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a cura di Gianni Ceccon
CONSIGLIERI DEGLI ENTI LOCALI: LIBERO ACCESSO AI PARERI LEGALI
Con una interessante sentenza del T.A.R. della Toscana (sentenza n. 622/2007) è stato nuovamente ribadita l’ampiezza del diritto di accesso agli atti dell’Ente locale da parte dei Consiglieri. Il T.A.R., in fatti, ha accolto la richiesta di un consigliere comunale che si era visto negare l’accesso ad un parere legale acquisito dalla Giunta, che lo aveva poi recepito in una deliberazione.
Va ricordato che il diritto di accesso dei consiglieri, come disciplinato dall’articolo 43 del T.U.E.L. n. 267/2000 presenta una ampiezza maggiore rispetto al diritto di accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241/1990.
Infatti, il diritto discende dalla stesso mandato consiliare, che conferisce all’interessato una posizione qualificata.
Il consigliere non è tenuto a specificare il motivo della richiesta e pertanto la richiesta va accolta al di là dei motivi comunque specificati, altrimenti gli uffici diventerebbero arbitri di stabilire la portata del controllo sul loro operato.
Non solo, per il consigliere non rileva neppure l’esigenza della riservatezza, perché egli è tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge. Ciò non significa che il consigliere non possa divulgare ciò che è venuto a conoscenza, ma che non può farlo per quello notizie che sono protette da eventuali norme (esempio le disposizioni sulla tutela dei dati personali sensibili e giudiziari).
Nel caso in questione, il comune aveva negato l’accesso ad un parere legale sostenendo la necessità di far rientrare tra gli atti segreti sottratti all’accesso anche gli scritti redatti dai legali in occasione rese alla P.A. e tutelati dall’articolo 200 del Cod. di proc. penale e sostenendo inoltre che tale atto non aveva natura endoprocedimentale.
Di diverso avviso è stato il T.A.R., con la citata sentenza sopra richiamata, che ha rilevato come il diritto di accesso dei consiglieri degli enti locali abbia una portata ampia tale da permettere anche la conoscenza dei “pareri legali richiesti dall’Amministrazione comunale onde prenderne conoscenza e poter intervenire a riguardo” (sentenza del Consiglio di Stato n. 2716/2004).
Non solo, il parere in questione, essendo recepito in una deliberazione di Giunta, presenta natura endoprocedimentale per cui a maggior ragione doveva essere messo a disposizione del consigliere che ne aveva fatto richiesta, proprio perché aveva costituito il presupposto per l’adozione della deliberazione.
In questo senso non era quindi configurabile la diversa ipotesi di parere legale reso (in relazione a liti in potenza) nell’ambito di un rapporto fiduciario e riservato, intercorrente tra il difensore e assistito e non reso pubblico in un procedimento amministrativo.
In conclusione va quindi evidenziata ancora una volta la particolare posizione del consigliere, che gli attribuisce il diritto di accedere a tutte le informazioni ritenute utili per l’espletamento del mandato (e quindi non solo atti e documenti, ma anche le informazioni che prescindono da essi), senza che gli uffici possano valutare discrezionalmente le richieste, negando l’accesso ai documenti richiesti.
Infine, in merito al rilascio di copie degli atti ai consiglieri va evidenziato che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 3/2005 ha ribadito la gratuità del rilascio delle copie, ricordando tuttavia, qualora queste diventino eccessive, come la Corte dei Conti ha suggerito agli Enti di valutare l’opportunità di una specifica disciplina regolamentare, che realizzi un giusto contemperamento fra il diritto del consigliere e il tendenziale contenimento della spesa nel rispetto del principio di economicità della attività amministrativa.
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