14:12:43 AMa cura di Gianni Ceccon
GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE: LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6 depositata il 24 aprile 2008, ha approvato un documento di linee di indirizzo e di criteri interpretativi in materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.
Scopo della deliberazione è di indicare a tutte le Sezioni regionali di controllo l’esame dei problemi interpretativi che emergono dalle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008.
La deliberazione ripercorre quindi la normativa introdotta dai commi 54 – 57 dell’articolo 3 della legge finanziaria, confermando in sostanza le linee interpretative finora emerse relativamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza ed in particolare alla necessità dell’adozione di norme regolamentari per l’affidamento degli incarichi e del programma consigliare previsto dal comma 55 del citato articolo.
Ciò che desta perplessità invece è la lettura che la Corte fa in merito agli incarichi di collaborazione. Sostiene infatti la Corte che gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse e cioè integrare gli organi di staff del sindaco o degli assessori, oppure, supportare l’attività degli ordinari uffici dell’ente.
La perplessità è relativa alla seconda ipotesi in quanto sembra non più ammissibile la distinzione tra incarichi di alta professionalità e collaborazioni per contenuti di medio – basso profilo amministrativo. Infatti, la lettura dell’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, pone in evidenza come la disciplina è unica per le due tipologie di incarico e che requisito fondamentale è ora l’alta professionalità, che deriva da “comprovata specializzazione universitaria”.
Conseguentemente sembra pertanto che la frase utilizzata dalla Corte “supportare l’attività degli ordinari uffici dell’ente” vada interpretata nel senso che comunque l’incarico, pur riferito ad attività ordinaria dell’amministrazione, deve qualificarsi per contenuti di alta professionalità, aspetto questo che lo rende legittimo con le vigenti disposizioni di legge.
Infine, la deliberazione della Corte dei conti indica le materie escluse dalla disciplina quali gli appalti di lavori o di beni o di servizi in quanto la disciplina è contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).
Per tali aspetti viene riportato l’esempio di un incarico ad un avvocato esterno all’ente, laddove viene distinto l’ipotesi della richiesta di una consulenza da un patrocinio legale.
Nel primo caso infatti si rientra nella fattispecie degli incarichi previsti dai commi 54 – 57 della legge finanziaria, mentre il patrocinio legale si qualifica piuttosto come un “servizio legale” ricadendo dell’ambito del citato codice, per il quale viene appunto esclusa la disciplina della legge finanziaria suddetta.
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