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a cura di Gianni Ceccon
PROVVEDIMENTI SFAVOREVOLI: OBBLIGO DI COMUNICARE LA MOTIVAZIONE
La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 522/07, depositata l’8 febbraio 2007, ha ribadito un importante principio nell’ambito del procedimento amministrativo, confermando di fatto che il termine per l’impugnazione del provvedimento sfavorevole decorre dall’avvenuta conoscenza della motivazione e non dalla mera conoscenza dell’esistenza del provvedimento.
In sostanza il termine dei sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale da parte dell’interessato contro un provvedimento della Pubblica Amministrazione ritenuto illegittimo (o dei centoventi giorni in caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato) decorre dal momento della piena conoscenza dell’atto.
Il Consiglio di Stato, infatti, con la citata sentenza, ha rilevato come un provvedimento sfavorevole non è necessariamente illegittimo e pertanto il destinatario, prima di accollarsi l’onere della sua impugnazione, deve conoscere nella pienezza l’atto per una valutazione della sua illegittimità, non essendo quindi sufficiente la sola conoscenza dell’esistenza del provvedimento.
L’articolo 3 della L. n. 241/1990 stabilisce che la motivazione del provvedimento non ha carattere eventuale, bensì è obbligatoria, “sicchè la sola notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo”.
Per tali ragioni, osserva sempre il Consiglio di Stato, non può essere impugnato un provvedimento al buio e pertanto, laddove l’amministrazione comunichi l’esistenza del provvedimento sfavorevole, ma non la motivazione, il destinatario ha una mera facoltà di impugnarlo subito, salvo poi articolare i motivi aggiunti, ma può attendere comunque di conoscere la motivazione prima di impugnarlo e da quel momento decorre il termine.
Con la citata Sentenza il Consiglio di Stato osserva anche che un parte della Giurisprudenza dello stesso Consesso, ai fini della conoscenza di un provvedimento lesivo, non ritiene necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità, bensì è sufficiente la concreta percezione degli elementi essenziali, tali da consentire di percepire almeno alcuni vizi, fermo restando che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti.
Appare pertanto evidente che la Pubblica Amministrazione, nel caso di un provvedimento sfavorevole, deve comunque comunicare se non l’integrale provvedimento almeno la motivazione al fine di permettere la decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione.
Viceversa, un provvedimento sfavorevole, la cui motivazione non è mai stata comunicata all’interessato, potrebbe essere sempre impugnato nonostante il tempo trascorso, e pertanto l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento non sarebbe al riparo da eventuali ricorsi.
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