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10:42:19 AM
a cura di Roberto Marzolla e Romina Bonetti
Il controllo strategico
Sempre secondo il D.Lgs 286/99, l’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
In linea definitiva, l’attività di valutazione e controllo strategico può essere considerata di duplice natura:
- da un lato è un’attività di controllo come supporto agli organi politici per verificare l’effettiva attuazione delle direttive impartite e il raggiungimento degli obiettivi strategici;
- dall’altro lato può essere considerata un’attività valutativa tesa a definire in via preventivala realizzabilità,l’opportunità e la validità delle scelte stesse.
Questa duplice natura viene ribadita all’interno del decreto quando sostiene che l’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
La funzione del controllo strategico svolta dai diversi organi, diventa elemento di monitoraggio continuo del rapporto tra obiettivi politici ed azione aziendale.
Tutto ciò può accadere:
- in sede operativa; attraverso la verifica di congruenza del rapporto tra valori, fini ed obiettivi in senso stretto,
- in forma concomitante; attraverso la periodica verifica degli scostamenti dell’operato da quanto definito dalle norme e dal deliberato politico,
- in via consuntiva; effettuando prevalentemente attività di supporto alla valutazione del personale con qualifica dirigenziale dell’ente.
Viene inoltre stabilito, in via definitiva, che gli uffici ed i soggetti preposti all’attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate.
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11:01:12 AM
a cura di Romina Bonetti e Roberto Marzolla
Valutazione del personale con qualifica dirigenziale: (III parte)
La struttura valutativa articolata su più livelli può essere schematizzata nel modo seguente:

Come si può osservare dal modello proposto, al vertice dell’intero sistema si ha la Direzione generale come figura che può conciliare rapporto tra dimensione politica e dimensione aziendale.
Alla dirigenza spetta il compito di definire gli obiettivi aziendali, di guidare la struttura tramite il controllo di gestione e la valutazione dell’operato dell’intero sistema.
A suo supporto c’è il controllo strategico da considerarsi organo espletante materialmente l’analisi quantitativa delle valutazioni e come supervisore del processo.
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9:05:30 AM
a cura di Romina Bonetti e Roberto Marzolla
Valutazione del personale con qualifica dirigenziale: (II parte)
Il terzo principio, che qualifica la metodologia operativa della valutazione del personale con qualifica dirigenziale, viene riassunto nel secondo comma in cui si afferma che il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente o valutatore di prima istanza, dell’approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
Questo principio contiene due aspetti molto importanti:
- obbligo di conoscenza da parte del valutato del procedimento;
- traccia la struttura organizzativa e metodologica della valutazione.
Il secondo aspetto delinea oltre che un principio, un vero e proprio metodo valutativo.
Perciò vengono identificati due soggetti valutatori, uno detto di prima istanza e l’altro di seconda. questa netta suddivisione in due parti ha necessariamente duplice funzionalità:
- Agisce come sistema di ricorso e di garanzia per chi non condivide gli esiti della valutazione.
- Da luogo ad un sistema valutativo a cascata in grado di riprodurre, nell’ambito dell’identificazione dei diversi gradi di responsabilità, le varie articolazioni degli obiettivi. proprio con questo metodo soddisfa il requisito di omogeneità tra obiettivo e responsabilità che èil valore di valutazione del personale.
Avendo come esempio quanto proposto dalla normativa per i ministeri, per le amministrazioni dello stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell’ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all’ufficio cui è assegnato il dirigente valutato.
Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente sovraordinato. per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l’art. 14, comma 1 lettera b), del d.lgs 29/93, la valutazione è effettuata dal ministro, sulla base degli elementi forniti dall’organo di valutazione e controllo strategico.
All’interno di tali Enti, si può in tal modo creare una struttura valutativa articolata su più livelli, ciascuno dipendente dal precedente in quanto oggetto della sua valutazione e in quanto sottoposto all’approvazione di una sua ulteriore verifica in ciò che esso stesso ha valutato.
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10:28:52 AM
a cura di Romina Bonetti e Roberto Marzolla
Valutazione del personale con qualifica dirigenziale (I parte)
L’art. 5 del D.Lgs 286/99 indica:
“Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate “.
Attraverso questo riferimento si può capire che la valutazione si pone come sintesi dei dati gestionali con dati contrattuali, ed è incardinata su tre principi fondamentali:
In linea generale il primo principio sancisce che la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.
La valutazione può essere suddivisa in due ambiti:
- Il primo riguarda la posizione organizzativa assunta da una determinata figura dirigenziale. In questo caso si cerca di definire in maniera preventiva la complessità e il livello di responsabilità che coinvolge colui che è preposto alla direzione di una certa funzione o di un certo settore.
Lo scopo di questa valutazione consiste nel capire sin dal principio il diverso ruolo assunto nell’ente dalla dirigenza.
Questo per comprendere il compenso retributivo e per offrire la possibilità all’organismo volitivo di formulare una diversa tipologia e complessità degli obiettivi da assegnare alle diverse figure professionali e posizioni determinate.
- Il secondo ambito analizza le prestazioni ed i risultati ottenuti dal dirigente e dalle strutture che presiede.
La conseguenza diretta consiste nella coincidenza che si viene a creare nella normativa e nei contratti tra risultato del dirigente e risultato della struttura.
Tutto ciò risulta essere una conseguenza diretta della convergenza tra obiettivi dirigenziali ed obiettivi posti al settore che viene guidato ed è la principale ragione della distinzione tra valutazione dirigenziale, inserita nella normativa sui controlli interni , e valutazione del personale, rinviata, invece ad altre norme.
Per quanto concerne il secondo principio è importante dire che sancisce che la valutazione ha periodicità annuale, cioè si traduce in un’attività continuativa articolata su un arco temporale più esteso rispetto al controllo di gestione.
Di conseguenza la valutazione deve essere integrata con i sistemi di monitoraggio aziendale, fornendo periodici output al controllo di gestione nonché al personale valutato.
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| Mercoledì, 25 febbraio 2004 |
10:36:50 AM
a cura di Romina Bonetti e Roberto Marzolla
Centralità del controllo di gestione
E’ importante ricordare che nel sistema amministrativo il controllo di gestione viene inquadrato come strumento di monitoraggio interno degli andamenti aziendali.
Il D.Lgs. 286/99 in riferimento a quanto detto sopra, ne prevede i passaggi necessari alla corretta implementazione.
E’ all’art 4 che il decreto stabilisce quello che, ai fini del controllo, ogni ente dovrà definire.
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- l’unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione.
Per una lineare introduzione del controllo di gestione viene definito dalla legge attraverso la ricerca di unità responsabili della progettazione e della gestione del futuro sistema.
- Le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Realizzazione di un piano dei centri di responsabilità adeguato alle dimensioni ed alle problematiche della struttura.
- Le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili.
Proprio in questo settore viene inserito il rapporto tra obiettivi politici (definiti dal soggetto volitivo dell’ente) e obiettivi istituzionali (obiettivi propri dell’ente).
- L’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa, con riferimento all’intera amministrazione o a singole unità organizzative.
Questo fa riferimento a strutture che sono abituate a vedere come unico risultato della propria azione la produzione di un atto o di un documento.
- Le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti.
Una volta soddisfati i punti precedenti è possibile definire un modello rilevativo ed analitico dei costi dei servizi e delle attività.
- Gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità.
Risulta a questo momento naturale la predisposizione preliminare di indicatori da utilizzare nei successivi controlli e valutazioni.
Questi potranno essere visti come:
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- Indicatori di efficienza
- Indicatori di efficacia
- Indicatori di economicità
- Indicatori di qualità
- Indicatori finanziari
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- La frequenza di rilevazione delle informazioni.
Creazione di un adeguato sistema di informazioni che favorisca l’effettuazione di quei correttivi che la legge pone come principale obiettivo del controllo di gestione.
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| Martedì, 17 febbraio 2004 |
10:03:29 AM
a cura di Romina Bonetti e Roberto Marzolla
Controllo di regolarità amministrativa e contabile (seconda parte)
All’interno del D.Lgs 286/99 si definisce in maniera piuttosto precisa il fatto che il controllo contabile e il controllo di legittimità,per definizione contrassegnati da logiche, metodi e tempi di esecuzione ben definiti, dovranno risultare separati anche soggettivamente, creando figure diverse in grado di rispondere a tutte le molteplici problematiche che ruotano intorno al concetto di contabilità.
Risulta indispensabile quindi suddividere in due tipologie i controlli:
- controllo di natura contabile, finalizzato a produrre informazioni che supportino le decisioni direzionali;
- controllo di legittimità, di natura ispettiva che sanzioni ex-post i comportamenti scorretti o illegittimi.
La prima tipologie di controllo sarà interna e si porrà come supporto agli organi decisori, mentre il secondo sarà di natura esterna e agirà come garante verso il sistema dell’operato dell’ente.
Questa funzione verrà affidata al Collegio dei revisori, alla Corte dei Conti o ai sevizi ispettivi che già tradizionalmente la detenevano.
Il concetto di controllo contabile viene tradizionalmente osservato come attività composita tesa a raggiungere diversi obiettivi.
Questo tipo di controllo può essere analizzato come:
- controllo di correttezza contabile:
teso ad accertare l’esattezza delle poste contabili, il loro corretto inserimento in bilancio ed il rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità;
- controllo sulla qualità dei dati contabili:
ha l’obiettivo di verificare l’utilità del dato e la sua strumentalità all’azione amministrativa;
- controllo sulla qualità delle procedure contabili:
rivolto a verificare la correttezza della procedura contabile che consiste nell’elaborazione di un dato e a misurare il grado di affidabilità della procedura stessa;
- controllo sul sistema di controlli interni contabili:
verifica l’adeguato livello di controlli posti sulle procedure di natura contabile,la loro assenza, ma anche l’eventuale ridondanza.
Questo tipo di controllo dovrebbe ridurre al minimo il rischio di errori contabili e procedurali.
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| Mercoledì, 4 febbraio 2004 |
8:51:44 AM
a cura di Romina Bonetti e Roberto Marzolla
Controllo di regolarità amministrativa e contabile (prima parte)
L’ipotesi del D.Lgs 286/99, da un lato cerca di spingere verso un modello basato sulla rigida separazione dei controlli contabili e gestionali; dall’altra parte invece cerca di imporre un passo avanti forzoso prima che il progresso normativo si sia adeguatamente stratificato e sia stato metabolizzato dagli operatori.
Il D.Lgs 286/99 ha cercato di aprire una visione del tutto innovativa e moderna.
E’ giusto ricordare che il mantenimento dell’attuale sistema comporterebbe delle difficoltà operative non più giustificabili in enti in cui operi un controllo di gestione autonomo e separato dai servizi finanziari e che, in proprio, produce dati, sia preventivi che consuntivi, sui centri di costo.
Il sistema di controllo più diffuso all’interno degli enti pubblici è il controllo contabile.
Ad oggi questa tipologia di controllo trova una collocazione del tutto peculiare, infatti, per alcuni versi, richiede la riflessione più approfondita per quanto concerne i nuovi ambiti e le nuove tecniche che è necessario introdurre per renderla operativa.
Il rischio che si può correre nella sottovalutazione del sistema di controllo interno, è quello di alleggerire settori fino ad oggi presidiati dal controllo contabile.
E’ necessario aggiungere che il D.Lgs. 286/99 definisce tutti gli obiettivi che i principi che devono uniformare il nuovo controllo contabile e di legittimità.
La complessità del controllo in questo ambito è reso complesso dal fatto che esso viene affidato ad organi del tutto diversi come natura ed attività, quali organi di revisione e i servizi ispettivi e le ragionerie.
C’è comunque da sottolineare il fatto che si tratta di un controllo esclusivo in quanto, è inibito sia alle funzioni di controllo di gestione, che a quelle di controllo strategico e di valutazione del personale.
Con questa affermazione si vuole sottolineare il fatto che siamo di fronte ad un controllo di natura contabile volto a garantire la legittimità delle azioni gestionali in linea con la tradizione amministrativa pubblica, per la quale il fatto operativo si traduce sempre in atto amministrativo e , di conseguenza, in evento contabile.
Il mantenimento di questa prassi, che ha costituito un ostacolo allo sviluppo dei moderni sistemi di controllo di gestione, viene radicalmente modificato dal nuovo decreto nel momento in cui si impone il divieto di istituire controlli contabili e di legittimità da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Di conseguenza questo principio sposta l’asse temporale del controllo contabile che da preventivo diventa consuntivo.
Infine risulta utile sottolineare che l’obiettivo della riforma rimane quello di garantire al massimo l’autonomia dirigenziale e l’efficacia degli atti compiuti.
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