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a cura di Gianni Ceccon
LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Molto spesso per il passato le pubbliche amministrazioni hanno fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato per assicurare la funzionalità dei servizi dell’ente, affrontando in questo modo anche il problema del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato poste dalle ultime leggi finanziarie.
In merito a tale problematica è intervenuto il decreto legge n. 4 del 10.1.2006, convertito in legge 9 marzo 2006, n. 80, che di fatto ha ampiamente ridotto la possibilità di utilizzare lo strumento delle assunzioni a tempo determinato per le pubbliche amministrazioni.
Ora, i nuovi limiti per le assunzioni a tempo indeterminato posti dalla recente legge finanziaria per il 2007 per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità (rispetto del limite di spesa del personale dell’anno 2004 e del limite dovuto alle cessazioni di personale a tempo indeterminato verificatesi il precedente anno), ripropongono il problema del lavoro a termine.
A tal proposito va ribadito che l’articolo 4, comma 2 del citato D.L. n. 4/2006 ha previsto la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ma con due precisi e stringenti limiti.
Il primo è il riferimento ad esigenze di tipo temporaneo ed eccezionali.
In sostanza si possono concludere contratti di lavoro a termine solo laddove si verifichino situazioni impreviste e per periodi limitati (come ad esempio la sostituzione di personale assente).
La lettura della norma, infatti sembra non consentire più il ricorso a questo strumento per superare il blocco delle assunzioni imposte dalle leggi finanziarie.
Per altro va anche osservato che la previsione delle temporaneità sembra introdurre una ulteriore limitazione alla durata massima di tale tipo di assunzione, prevista in tre anni dal D.Lgs. n. 368/2001.
Ciò porta anche a ritenere che questo tipo di assunzione può essere disposto solo per posti non compresi nella dotazione organica, perché non diretti a soddisfare esigenze di carattere continuativo.
Il secondo limite è dato dalla necessità di far precedere la procedura di assunzione ad una verifica sulla possibilità di ricorrere ad altre forme di lavoro come l’assegnazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di personale anche temporaneo, ovvero al comando o al distacco.
Non solo, la norma prevede anche una verifica della possibilità di utilizzare dei contratti con agenzie per la somministrazione di lavoro, nonché l’esternalizzazione e l’appalto dei servizi. In sostanza quindi, il responsabile del servizio dovrà predisporre una adeguata e motivata relazione che escluda la possibilità di ricorrere a tali forme di lavoro.
Solo in questo caso sarà possibile attivare la procedura per l’assunzione a tempo determinato.
Le disposizioni del D.L. n. 4/2006 sono riferite alle pubbliche amministrazioni, mentre per gli enti locali costituiscono norme di principio per l’utilizzo di forme contrattuali flessibili.
E’ evidente tuttavia che gli enti locali hanno quindi l’obbligo di adeguare le procedure di assunzioni a tali disposizioni.
Infine è importante ribadire anche l’aspetto della trasparenza e cioè l’assunzione a tempo determinato richiede comunque una procedura selettiva che garantisca l’accertamento della professionalità richiesta, come stabilito dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
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