a cura di Gianni Ceccon
NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COLLABORAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’articolo 46 del D.L. n. 112/2008, dopo che la legge finanziaria 2008 aveva dettato nuove disposizioni in merito alle collaborazioni nella pubblica amministrazione, è tornato nuovamente sulla materia prevedendo ulteriori disposizioni attraverso la riscrittura del 6° comma dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
Il requisito della specializzazione universitaria per poter fornire le collaborazioni è rimasto, ma tuttavia ha subito delle mitigazioni. Infatti, con la nuova formulazione della disposizione, si prescinde dal requisito in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi.
Questo aspetto, per altro era già stato ritenuto possibile dalla Corte dei Conti della Lombardia che, con parere n. 28/2008 aveva ritenuto sufficiente la dimostrazione del requisito della professionalità mediante l’iscrizione in un albo professionale.
Inoltre, la specializzazione non è dovuta per contratti da stipulare con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando in ogni caso la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Sono rimaste, invece, confermate le condizioni richieste per il corretto affidamento dell’incarico (oggetto della prestazione che deve corrispondere a competenze dell’amministrazione conferente, impossibilità di utilizzare risorse umane presenti nella dotazione organica dell’ente, temporanità della prestazione e alta qualificazione della stessa).
Importante infine risulta la precisazione stabilita dal nuovo testo normativo e cioè l’impossibilità di utilizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l’utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati. In questo caso il ricorso a tali contratti è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente dell’ente che ha stipulato il contratto.
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