a cura di Gianni Ceccon
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PROROGATO IL TERMINE PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO
Il D.L. 30.12.2008, n. 207 (c.d. decreto milleproroghe) ha prorogato al 16 maggio 2009 il termine per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori collegati allo stress lavoro-correlato.
Come è noto, il D.Lgs 9.04.2008, n. 81, ha introdotto nuove disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare al datore di lavoro sono stati attribuiti degli obblighi non delegabili (art. 17) quali la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
La valutazione dei rischi deve essere complessiva, deve cioè prendere in esame tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore (art. 28), compresi quelli dei lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (a sensi dell’accordo europeo 8 ottobre 2004).
Questi ultimi rischi, per la cui valutazione è intervenuta la proroga al 16 maggio 2009) possono riguardare ogni lavoratore, al di là della dimensione dell’azienda o del tipo di lavoro svolto e possono comportare dei disturbi di natura fisica e psicologica a seguito di una prolungata situazione di stress in cui il lavoratore si trova, con la conseguenza di non poter più corrispondere alle aspettative dell’azienda stessa.
Le modalità di valutazione dei rischi sono elencate nell’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/08, laddove è previsto che la valutazione e l’elaborazione del documento va fatta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente per alcuni specifici casi.
Il documento (che deve avere data certa) va custodito presso l’unità produttiva e deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Nel caso di datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori la valutazione dei rischi può avvenire secondo procedure standardizzate riportate nel D.Lgs n. 81/08 e gli stessi datori possono, per il momento, autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (facoltà non utilizzabile nel caso di particolari lavorazioni individuate dalla nuove disposizioni che comportano particolari rischi per i lavoratori).
Va anche ricordato che le sanzioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 81/2008 per il mancato adeguamento alle nuove disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono estremamente pesanti (viene punita penalmente anche la semplice omissione della valutazione dei rischi e l’adozione del conseguente documento).
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