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Lunedì, 2 luglio 2007

 
10:19:21 AM a cura di Gianni Ceccon

APPALTI PUBBLICI: COESISTENZA DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI RELATIVI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA E DELLA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA’ FISCALE

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 34 del 25 maggio 2007, ha confermato la coesistenza del certificato dei c.d. carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria e della dichiarazione di regolarità fiscale, specificando che si tratta di due certificazioni diverse e che quindi vengono utilizzate per scopi diversi, anche se comunque nell’ambito della verifica dei requisiti per l’affidamento di appalti pubblici.

Il certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell’anagrafe tributaria è stato istituito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001 (G.U. n. 155 del 6 luglio 2001).
A seguito però dell’approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, è stato posto il problema se tale certificazione possa considerarsi ancora valida ed attuale, in relazione alla verifica del requisito stabilito dall’articolo 38, comma 1, lett. g) del predetto Codice, laddove viene prevista l’esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti per quei soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

Va ricordato che tale dichiarazione di regolarità, in sede di gara, viene attestata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a sensi del D.P.R. n. 445/2000, e pertanto successivamente la stazione appaltante può richiedere al competente ufficio locale, in sede di verifica dei requisiti, il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, il tenore della nuova norma del Codice dei contratti fa ritenere che tale regolarità va certificata con riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente e l’Ufficio quindi rilascerà la certificazione qualora risulti che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per decorrenza del termine di impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.
La stessa irregolarità fiscale, inoltre, viene meno quando l’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.

Diversamente, sostiene sempre l’Agenzia delle Entrate, il certificato dei carichi pendenti in materia fiscale, deve riportare anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate e pertanto nel certificato che verrà rilasciato alla stazione appaltante verranno indicate, separatamente anche tali violazioni.
Ciò in relazione al fatto che comunque spetta alla stazione appaltante la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale e pertanto l’Agenzia delle Entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso.
In definitiva quindi resta confermata la validità e l’attualità del c.d. certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001.   




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