11:52:33 AMa cura di Gianni Ceccon
LE COLLABORAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: POSSIBILI ANCHE SENZA LAUREA
La Corte dei Conti per la Lombardia, con il parere n. 28/2008, affronta la problematica introdotta dall’articolo 3, comma 76, della legge finanziaria 2008, laddove viene richiesta la “particolare e comprovata specializzazione universitaria per il conferimento di incarichi di collaborazione presso le pubbliche amministrazioni.
La lettura della Corte dei Conti si discosta dal tenore letterale della disposizione normativa, che sembrerebbe precludere la possibilità a soggetti privi del titolo di laurea di poter instaurare rapporti di collaborazione con gli enti pubblici.
Questo, in sintesi, il pensiero della Corte: anche i soggetti iscritti in albi per i quali la legge non prescrive la laurea sono titolati ad assumere incarichi.
Ciò significa che la professionalità di un soggetto non è legata essenzialmente al possesso del titolo di studio universitario, bensì può essere comprovata anche mediante l’iscrizione in un albo professionale.
In sostanza la Corte offre una interpretazione “sostanziale” della norma che, superando il tenore formale della disposizione normativa, tende a precisare come la comprovata specializzazione può essere acquisita anche mediante un percorso formativo di tipo universitario.
L’apertura è rivolta alle pubbliche amministrazioni, laddove viene richiesto uno sforzo interpretativo di verificare il possesso di requisiti specialistici anche mediante l’esame di esperienze acquisite nel settore specifico oggetto dell’incarico, per il quale la legge comunque non prevede il possesso della laurea, come l’iscrizione ad albi professionali (geometri, ragionieri, consulenti lavoro, ecc.).
|
|