenti e le indicazioni della Corte costituzionale avevano interpretato, nel preesistente quadro giuridico la relazione tra ordinamento interno e ordinamento comunitario come quella tra due momenti distinti e separati.
Si tenga, inoltre, presente che il testo della legge costituzionale numero 3 del 2001 prevede il rispetto della Costituzione, disciplinato in maniera espressa, come uno dei limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.
Si tratta di un limite che non era presente nel progetto iniziale di riforma.
In ogni caso, la nuova norma costituzionale elimina del tutto ogni riferimento ai "principi fondamentali", intesi come limite per la legislazione statale.
Nel nuovo testo viene non più considerata la possibilità, che era prevista dal precedente articolo 117, secondo comma, in forza del quale le leggi della Repubblica potevano demandare alle Regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione, secondo la categoria di potestà normativa che la dottrina aveva definito "competenza integrativa/facoltativa".
Si ritiene infatti che le materie in cui lo Stato, in base al testo costituzionale previgente, aveva la facoltà di demandare alle Regioni il potere di emanare norme di attuazione, ora si debbano considerare già riconosciute alla potestà legislativa regionale, o, nella forma della potestà concorrente, per la quale lo Stato interviene attraverso la disciplina dei principi fondamentali, o mediante le potestà legislative esclusive statali che non permettono altri spazi a favore della legislazione regionale.
Si tenga altresì presente che la normativa costituzionale si muove attraverso tre criteri basilari di ripartizione delle potestà legislative statali e regionali.
Anzitutto vengono indicate in un puntuale elenco le materie spettanti in via esclusiva allo Stato; una ulteriore elencazione riguarda le materie della potestà concorrente, dove le Regioni e lo Stato intervengono, le prime attraverso la diretta potestà legislativa, lo Stato mediante la determinazione dei principi generali; le altre materie sono di spettanza delle Regioni, le quali, in base al ricordato criterio di residualità, esercitano potestà legislative esclusive, secondo una interpretazione comunemente accolta, anche in assenza di una espressa dizione costituzionale.
Come si vedrà in una apposita scheda successiva, una parte rilevante della potestà legislativa statale e regionale, sia di carattere esclusivo che concorrente, deve trovare la sua rispondenza in atti normativi di esecuzione e di attuazione.
Le leggi statali e quelle regionali si presentano quindi come fonti di diritto tra loro equiparate ad ogni effetto, con la differenza stabilita in termini di competenza, in quanto entrambe sono sottoposte agli stessi limiti posti dalla Costituzione, dal diritto internazionale e da quello europeo.
La medesima condizione di parità si manifesta anche nel caso delle riserve di legge disposte dalla Costituzione, nelle sue diverse parti, con la conseguenza che le riserve si riferiscono non solo a leggi statali e ma anche a quelle regionali.
Il diritto comune dell'ordinamento repubblicano costituisce un vincolo per tutti i soggetti titolari di potestà legislative come lo Stato e le Regioni e, per alcuni aspetti, anche gli Enti locali; posto che quest'ultimi sono titolari di potestà statutarie e regolamentari.
|
|
9:53:08 AM
a cura di Ario Rupeni
I nuovi criteri di ripartizione delle potestà
legislative tra lo Stato e le Regioni.
Profili generali
L'articolo 117, al comma 2, come si è visto, elenca le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nella prospettiva di assicurare la normazione generale sull'intero territorio nazionale, garantendo costituzionalmente al livello statale materie di particolare significato come la "perequazione delle risorse finanziarie", "la tutela della concorrenza”, la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ovvero le "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".
La specificazione di queste ed altre materie verrà trattata nella scheda successiva.
Con l’entrata in vigore del nuovo Titolo V, allo Stato non compete più una potestà legislativa generale, anche se le materie nominate dal comma 2 dell’art. 117, presentano contenuti per lo più di carattere “orizzontale”, generale o intersettoriale, tali da conferire allo Stato una notevole latitudine di efficacia nella sua azione legislativa.
La potestà legislativa delle Regioni acquista, come detto, una finalizzazione generale, in ragione del meccanismo della attribuzione di competenza legislativa “residuale”, nella regolazione degli ambiti di intervento non espressamente riservati allo Stato. Ciò in forza del sistema derivante dalla formulazione dell'articolo 117.
Si rovescia in tal modo la precedente modalità dei rapporti tra competenza legislativa della Stato e potestà legislative regionali che, è noto, erano configurate tutte come materie di legislazione concorrente.
Sinora le conseguenze concrete dell’intervento legislativo statale diventavano penetranti, anche in ambiti normativi di dettaglio, che riducevano quindi sensibilmente gli spazi propri della potestà legislativa delle Regioni, comprimendola al rango di interventi di tipo regolamentare.
Il disegno di legge La Loggia prevede all'articolo 1, comma 1, che "costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione quelli derivanti dalle norme di diritto costituzionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione ".
L'aver collocato e " allineato " i limiti generali alla potestà legislativa, sia dello Stato sia delle Regioni. è considerata una scelta innovativa di straordinaria portata della riforma costituzionale.
Infatti, l'equiparazione tra potestà legislativa dello Stato e quella delle Regioni prevede la partecipazione di entrambe le sedi di potestà legislativa alla medesima natura, in quanto espressioni di volontà generale dell'ordinamento repubblicano, sia pure ognuna nel proprio ambito, conoscendo i limiti delle fonti normative di rango superiore, rappresentate dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
La dottrina ha rilevato che le due fonti della potestà legislativa stabiliscono un rapporto di differenziazione, in base alla competenza e non certo in base ad una gerarchia, laddove precedentemente si configurava la preminenza della legge statale nei confronti della legge regionale.
|
|
© Copyright 2007 UNCEM Servizi s.r.l..
|
|
|
|
|