9:05:41 AM
a cura di Maria Teresa Pellicori
CORTE DEI CONTI: PRONTE LE REGOLE PER IL CONTROLLO DELLE CONSULENZE
Allo scopo di garantire la trasparenza ed il rispetto delle regole sull' affidamento degli incarichi e delle consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni, in base a quanto prevede la legge finanziaria 2005, le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti hanno messo a punto un parere che delinea, sia pure a titolo esemplificativo, gli atti che devono essere sottoposti a controllo successivo e quelli che non devono.
Devono superare il controllo della Corte "studio e soluzione di questioni inerenti all' attività dell' amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell' amministrazione; studi per l' elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi".
Non rientrano, invece, nelle prestazioni da sottoporre a controllo - precisa la Corte dei Conti - le "prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell' amministrazione; gli appalti e le 'esternalizzazioni' di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell' amministrazione".
Non rientrano, in sostanza, tra gli atti da sottoporre a controllo successivo "gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell' amministrazione".
La Corte dei Conti precisa, inoltre, restano fuori dal controllo successivo anche "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa".
Nel parere sono anche precisate le sezioni di controllo alle quali dovranno essere inviati gli atti: quelli delle amministrazioni centrali dello Stato alla Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; quelli degli enti controllati alla Sezione di controllo sugli atti; quelli delle amministrazioni decentrate dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, delle Comunità Montane con popolazione superiore a 5.000 abitanti, delle Unioni di Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, delle Aziende sanitarie locali, delle Camere di Commercio e degli Enti pubblici regionali non economici alle Sezioni regionali di Controllo.
Le Sezioni utilizzeranno gli atti per i controlli sulla gestione e, qualora dovessero emergere ipotesi di illecito contabile - precisano le sezioni riunite - segnaleranno i fatti alla competente Procura regionale della Corte dei Conti per l'avvio dell'azione di responsabilità.
|