8:47:52 AM
a cura di Gianni Ceccon
IL SINDACO VIGILA SULLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE
Con sentenza n. 528 del 2007 la Corte dei Conti della Regione Calabria ha confermato l’obbligo per il sindaco di vigilare sulla corretta esecuzione delle sentenze e ne è quindi responsabile, unitamente al segretario comunale, per la mancata riscossione delle somme stabilite dalle sentenze medesime.
Il caso riguardava due sentenze della Corte dei Conti di condanna di alcuni amministratori comunali, con l’obbligo di provvedere al risarcimento del danno nei confronti dell’ente.
Il sindaco, che aveva ricevuto le comunicazioni da parte della Corte dei Conti, non si era attivato con idonei atti di impulso nei confronti della struttura amministrativa e pertanto le due sentenze erano rimaste inapplicate.
Questo fino a quando la stessa Corte dei conti, in sede di monitoraggio non aveva chiesto notizie in merito. In quel momento, però era intervenuta la prescrizione e quindi il sindaco era stato chiamato a rispondere del suo comportamento omissivo.
La Corte dei Conti lo ha condannato, assieme al segretario ( che avrebbe dovuto intervenire sollecitando l’intervento del Sindaco) perché doveva “sovrintendere all’esecuzione degli atti” anche se non aveva l’obbligo materiale di porre in essere gli atti di esecuzione.
Interessante appare l’analisi della Corte dei Conti in relazione alle funzioni attribuite dalla legge al sindaco ed al segretario comunale. La separazione tra la funzione politica e la gestione amministrativa, secondo la Corte, rappresenta la novità più significativa in materia di governo locale.
Tuttavia non va dimenticato che la separazione è sfumata e pertanto tra le due attività esistono rapporti di reciproca interferenza e sovrapposizione.
Proprio per tale motivo il sindaco è stato ritenuto colpevole in quanto tra le sue attribuzioni rientra quella di sovrintendere al funzionamento degli uffici e il cui comportamento omissivo ha arrecato un danno erariale all’ente.
|