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a cura di Gianni Ceccon
I PRINCIPI NELLA SCELTA DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI
E’ stata pubblicata nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 la circolare del 1° marzo 2007 del Dipartimento per le Politiche Europee, relativa alla indicazione dei principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
La necessità di tali indicazioni si è resa necessaria in quanto si è verificato spesso che le stazioni appaltanti abbiano preso in considerazione per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa i requisiti che attengono alla capacità tecnica dell’imprenditore e non alla qualità dell’offerta, in violazione pertanto alla normativa comunitaria in materia di appalti di pubblici servizi.
Infatti, sottolinea la circolare, è necessario distinguere tra criteri di idoneità dell’imprenditore (che comportano la selezione dell’offerente) e criteri di aggiudicazione (che comportano la selezione dell’offerta).
Anche se le due operazioni possono essere eseguite contestualmente, esse sono disciplinate da norme diverse.
Gli elementi attinenti all’esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (come ad esempio le licenze o le certificazioni, il curriculum, ecc.) possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti e non possono quindi essere presi in considerazione al momento di valutazione dell’offerta.
Nella scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, infatti, possono essere presi in considerazione solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio. Ciò significa che si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l’organizzazione del lavoro, ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio.
I criteri suddetti devono costituire oggetto di adeguata pubblicità da parte delle stazioni appaltanti, in quanto tali indicazioni assicurano il rispetto della concorrenza nell’ambito dei principi sanciti dalle disposizione Europee.
Si evidenzia, pertanto, che la selezione dell’offerta mediante l’utilizzo di criteri che attengono alla capacità tecnica dell’imprenditore deve ritenersi illegittima per violazione quindi delle regole comunitarie sopra accennate, con la possibilità di applicazioni di sanzioni pecuniarie da parte dell’Unione Europea, aspetto questo che potrebbe comportare l’ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del funzionario che via abbia dato causa.
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