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a cura di Gianni Ceccon
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI ATTI DEGLI ENTI LOCALI: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PARTE I)
Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione del 19 aprile 2007, pubblicata nella G.U. n. 120 del 25 maggio 2007, ha adottato delle linee guida per la pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali.
La necessità di una serie di indicazioni si era resa necessaria in quanto diversi cittadini ed amministrazioni si erano rivolti al Garante per evidenziare alcune problematiche relative alle modalità con le quali gli enti locali effettuano la pubblicità della loro attività istituzionale, in rapporto alla protezione dei dati personali contenuti negli atti che vengono resi accessibili ai cittadini.
Innanzitutto, con la suddetta deliberazione, il Garante ribadisce ancora una volta che la necessità di una tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali non ostacola la trasparenza dell’attività amministrativa, che gli enti locali devono garantire.
In tale ottica il Garante richiama i principi generali ai quali gli enti locali devono però attenersi per assicurare un elevato grado di protezione dei dati personali contenuti negli atti amministrativi.
Va infatti ricordato che gli enti non devono richiedere il consenso per il trattamento dei dati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Tuttavia la successiva diffusione è legittima solo se prevista da una norma di legge o regolamento, in quanto comporta la possibilità che i predetti dati vengano conosciuti da un numero indeterminato di cittadini.
Prima quindi in consentire la diffusione l’ente deve valutare se l’attività di trasparenza può essere perseguita senza la divulgazione dei dati, nel rispetto del principio di necessità stabilito dal Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
Se la valutazione porta a considerare la necessità di una diffusione dei dati, l’ente deve comunque rispettare l’ulteriore principio di proporzionalità: i tipi dei dati e il genere di operazioni svolte per diffonderli devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dall’ente.
Inoltre, relativamente alla diffusione di dati sensibili o giudiziari va anche ricordato che questa può avvenire solo se è realmente indispensabile e se l’ente ha adottato il regolamento previsto dal Codice.
La deliberazione del Garante quindi si premura a specificare come i concetti di “pubblicità”, “accessibilità” e “diffusione non esprimono sempre una identica situazione e quindi è necessario che le modalità per garantire la trasparenza dell’attività dell’amministrazione siano diversificate in relazione al tipo di situazione stesso.
Tale aspetto si coglie in modo particolare qualora vengano impiegate tecniche informatiche per la conoscenza dei provvedimenti delle amministrazioni. In questo caso non sempre è opportuno che tutti i provvedimenti inseriti ad esempio nel sito web dell’amministrazione possano essere accessibili alla generalità dei cittadini.
Nel caso, infatti, di concorsi, selezioni, pratiche edilizie, l’accessibilità deve essere limitata ai soli soggetti interessati e quindi vanno previste forme di accesso in rete selezionato attribuendo agli interessati stessi una chiave personale (username e password).
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