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a cura di Gianni Ceccon
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NEGLI ENTI LOCALI NON SOGGETTI AL PATTO
La spesa per il personale è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore nelle leggi finanziarie.
In particolare il comma 562 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto, per gli enti non soggetti al patto, che la spesa per il personale non deve superare la corrispondente spesa del 2004, senza la riduzione dell’1% (come aveva previsto la finanziaria per l’anno 2006).
Tale nuova disposizione non è stata però accompagnata da indicazioni sulle modalità del calcolo della spesa del 2004 per cui è stato anche ipotizzato che per l’anno 2007, diversamente dal 2006, fossero escluse le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in quanto è stato ritenuto disapplicato il comma 198 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).
Il Ministero dell’Interno, in questi giorni ha però fornito una diversa interpretazione, ritenendo che il calcolo delle spese per il personale rimane confermato, anche per il 2007, secondo le indicazioni della circolare n. 9 del 2006 e quindi ritenendo incluse nel computo anche le spese relative alle collaborazioni coordinate e continuative.
In merito all’affidamento degli incarichi di co.co.co. il Dipartimento per la Funzione Pubblica, sul suo sito ha pubblicato una circolare (n. 5/2006), per altro in attesa del visto della Corte dei Conti, laddove vengono richiamati i presupposti per il conferimento degli incarichi, le cui indicazioni possono interessare anche gli enti locali.
In sostanza il Dipartimento per la Funzione pubblica rileva come la problematica sia stata oggetto di un recente intervento legislativo con l’articolo 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (che ha integrato l’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001). In relazione a tali nuove disposizioni il ricorso a contratti di collaborazioni coordinate e continuative è ammesso qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento dell’amministrazione conferente;
- l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità di utilizzare proprie risorse umane disponibili nel suo interno;
- l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- devono essere preliminarmente determinati la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso della collaborazione.
Per altro va anche rilevato che tali nuove disposizioni non sono di immediata applicazione per gli enti locali, ma, a sensi del comma 6-ter dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal citato articolo 32 del D.L. n. 223/2006, ma costituiscono norme di principio per gli stessi enti che devono adeguare i propri regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Inoltre, poiché il comma 6-bis del predetto articolo 7 obbliga le amministrazioni a disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, la Funzione Pubblica, con la suddetta circolare n. 5/2006, ritiene che tale disposizione debba essere rispettata anche dagli enti locali.
L’indicazione tuttavia non appare condivisibile in quanto il citato comma 6-ter prevede l’obbligo per gli enti locali di adeguare i propri regolamenti ai principi del comma 6 e non anche all’indicazione del citato 6-bis.
Va infine osservato che gli incarichi di cui sopra sono quelli ad elevato contenuto di professionalità e pertanto la suddetta disciplina non risulta applicabile ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati per esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative, cioè a quei contratti che gli enti locali attivano per coprire i fabbisogni di non elevata professionalità.
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