10:52:49 AMa cura di Gianni Ceccon
PROROGATE AL 31.12.2008 LE AGEVOLAZIONI PER IL GASOLIO E PER IL G.P.L. IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO.
Per l’anno 2008 sono state prorogate le agevolazioni per l’utilizzo del gasolio e del GPL impiegati come combustibili da riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica “E”.
Va ricordato che l’agevolazione, inizialmente, era stata prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge finanziaria per l’anno 2000 (L. n. 488/1999), che aveva disposto una riduzione di lire 200 per ogni litro di gasolio e di lire 258 per ogni chilogrammo di GPL impiegati per il riscaldamento nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella fascia climatica “E”.
Le frazioni dovevano essere individuate dai consigli comunali con apposita deliberazione da adottarsi ogni anno e da comunicarsi entro il 30 di settembre ai Ministeri della Finanze e dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il D.L. n. 268/2000, aveva esteso il beneficio anche alle aree su cui insistevano le case sparse, mentre la successiva legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000) aveva escluso dal beneficio le frazioni incluse nel centro abitato (come definito dal nuovo codice della strada) ove aveva sede la casa comunale.
Per altro lo stesso D.L. n. 268/2000 aveva anche incrementato il beneficio di 50 delle vecchie lire, incremento che è stato via via prorogato fino al 31.12.2007.
Per porre fine alla discriminazione nei confronti delle frazioni non metanizzate incluse nel centro abitato dove ha sede il comune (che non potevano quindi beneficiare dell’agevolazione), la legge finanziaria 2002 (L. n. 448/2001), aveva esteso per gli anni 2002 e 2003 il beneficio suddetto anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita deliberazione del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione fosse ubicata la sede municipale, beneficio che è stato prorogato fino al 31.12.2007.
Dette agevolazioni sono state quindi prorogate anche per l’anno 2008. Infatti, con il comma 240 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2008 (L. n. 244/2007) è stato prorogato l’incremento dell’agevolazione di 50 delle vecchie lire sul prezzo di acquisto del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile. In sostanza il prezzo pagato dai cittadini per l’anno 2008 beneficia di una agevolazione di euro 0,129 (pari a 250 lire) per ogni litro di gasolio e di euro 0,159 (pari a 308 lire) per ogni chilogrammo di GPL impiegati per il riscaldamento nelle zone climatiche “E” individuate dal comune.
Inoltre, con l’articolo 38, comma 1-ter del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni in legge n. 31/2008 è stato prorogato a tutto il 2008 il beneficio suddetto anche per le frazioni parzialmente non metanizzate, anche se comprese nel centro abitato ove ha sede il comune.
Queste frazioni, pertanto, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione fino al 31.12.2008, analogamente a quelle non incluse nel centro abitato ove ha sede il comune, per le quali l’agevolazione è prevista fin tanto che non verrà emanato il regolamento previsto dall’articolo 27, comma 2, della legge 388/2000 (finanziaria 2001).
In merito alla individuazione del territorio comunale che può beneficiare del contributo va ricordato che l’ente locale adotta una nuova deliberazione sola qualora sia mutata la situazione di non metanizzazione della frazione e pertanto, in assenza di modificazioni, non è necessario riproporre annualmente la stessa deliberazione.
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