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Martedì, 12 agosto 2003

 
9:54:38 AM a cura di Enrico Borghi

Per una coerente politica legislativa del governo montano

Domande, esigenze, analisi, progetti: l’Anno Internazionale delle montagne ha gettato i suoi semi, ed ora le Comunità di montagna e i loro sistemi territoriali aspettano atti conseguenti, che siano frutti tangibili e positivi degli impegni assunti in sede istituzionale e politica, certamente non reversibili.

Anzitutto è necessaria e urgente una politica di innovazione legislativa per la montagna, della quale abbiamo dato conto in termini di approfondimento delle varie proposte presentate.

In questeo senso il lavoro politico e progettuale dell’Uncem è stato continuo e si è svolto in profondità, sempre attento alle ragioni generali delle Autonomie locali, al riparo da ripiegamenti corporativi.

Esso si è snodato –come abbiamo visto- lungo un asse coerente e progressivo, a partire dagli Stati generali di Torino del 2001, al Seminario di Trento, ai basilari incontri del Consiglio nazionale, ai documenti rilasciati nelle sedi parlamentari, governative, regionali.

Bisogna passare, oggi, a misure concrete con il rafforzamento del governo montano ed il sostegno a progetti generali e specifici di riscatto e di sviluppo.

Occorre riformare –migliorandola- la legge 97/94, armonizzandola con le novità costituzionali del 2001, identificando le responsabilità legislative statali e incoraggiando organici e convergenti interventi del legislatore regionale.

Dalla evoluzione degli assetti costituzionali è necessario trarre l'affermazione, nella Carta, del ruolo delle Comunità montane, in stringente collegamento con l'autonomia dei Comuni montani, nel rispetto della sequenza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; per l'insieme concatenato di tutti gli assetti riguardanti l'ordinamento del governo montano, per la determinazione delle funzioni fondamentali e amministrative dei Comuni montani, sia per la copertura economico finanziaria delle stesse funzioni, sia per le finalità e i contenuti nella ripartizione delle risorse e in particolare del Fondo per la montagna.

La montagna, quale ambito complesso e " globale " dei suoi profili antropici, culturali, ambientali ed economici, pretende politiche legislative organiche e coerenti.

La montagna non deve, perciò, essere considerata una " materia" riducibile soltanto a singole separate politiche di settore.

Il governo montano richiede soluzioni istituzionali che, nell'ordinamento costituzionale vigente, siano strettamente legate alle funzioni fondamentali, alle forme di governo e al sistema rappresentativo dei Comuni montani, alla necessità di far acquisire forza adeguata ai sistemi territoriali montani.

Gli interventi legislativi e regolativi della Unione Europea, dello Stato centrale e delle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà, in cooperazione con le Autonomie locali, devono in ogni caso riconoscere e garantire l'autonomia delle Comunità vallive, dei Comuni montani e delle Comunità montane.

Dei Comuni montani e delle Comunità montane va valorizzato il compito di assicurare, nel loro solidale insieme, la programmazione e la gestione dei rispettivi sistemi territoriali, consolidandone le peculiari vocazioni civili e produttive.

Va accolto l’orientamento politico legislativo - reso esplicito dalla nuova legge “La Loggia” di applicazione della riforma del titolo V, in sintonia con l'Intesa interistituzionale del 20 giugno 2002 - di sostegno e di favore alle forme di associazionismo intercomunale, a cominciare dalle Comunità montane, per gli aspetti riguardanti l'esercizio associato delle funzioni amministrative e della connessa potestà normativa.

Le politiche legislative per la montagna debbono, in particolare, rispondere ad alcuni fondamentali obiettivi, in relazione a specifiche fonti normative:

  1. Delega legislativa, di cui all'art. 2 del ddl La Loggia (3590/Camera), per l'attuazione dell'articolo 117, c. 2, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 3/2001.

La delega dovrà assicurare la più ampia rispondenza ai seguenti obiettivi ed esigenze:

  1. la individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni montani, per assicurare il loro funzionamento e per soddisfare i bisogni primari delle comunità locali, dovrà osservare le caratteristiche proprie della tipologia montana degli stessi Comuni e, in particolare, le caratteristiche dimensionali (demografiche e territoriali) e strutturali (organizzative e funzionali) che connotano in prevalenza i piccoli Comuni montani;
  2. la identificazione delle funzioni fondamentali dei Comuni montani va accompagnata dalla indicazione dei criteri per la gestione associata delle stesse funzioni fondamentali (come di quelle amministrative) tra i Comuni montani.

    Per garantirne l'adeguatezza e ottimalità gestionale, si dovrà tenere conto del ruolo istituzionale e pianificatorio delle Comunità montane, nonché del loro carattere necessario e della loro relazione strutturale e rappresentativa con i Comuni, perseguendo la effettiva valorizzazione delle potestà statutarie e regolamentari dei Comuni montani e delle Comunità montane e quindi, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nei territori montani;

  3. nella previsione degli strumenti e delle sedi che devono concretare la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo montano - i Comuni e le Comunità montane - per lo svolgimento delle funzioni fondamentali - che richiedono la partecipazione di più enti, andranno individuate specifiche forme di raccordo e di reciproca consultazione tra i Comuni montani, le Comunità montane, le Regioni e lo Stato;
  4. i Comuni montani e le Comunità montane stabiliranno, nell'esercizio delle loro potestà normative e statutarie, sistemi di controllo interno secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità corrispondenti alle loro peculiari caratteristiche;
  5. nella disciplina dei principi fondamentali per l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, segnatamente, per l'attivazione degli strumenti mirati agli interventi perequativi statali, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), e dell'articolo 119 della Costituzione, la legislazione delegata dovrà disciplinare le modalità e la consistenza finanziaria ed economica delle misure perequative - senza vincoli di destinazione - a favore dei territori montani e delle comunità di riferimento, sulla base di parametri che riflettano le condizioni sociali, ambientali ed economiche tipiche della realtà montana;
  6. nella revisione delle norme legislative sugli enti locali, sempre attraverso la legislazione delegata, con specifico riferimento a quelle contenute nel testo unico del 2000, va confermata la natura giuridica e il profilo istituzionale della Comunità montana, quale Unione necessaria di Comuni montani, per l'esercizio associato delle funzioni comunali, stabilendo nel contempo un anello di più salda congiunzione tra la stessa Comunità e i Comuni; anzitutto in termini di sostanziale ed efficace rappresentatività, garantendo negli organi di governo della Comunità montana la presenza dei Sindaci in carica; occorre tradurre, anche per le aree montane, in effettività il principio di equiordinazione delle municipalità montane, come previsto dal primo comma del nuovo articolo 114 della Costituzione, anche attraverso il livello di governo delle Comunità montane, interpreti della specificità montana, richiamata dall'articolo 44 della Costituzione; inoltre va considerata attentamente l'ipotesi della elezione del presidente della Comunità montana o nella forma del suffragio universale diretto ovvero in quella, di secondo grado, espressa dai Consigli comunali, per rafforzare la capacità di governo degli enti montani e per la selezione della classe dirigente, qualificata per la diretta corresponsabilità con i Comuni e con il proprio territorio; andrà altresì evitata ogni sovrapposizione e duplicazione di modelli istituzionali.

  1. Revisione della legislazione sulla montagna. Modifiche, integrazioni, conferme della legge 97 del 1994

La nuova legge sulla montagna è stata posta come grande impegno e ha suscitato una larga attesa nel mondo della montagna.

Essa deve comunque essere coerente con le indicazioni formulate al punto precedente, per quanto in specie riguarda la natura istituzionale e la missione delle Comunità montane, quale espressione necessaria dei territori e dei Comuni montani.

Ribadendo le posizioni assunte dal Consiglio nazionale dell’Uncem nel dicembre 2002, l’Assemblea degli Amministratori della Montagna tenutasi a Rimini il 3 aprile 2003 ha sul punto riproposto gli indirizzi, cui dovrà rispondere la nuova legge per le aree montane:

  1. Le potestà di Stato e Regioni nelle politiche della montagna

    Si ritiene indispensabile che la legge identifichi in maniera puntuale e senza margini di ambiguità gli ambiti di intervento nelle aree montane rispettivamente dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

    In particolare, per quanto riguarda la legislazione statale, andranno identificate le materie di maggiore rilevanza per la montagna previste nel secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, come riteniamo debbano essere anzitutto i livelli essenziali delle prestazioni e dei diritti da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui alla lettera m), che assumono il significato di una garanzia e di una soglia che in primo luogo lo Stato deve assicurare alle popolazioni di montagna. Parimenti sarà essenziale prevedere nel quadro della legislazione statale esclusiva, per le Comunità Montane, le norme fondamentali, di cui alla lettera p) dello stesso 2^ comma, art, 117 Cost., che concernono gli organi di governo, le funzioni fondamentali e il sistema della rappresentanza dei Comuni montani, da realizzare, naturalmente, attraverso le loro naturali forme associative costituite appunto dalle Comunità Montane.

    In questo contesto di creazione di una nuova legge per la montagna, quindi, appare indispensabile rafforzare l’autonomia dei Comuni montani attraverso uno stabile e rinnovato profilo istituzionale delle Comunità Montane, quali forme esponenziali, “sussidiarie, adeguate e differenziate” dei medesimi.

    Venendo alle potestà legislative regionali concorrenti, di cui al comma 3 dell’art. 117, la legge potrà opportunamente prevedere alcuni essenziali principi fondamentali che riguardino le azioni regionali a favore delle zone montane.

    Ovviamente, l’esercizio delle potestà legislative anche esclusive delle Regioni e dello Stato dovranno essere delimitate dai diversi principi costituzionali, non solo per gli aspetti istituzionali ma anche per le politiche economiche, sociali e finanziarie. Troverà collocazione in questa chiara cornice costituzionale lo spazio proprio della legislazione statale, con specifico riguardo alle azioni di perequazione e di equilibrio, nonché gli interventi che riguardano forme di contenimento o di esenzione totale e/o parziale – per le aree montane - delle imposte erariali.

  2. Gli assetti istituzionali del governo montano

    In questo quadro, appare fondamentale che il nuovo testo di legge prefiguri con chiarezza e puntualità il rafforzato ruolo delle Comunità Montane, sempre nella prospettiva di un consolidamento della autonomia dei piccoli Comuni montani e del riconoscimento della pari dignità istituzionale delle municipalità montane rispetto alle più strutturate e consolidate realtà urbane.

    A questo fine va potenziato e intensificato il rapporto tra Comuni e Comunità Montane, assicurando la creazione di un assetto istituzionale e di governance delle aree montane che eviti da un lato ogni sovrapposizione e duplicazione dei modelli istituzionali e consolidi il trait d’union tra i Comuni e le Comunità Montane in termini di sostanziale rappresentatività, con la partecipazione diretta dei Sindaci in carica.

    Va poi attentamente soppesata l’ipotesi dell’elezione diretta del Presidente della Comunità Montana (nella forma a suffragio universale diretto o in quella di secondo grado espressa dai Consigli Comunali).

  3. Concetto di montanità e classificazione territoriale conseguente

    Alla precisa definizione e classificazione dei territori montani, secondo parametri essenziali di efficacia generale determinati in sede statale, dovranno seguire meccanismi che siano in grado di apprezzare elementi specifici e selettivi della condizione montana, tra i quali vanno inclusi criteri di marginalità, spopolamento demografico, accessibilità, capacità fiscale per abitante, ecc.

    Ciò in conseguente applicazione del principio fondamentale dell’articolo 119, comma 3, della Costituzione che prevede l’obiettivo della perequazione e del riequilibrio delle opportunità a sostegno dei territori economicamente meno avvantaggiati.

  4. Le misure finanziarie e fiscali

    Fermo restando il quadro delle competenze, riteniamo di assoluta importanza all’interno della nuova legge sulla montagna la determinazione di meccanismi – anche innovativi - di erogazione finanziaria agli enti di governo della montagna e di incentivazione fiscale alle popolazioni di tali aree.

    L’annunciata volontà di procedere al cosiddetto “federalismo fiscale” può trovare una prima, ed emblematica applicazione, proprio nel campo delle politiche della montagna, ricollegandosi in tal senso con la migliore concezione federalista ed autonomista del nostro Paese.

    Su tale versante, pertanto, per innescare il rilancio economico-produttivo della montagna italiana, occorrerà lavorare in tre direzioni:

    - prevedere controvalori specifici per il “rilascio” di risorse autoctone della montagna (fondamentale, a tale proposito, applicare sino in fondo il controvalore del prodotto “acqua” in riforma alla legge 36/94, legge “Galli”);

    - istituire forme di compensazione che prevedano la possibilità di prelevare a favore della montagna ragionevoli percentuali sui frutti delle infrastrutture che ne utilizzano il territorio (autostrade, grandi impianti industriali, elettrodotti, gasdotti, scali ferroviari, ecc.);

    - vincolare annualmente una quota delle risorse che Stato e Regioni stanziano nel campo del riassetto idrogeologico a favore di un “Piano straordinario di manutenzione ordinaria dei versanti montani” da attuarsi a cura di Comuni e Comunità Montane, scansionato negli anni con tempi e risorse certe.

    A ciò va aggiunta la materia fiscale, articolata nelle ipotesi di esenzioni totali e/o parziali delle imposte, agevolazioni e semplificazioni procedurali che siano in grado di rendere più spediti i comportamenti amministrativi e gli investimenti produttivi nei territori montani.

    Nell’insieme delle misure finanziarie e fiscali indicate si dovranno concretamente garantire livelli di prestazione e di diritti sociali e civili minimi, tali da garantire una soglia di vivibilità e di opportunità.

    In questo senso, esprimiamo positivo assenso alle ventilate ipotesi di prevedere l’introduzione del principio di specificità montana nei campi della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione e dei servizi di pubblica utilità, condizione indispensabile per la ridefinizione dei parametri e degli standard applicativi di tali servizi che debbono derogare dai criteri quantitativi generalisti, omogeneizzanti ed uniformanti.

  1. La preannunciata proposta di legge costituzionale, di iniziativa del Governo, di " riforma della riforma " dovrà recare - in coerenza con l'impegno del ministro per la Montagna - la " costituzionalizzazione" esplicita della Comunità montana, in quanto forma tipica e necessaria del governo dei territori montani, dotata degli indispensabili caratteri di autonomia, generalità e rappresentatività.
  

Venerdì, 8 agosto 2003

 
11:09:03 AM a cura di Enrico Borghi

Raffronto proposte montagna XIV Legislatura

A.S.1624 Rollandin (autinomie) A.C. Arnoldi (FI)

Articolo 19

(Riserve di fondi e copertura finanziaria)

  1. Per gli anni 2002 – 2006, è attribuita ai comuni montani ed alle comunità montane una quota pari al 30 per cento del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n.448.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 2, 5, commi 1 e 3, 8, commi 1 e 2, nonché 17, valutati in 100 milioni di euro per anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’Unità previsionale di base “Fondo speciale “ di parte corrente per l’anno 2003 e delle corrispondenti proiezioni triennali, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

A.C. 3338 Violante Castagnetti Boato, Olivieri, Marcora (Ulivo)

Articolo 27.

(Disposizioni finanziarie).

  1. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le risorse da destinare all'attuazione degli articoli 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 e 22. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e indica le risorse poste a fronte dei relativi oneri.
  2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 23, determinato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.S.1405 Manfredi (FI)

Articolo 36.

(Oneri finanziari)

  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’istruzione dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, della comunicazione e delle attività produttive.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C.2903 Caparini (Lega)

Articolo 13.

(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.032.913 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
  

Mercoledì, 6 agosto 2003

 
10:13:09 AM a cura di Enrico Borghi

Raffronto proposte montagna XIV Legislatura

A.S.1624 Rollandin (autinomie) A.C. Arnoldi (FI)

Articolo 18

(Abrogazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli articoli 1, 2, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, e 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

A.C. 3338 Violante Castagnetti Boato, Olivieri, Marcora (Ulivo)

Articolo 28.

(Abrogazioni e coordinamento legislativo).

  1. Sono abrogati gli articoli 1, 10, comma 1, 11 e 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
  2. Il Governo nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 11 della presente legge provvede al coordinamento delle norme della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non abrogate ai sensi del comma 1, del presente articolo, con quelli contenute nella presente legge.

A.S.1405 Manfredi (FI)

Articolo 38.

(Abrogazioni)

  1. Sono abrogate le seguenti norme:

  1. legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni;
  2. articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
  3. articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  4. articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  5. decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 dicembre 1995;
  6. articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
  7. articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  8. articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  9. articolo 27, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  10. articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
  11. articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 37.

(Decreti attuativi)

Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente legge.   


Lunedì, 4 agosto 2003

 
11:40:08 AM a cura di Enrico Borghi

Raffronto proposte montagna XIV Legislatura

A.S.1624 Rollandin (autinomie) A.C. Arnoldi (FI)

Articolo 16

(Servizio militare prestato nel Corpo degli alpini)

  1. Le truppe alpine conservano la caratteristica di Corpo speciale all’interno delle Forze Armate e sono assegnate di stanza nelle Alpi e, ove occorra, nelle zone montane dello Stato.

    Il Corpo può essere incaricato dello svolgimento di missioni di protezione civile all'interno e fuori dal territorio nazionale, deliberate dal Governo e dal Parlamento secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

  2. Ferma restando la sua sottoposizione al Ministero della difesa per quanto attiene ai compiti militari di tutela armata dell'integrità e degli interessi dello Stato, nell'effettuazione degli interventi di protezione civile, il Comando truppe alpine dipende funzionalmente dall'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    A tal fine l'addestramento di base militare impartito ai membri delle truppe alpine è opportunamente integrato da cicli addestrativi finalizzati allo svolgimento di attività di protezione civile.

  3. Al fini dell'incorporazione del personale volontario all'interno delle truppe alpine, è attribuita preferenza alle reclute provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle zone montane.

Articolo 17

(Campagne informative)

  1. Per il finanziamento di campagne informative annuali in favore della montagna italiana, relative alle finalità della presente legge ed alla diffusione della cultura, anche sportiva, della montagna, sono stanziati 2 milioni di euro in ragione d’anno.

    Le campagne sono predisposte, in accordo con le regioni, dal Ministro per gli affari regionali, o, in sua assenza, dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali .

  

Giovedì, 31 luglio 2003

 
12:37:10 PM a cura di Enrico Borghi

Raffronto proposte montagna XIV Legislatura

A.S.1624 Rollandin (autinomie) A.C. Arnoldi (FI)

Articolo 15

(Opere pubbliche nelle aree montane: specializzazione)

  1. Le attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche nelle zone montane devono tenere strettamente conto dell’impatto urbanistico e paesaggistico.

    Per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e g-bis) del comma 1 dell’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109, l’esperienza già maturata in materia di opere pubbliche montane costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione del progetto.

  2. Il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto da emanarsi secondo le procedure ed i criteri indicati nel comma 3 dell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n.109 integra l'attuale sistema di categorie con la categoria specializzata in opere su terreni montani, tenendo conto delle specifiche competenze progettuali e delle capacità tecnico-operativa.

A.S.1405 Manfredi (FI)

Articolo 14.

(Lavori pubblici di competenza statale in montagna)

  1. Nei comuni ad alta marginalità, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

    Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purchè applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.

  2. Per l’affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, possono procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese.

    Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

  3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell’importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate.

    Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

  4. I comuni montani ad alta marginalità possono contrarre mutui a totale carico dello Stato secondo le disposizioni previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.
  5. All’articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, dopo il comma 14-septies, è aggiunto il seguente:

    «14- octies. Per i comuni montani al alta marginalità gli oneri stabiliti dai commi precedenti sono ridotti della metà».

  

Martedì, 29 luglio 2003

 
9:43:02 AM a cura di Enrico Borghi

Raffronto proposte montagna XIV Legislatura

A.S.1624 Rollandin (autinomie) A.C. Arnoldi (FI)

Articolo 14

(Informatica, telematica e ricerca scientifica)

  1. Il potenziamento del Sistema informativo della montagna (SIM) deve considerarsi prioritario nell’ambito dell’attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

    Si applicano le disposizione del capo IV del medesimo decreto n.445.

  2. Le amministrazioni centrali dello Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM.

    L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita UNCEM, predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

  3. I comuni ricadenti nelle zone montane e le comunità montane operano quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali.

    A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto, nonché ad indirizzarli tra le diverse tipologie di intervento.

  4. L’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, è trasformato in Istituto nazionale per le montagne (INM), ente pubblico nazionale che ha per scopo esclusivo la consulenza e la ricerca in favore delle amministrazioni pubbliche, delle Regioni e degli enti locali, nonchè delle istituzioni scientifiche e gli enti pubblici e privati anche internazionali, nell’azione di valorizzazione, promozione, sviluppo e tutela dei territori montani, delle popolazioni montane e della loro cultura.

    L’attività dell’Istituto si esercita attraverso la consulenza e lo scambio di informazioni scientifiche, lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica ed il conseguente trasferimento applicativo.

A.C. 3338 Violante Castagnetti Boato, Olivieri, Marcora(Ulivo)

Articolo 20.

(Sistemi informativi e attività di ricerca).

  1. In sede di attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il sistema informativo della montagna (SIM) assume carattere di priorità.
  2. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente destinate le amministrazioni dello Stato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono collegamenti informatici dei servizi di interesse delle aree montane, con i comuni montani, le comunità montane, prevedendo specifiche forme di collaborazione e di coordinamento.
  3. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), è trasformato in Istituto nazionale per la montagna, ente pubblico nazionale, avente scopo di consulenza e ricerca a favore degli enti locali, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche, finalizzato a valorizzare, promuovere, sviluppare e tutelare i territori montani e le loro popolazioni.

A.S.1405 Manfredi (FI)

Articolo 12.

(Reti informatiche e telematiche)

  1. I comuni montani ad alta marginalità possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali.

    A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l’accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

  2. L’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sentita l’Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell’ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d’interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l’UNCEM.   


Venerdì, 25 luglio 2003

 
10:40:12 AM a cura di Enrico Borghi

Raffronto proposte montagna XIV Legislatura

A.S.1405 Manfredi (FI)

Articolo 17.

(Sedi montane di attività e strutture di alta qualificazione).

  1. L'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"Articolo 14 (Decentramento di attività e servizi). - 1. Su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate direttive per sollecitare e vincolare le amministrazioni, anche autonome, dello Stato a decentrare nei comuni montani e nelle comunità montane proprie sedi, attività e servizi, con specifico riguardo a istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari".

A.C.2903 Caparini (Lega)

Articolo 7.

(Decentramento di attività e servizi).

  1. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le amministrazioni centrali, le regioni, e le province, entro il 31 luglio 2003, emanano una direttiva di indirizzo alla pubblica amministrazione per il decentramento nei comuni montani di attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali, fra l'altro, istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati nonché case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.
  2. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni e le province individuano le attività e i servizi da decentrare nei comuni montani".
  



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