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Lunedì, 16 luglio 2007

Panorama Amministrativo  
8:29:11 AM a cura di Gianni Ceccon

COMUNICAZIONI ALLA IMPRESE: VALIDE ANCHE SE ESEGUITE A MEZZO DEL FAX

Le stazioni appaltanti possono utilizzare il fax per le comunicazioni alle imprese e dalla ricezione del fax decorrono i termini per le eventuali impugnazioni dei provvedimenti.
Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV) n. 2951, depositata il 4.6.2007.

In sintesi, una impresa, che aveva partecipato ad una gara di appalto, era venuta a conoscenza dell’aggiudicazione ad altra impresa a seguito dell’invio di un fax da parte della stazione appaltante ed aveva proposto ricorso al TAR per l’annullamento del provvedimento dopo trascorsi i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il TAR aveva accolto il ricorso pur riconoscendo che il fax era stato ricevuto, ma non aveva considerato tale strumento idoneo a far decorrere il tempo per impugnare l’atto.

Di diverso avviso è stato il Consiglio di Stato che, a seguito di appello, ha evidenziato innanzitutto che l’utilizzo del fax era previsto nel bando di gara e pertanto non vi poteva essere dubbio sul fatto che la conoscenza dell’aggiudicazione, acquisita a mezzo del fax, fosse idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto.

Ma, al di là di tale aspetto, risultano particolarmente interessanti le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato. Il fax, infatti, rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, perché il sistema si basa su linee di trasmissione che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio che, attraverso il rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente.
In questo senso va evidenziato anche che il D.P.R. n. 445/2000 consente un uso generalizzato del fax in molteplici situazioni.

Gli accorgimenti tecnici, rileva sempre il Consiglio di Stato, garantiscono una sufficiente certezza circa la ricezione e pertanto deve presumersi che il fax deve essere giunto a destinazione quando il rapporto di trasmissione indica che questo è avvenuto regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova.

La prova contraria può solo riguardare la funzionalità dell’apparecchio ricevente, ma questa deve essere fornita da chi afferma di non aver ricevuto il messaggio.
Ciò significa che per dimostrare tale tesi bisogna produrre una adeguata documentazione dalla quali risulti che il fax al momento dell’invio era guasto (come potrebbe essere ad esempio la fattura di riparazione di un tecnico che attesti tale fatto, riferito sempre al momento dell’invio del messaggio).

Proprio per tali considerazioni il Consiglio di Stato, nella vicenda di cui trattasi, ha ritenuto che il fax inviato dalla stazione appaltante all’Impresa era idoneo alla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione e pertanto il ricorso proposto al TAR era tardivo perché effettuato oltre i 60 giorni dalla comunicazione.

Va infine ricordato anche che il nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 prevede che le comunicazioni tra le stazioni appaltanti e le imprese possano avvenire con sistemi diversi, tra cui anche a mezzo del fax.
Va tuttavia evidenziato che i mezzi di comunicazione devono comunque essere indicati nel bando di gara.   




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