<?xml version="1.0"?><!-- RSS generated by Radio UserLand v8.2.1 on Tue, 31 Jul 2007 10:09:02 GMT --><rss version="2.0">	<channel>		<title>Paolo Russo: Panorama Amministrativo</title>		<link>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/</link>		<description></description>		<language>it-it</language>		<copyright>Copyright 2007 Paolo Russo</copyright>		<lastBuildDate>Tue, 31 Jul 2007 10:09:02 GMT</lastBuildDate>		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>		<generator>Radio UserLand v8.2.1</generator>		<managingEditor>uncemservizi@uncem.net</managingEditor>		<webMaster>g.berardi@uncem.net</webMaster>		<category domain="http://rpc.weblogs.com/shortChanges.xml">rssUpdates</category> 		<skipHours>			<hour>4</hour>			<hour>5</hour>			<hour>6</hour>			<hour>1</hour>			<hour>22</hour>			<hour>3</hour>			<hour>20</hour>			<hour>21</hour>			</skipHours>		<ttl>60</ttl>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;LE LINEE GUIDA DEL GARANTE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO&lt;/h4&gt;Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione  14 giugno 2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 159 alla G.U. n. 161 del 13 luglio 2007, ha adottato un documento di linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalit&amp;agrave; di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.Lo scopo di tali linee guida nasce dall&amp;#8217;esigenza di fornire indicazioni e raccomandazioni riguardo alle operazioni di trattamento di dati personali agli enti del settore pubblico che, pur nel quadro di una tendenziale uniformit&amp;agrave; con il settore privato, presentano alcune specificit&amp;agrave; come ad esempio le tematiche relative alla comunicazione, alla diffusione e al trattamento di informazioni sensibili.Innanzitutto la deliberazione del Garante ribadisce la necessit&amp;agrave; del rispetto dei principi di protezione dei dati personali disposta dal codice di cui al D.Lgs. n. 196/2003. &lt;br&gt;Quindi, anche per i datori pubblici il trattamento &amp;egrave; disciplinato assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libert&amp;agrave; fondamentali e conformando le operazioni ai principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia, sia con riferimento alle modalit&amp;agrave; di esercizio sia per l&amp;#8217;adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. &lt;br&gt;Non solo, va osservato anche che il trattamento pu&amp;ograve; avvenire nella misura in cui ci&amp;ograve; sia necessario (principio di necessit&amp;agrave;) per la corretta gestione del rapporto di lavoro e comunque nell&amp;#8217;ambito delle funzioni istituzionali dell&amp;#8217;ente e con riferimento alle norme di legge, di regolamenti, di contratti o accordi collettivi. &lt;br&gt;Va anche ricordato in questo senso il principio di indispensabilit&amp;agrave; che, nel trattamento di dati sensibili e giudiziari, vieta di trattare informazioni o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalit&amp;agrave;.Gli enti pubblici devono, inoltre, nel rispetto dei suddetti principi, informare preventivamente gli interessati ed adottare adeguate misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi tra cui accessi e utilizzazioni indebiti.Partendo da queste indicazioni, il Garante con la deliberazione del 14 giugno 2007, affronta quindi le varie tematiche che possono riguardare gli enti pubblici, che qui si riassumono i titoli, fermo restando che per una loro completa conoscenza, si rimanda alla lettura della deliberazione stessa: &lt;ul&gt;&lt;li&gt; titolare responsabile e incaricati del trattamento (con specifico riguardo alla corretta individuazione delle figure e al medico competente);&lt;/li&gt;&lt;li&gt; dati sensibili e rapporti di lavoro;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; comunicazione di dati personali (comunicazione, rapporti con le organizzazioni sindacali, modalit&amp;agrave; di comunicazione);&lt;/li&gt;&lt;li&gt; diffusione di dati personali (dati relativi a concorsi e selezioni, all&amp;#8217;organizzazione degli uffici, alla retribuzione e ai titolari di cariche e incarichi pubblici, atti in materia di organizzazione degli uffici, cartellini indicativi);&lt;/li&gt;&lt;li&gt; impronte digitali e accesso al luogo di lavoro;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; dati idonei a rivelare lo stato di salute (dati sanitari, assenze per ragioni di salute, denuncia all&amp;#8217;Inail, visite medico legali, abilitazioni al porto d&amp;#8217;armi e alla guida, altre informazioni relative alla salute);&lt;/li&gt;&lt;li&gt; dati idonei a rivelare le convinzioni religiose.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/07/30.html#a3496</guid>			<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 07:57:30 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;IL SINDACO VIGILA SULLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE&lt;/H4&gt;Con sentenza n. 528 del 2007 la Corte dei Conti della Regione Calabria ha confermato l&amp;#8217;obbligo per il sindaco di vigilare sulla corretta esecuzione delle sentenze e ne &amp;egrave; quindi responsabile, unitamente al segretario comunale, per la mancata riscossione delle somme stabilite dalle sentenze medesime.Il caso riguardava due sentenze della Corte dei Conti di condanna di alcuni amministratori comunali, con l&amp;#8217;obbligo di provvedere al risarcimento del danno nei confronti dell&amp;#8217;ente. &lt;br&gt;Il sindaco, che aveva ricevuto le comunicazioni da parte della Corte dei Conti, non si era attivato con idonei atti di impulso nei confronti della struttura amministrativa e pertanto le due sentenze erano rimaste inapplicate.&lt;br&gt; Questo fino a quando la stessa Corte dei conti, in sede di monitoraggio non aveva chiesto notizie in merito. In quel momento, per&amp;ograve; era intervenuta la prescrizione e quindi il sindaco era stato chiamato a rispondere del suo comportamento omissivo.La Corte dei Conti lo ha condannato, assieme al segretario ( che avrebbe dovuto intervenire sollecitando l&amp;#8217;intervento del Sindaco) perch&amp;eacute; doveva &amp;#8220;sovrintendere all&amp;#8217;esecuzione degli atti&amp;#8221; anche se non aveva l&amp;#8217;obbligo materiale di porre in essere gli atti di esecuzione.Interessante appare l&amp;#8217;analisi della Corte dei Conti in relazione alle funzioni attribuite dalla legge al sindaco ed al segretario comunale. La separazione tra la funzione politica e la gestione amministrativa, secondo la Corte, rappresenta la novit&amp;agrave; pi&amp;ugrave; significativa in materia di governo locale.&lt;br&gt; Tuttavia non va dimenticato che la separazione &amp;egrave; sfumata e pertanto tra le due attivit&amp;agrave; esistono rapporti di reciproca interferenza e sovrapposizione. &lt;br&gt;Proprio per tale motivo il sindaco &amp;egrave; stato ritenuto colpevole in quanto tra le sue attribuzioni rientra quella di sovrintendere al funzionamento degli uffici e il cui comportamento omissivo ha arrecato un danno erariale all&amp;#8217;ente.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/07/23.html#a3494</guid>			<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 06:47:52 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;COMUNICAZIONI ALLA IMPRESE: VALIDE ANCHE SE ESEGUITE A MEZZO DEL FAX&lt;/h4&gt;Le stazioni appaltanti possono utilizzare il fax per le comunicazioni alle imprese e dalla ricezione del fax decorrono i termini per le eventuali impugnazioni dei provvedimenti. &lt;br&gt;Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV) n. 2951, depositata il 4.6.2007.In sintesi, una impresa, che aveva partecipato ad una gara di appalto, era venuta a conoscenza dell&amp;#8217;aggiudicazione ad altra impresa a seguito dell&amp;#8217;invio di un fax da parte della stazione appaltante ed aveva proposto ricorso al TAR per l&amp;#8217;annullamento del provvedimento dopo trascorsi i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. &lt;br&gt;Il TAR aveva accolto il ricorso pur riconoscendo che il fax era stato ricevuto, ma non aveva considerato tale strumento idoneo a far decorrere il tempo per impugnare l&amp;#8217;atto.Di diverso avviso &amp;egrave; stato il Consiglio di Stato che, a seguito di appello, ha evidenziato innanzitutto che l&amp;#8217;utilizzo del fax era previsto nel bando di gara e pertanto non vi poteva essere dubbio sul fatto che la conoscenza dell&amp;#8217;aggiudicazione, acquisita a mezzo del fax, fosse idonea a far decorrere il termine per l&amp;#8217;impugnazione dell&amp;#8217;atto.Ma, al di l&amp;agrave; di tale aspetto, risultano particolarmente interessanti le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato. Il fax, infatti, rappresenta uno dei modi in cui pu&amp;ograve; concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, perch&amp;eacute; il sistema si basa su linee di trasmissione che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio che, attraverso il rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. &lt;br&gt;In questo senso va evidenziato anche che il D.P.R. n. 445/2000 consente un uso generalizzato del fax in molteplici situazioni.Gli accorgimenti tecnici, rileva sempre il Consiglio di Stato, garantiscono una sufficiente certezza circa la ricezione e pertanto deve presumersi che il fax deve essere giunto a destinazione quando il rapporto di trasmissione indica che questo &amp;egrave; avvenuto regolarmente, &lt;b&gt;senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova&lt;/b&gt;.La prova contraria pu&amp;ograve; solo riguardare la funzionalit&amp;agrave; dell&amp;#8217;apparecchio ricevente, ma questa deve essere fornita da chi afferma di non aver ricevuto il messaggio. &lt;br&gt;Ci&amp;ograve; significa che per dimostrare tale tesi bisogna produrre una adeguata documentazione dalla quali risulti che il fax al momento dell&amp;#8217;invio era guasto (come potrebbe essere ad esempio la fattura di riparazione di un tecnico che attesti tale fatto, riferito sempre al momento dell&amp;#8217;invio del messaggio).Proprio per tali considerazioni il Consiglio di Stato, nella vicenda di cui trattasi, ha ritenuto che il fax inviato dalla stazione appaltante all&amp;#8217;Impresa era idoneo alla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione e pertanto il ricorso proposto al TAR era tardivo perch&amp;eacute; effettuato oltre i 60 giorni dalla comunicazione.Va infine ricordato anche che il nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 prevede che le comunicazioni tra le stazioni appaltanti e le imprese possano avvenire con sistemi diversi, tra cui anche a mezzo del fax. &lt;br&gt;Va tuttavia evidenziato che i mezzi di comunicazione devono comunque essere indicati nel bando di gara.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/07/16.html#a3492</guid>			<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 06:29:11 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;APPALTI PUBBLICI: L&amp;#8217;APPROCCIO SOSTANZIALISTICO PREVALE SUGLI ERRORI FORMALI&lt;/h4&gt;La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 3384, depositata il 21 giugno 2007, ha fornito importati indicazioni alle stazioni appaltanti in merito ai criteri da seguire nel caso di errori formali da parte di imprese che partecipano a gare di appalti pubblici.La vicenda in sintesi vede una impresa aggiudicarsi l&amp;#8217;appalto di un&amp;#8217;opera nonostante abbia commesso un errore formale nell&amp;#8217;offerta presentata, avendo omesso di indicare in lettere ed in cifre il prezzo complessivo offerto e la percentuale complessiva di ribasso nella lista delle categorie di lavorazione, come richiesto dal disciplinare di gara, &lt;b&gt;elementi che tuttavia la stessa impresa aveva espresso in un diverso documento&lt;/b&gt;. &lt;br&gt;Per altro, la lista della categorie di lavori predisposta dalla stazione appaltante non conteneva lo spazio predisposto per tali dati e anche altre imprese erano incorse nel medesimo errore.A seguito di un ricorso di altra impresa, il TAR aveva annullato la determina di aggiudicazione e pertanto l&amp;#8217;impresa esclusa aveva inoltrato appello al Consiglio di Stato che, con la decisione sopra citata ha riformato la sentenza del TAR riconfermando l&amp;#8217;aggiudicazione originaria. In sostanza, il Consiglio di Stato nel caso in questione ha ritenuto che non possa essere valutata la difformit&amp;agrave; al disciplinare di gara ai fini dell&amp;#8217;esclusione dalla gara stessa in quanto, pur dovendo la pubblica amministrazione essere garante della correttezza dello svolgimento della gara, essa ha comunque l&amp;#8217;obbligo di valutare valori ed esigenze giuridicamente rilevanti quali la buona fede e l&amp;#8217;affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico.In questo ambito, sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza sopra richiamata, &amp;egrave; necessario &lt;b&gt;prediligere un approccio sostanzialistico&lt;/b&gt; nell&amp;#8217;interpretazione delle istanze di partecipazione alla gara di appalto. In particolare le domande di partecipazione rientrano nella sfera degli atti privati il cui regime soggiace ai principi fondamentali del diritto civile, all&amp;#8217;interno del quale ricadono sia la buona fede, sia la tutela dell&amp;#8217;affidamento.Correttamente, quindi secondo il Consiglio di Stato, la stazione appaltante non  ha escluso il concorrente dalla gara, tanto pi&amp;ugrave; che la difformit&amp;agrave; era dipesa da un errore materiale della stessa stazione, che involontariamente aveva predisposto un modello di lista privo dello spazio per l&amp;#8217;indicazione degli elementi dell&amp;#8217;offerta.Non solo pertanto la correttezza dell&amp;#8217;azione amministrativa impedisce che la conseguenza di un errore della stazione appaltante possa traslare a carico del soggetto partecipante con l&amp;#8217;esclusione dalla gara, ma anche va tenuto presente che l&amp;#8217;orientamento giurisprudenziale impone di accogliere una disciplina della gara che tuteli gli interessati di buona fede, salvaguardando l&amp;#8217;ammissibilit&amp;agrave; delle offerte e consentendo la pi&amp;ugrave; ampia partecipazione di offerenti. &lt;br&gt;Ci&amp;ograve; anche perch&amp;egrave; appare necessario &amp;#8220;&lt;b&gt;tutelare sia l&amp;#8217;affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l&amp;#8217;interesse pubblico al pi&amp;ugrave; ampio possibile confronto concorrenziale&lt;/b&gt;&amp;#8221;.Pertanto, nelle gare di appalto l&amp;#8217;esclusione di una impresa va effettuata solo quando gli errori siano sostanziali rispetto al bando di gara e non mere violazioni formali, come nel caso in questione, dove la stazione appaltante aveva correttamente individuato gli elementi necessari per la valutazione dell&amp;#8217;offerta da un diverso documento presentato dall&amp;#8217;impresa.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/07/09.html#a3490</guid>			<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 07:45:48 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;APPALTI PUBBLICI: COESISTENZA DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI RELATIVI ALL&amp;#8217;ANAGRAFE TRIBUTARIA E DELLA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA&amp;#8217; FISCALE&lt;/h4&gt;L&amp;#8217;Agenzia delle Entrate, con circolare n. 34 del 25 maggio 2007, ha confermato la coesistenza del certificato dei c.d. carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell&amp;#8217;anagrafe tributaria e della dichiarazione di regolarit&amp;agrave; fiscale, specificando che si tratta di due certificazioni diverse e che quindi vengono utilizzate per scopi diversi, anche se comunque nell&amp;#8217;ambito della verifica dei requisiti per l&amp;#8217;affidamento di appalti pubblici.Il certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell&amp;#8217;anagrafe tributaria &amp;egrave; stato istituito con provvedimento del Direttore dell&amp;#8217;Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001 (G.U. n. 155 del 6 luglio 2001). &lt;br&gt;A seguito per&amp;ograve; dell&amp;#8217;approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, &amp;egrave; stato posto il problema se tale certificazione possa considerarsi ancora valida ed attuale, in relazione alla verifica del requisito stabilito dall&amp;#8217;articolo 38, comma 1, lett. g) del predetto Codice, laddove viene prevista l&amp;#8217;esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti per quei soggetti &amp;#8220;che hanno commesso violazioni, &lt;b&gt;definitivamente accertate&lt;/b&gt;, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti&amp;#8221;.Va ricordato che tale dichiarazione di regolarit&amp;agrave;, in sede di gara, viene attestata dall&amp;#8217;interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell&amp;#8217;atto di notoriet&amp;agrave;, a sensi del D.P.R. n. 445/2000, e pertanto successivamente la stazione appaltante pu&amp;ograve; richiedere al competente ufficio locale, in sede di verifica dei requisiti, il rilascio dell&amp;#8217;attestazione di regolarit&amp;agrave; fiscale.A parere dell&amp;#8217;Agenzia delle Entrate, il tenore della nuova norma del Codice dei contratti fa ritenere che tale regolarit&amp;agrave; va certificata con riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente e l&amp;#8217;Ufficio quindi rilascer&amp;agrave; la certificazione qualora risulti che l&amp;#8217;Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall&amp;#8217;Agenzia delle Entrate, &lt;b&gt;mediante atto che si sia reso definitivo&lt;/b&gt; per decorrenza del termine di impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. &lt;br&gt;La stessa irregolarit&amp;agrave; fiscale, inoltre, viene meno quando l&amp;#8217;Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.Diversamente, sostiene sempre l&amp;#8217;Agenzia delle Entrate, il certificato dei carichi pendenti in materia fiscale, deve riportare anche &lt;b&gt;le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate&lt;/b&gt; e pertanto nel certificato che verr&amp;agrave; rilasciato alla stazione appaltante verranno indicate, separatamente anche tali violazioni. &lt;br&gt;Ci&amp;ograve; in relazione al fatto che comunque spetta alla stazione appaltante la valutazione della sussistenza del requisito della regolarit&amp;agrave; fiscale e pertanto l&amp;#8217;Agenzia delle Entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso. &lt;br&gt;In definitiva quindi resta confermata la validit&amp;agrave; e l&amp;#8217;attualit&amp;agrave; del c.d. certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell&amp;#8217;anagrafe tributaria come previsto dal provvedimento del Direttore dell&amp;#8217;Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001. </description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/07/02.html#a3488</guid>			<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 08:19:21 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;I PRINCIPI NELLA SCELTA DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI&lt;/h4&gt;E&amp;#8217; stata pubblicata nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 la circolare del 1&amp;#176; marzo 2007 del Dipartimento per le Politiche Europee, relativa alla indicazione dei principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.&lt;br&gt; La necessit&amp;agrave; di tali indicazioni si &amp;egrave; resa necessaria in quanto si &amp;egrave; verificato spesso che le stazioni appaltanti abbiano preso in considerazione per l&amp;#8217;individuazione dell&amp;#8217;offerta economicamente pi&amp;ugrave; vantaggiosa i requisiti che attengono alla capacit&amp;agrave; tecnica dell&amp;#8217;imprenditore e non alla qualit&amp;agrave; dell&amp;#8217;offerta, in violazione pertanto alla normativa comunitaria in materia di appalti di pubblici servizi.Infatti, sottolinea la circolare, &amp;egrave; necessario distinguere tra criteri di idoneit&amp;agrave; dell&amp;#8217;imprenditore (che comportano la selezione dell&amp;#8217;offerente) e criteri di aggiudicazione (che comportano la selezione dell&amp;#8217;offerta). &lt;br&gt;Anche se le due operazioni possono essere eseguite contestualmente, esse sono disciplinate da norme diverse.Gli elementi attinenti all&amp;#8217;esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacit&amp;agrave; tecnica, economica o finanziaria del prestatore (come ad esempio le licenze o le certificazioni, il &lt;i&gt;curriculum&lt;/i&gt;, ecc.) possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti e non possono quindi essere presi in considerazione al momento di valutazione dell&amp;#8217;offerta.Nella scelta dell&amp;#8217;offerta economicamente pi&amp;ugrave; vantaggiosa, infatti, possono essere presi in considerazione solamente le modalit&amp;agrave; attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio. Ci&amp;ograve; significa che si possono determinare la qualit&amp;agrave; ed il valore tecnico dell&amp;#8217;offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l&amp;#8217;organizzazione del lavoro, ovvero la composizione del &lt;i&gt;team&lt;/i&gt; proposto per lo svolgimento del servizio.I criteri suddetti devono costituire oggetto di adeguata pubblicit&amp;agrave; da parte delle stazioni appaltanti, in quanto tali indicazioni assicurano il rispetto della concorrenza nell&amp;#8217;ambito dei principi sanciti dalle disposizione Europee.Si evidenzia, pertanto, che la selezione dell&amp;#8217;offerta mediante l&amp;#8217;utilizzo di criteri che attengono alla capacit&amp;agrave; tecnica dell&amp;#8217;imprenditore deve ritenersi illegittima per violazione quindi delle regole comunitarie sopra accennate, con la possibilit&amp;agrave; di applicazioni di sanzioni pecuniarie da parte dell&amp;#8217;Unione Europea, aspetto questo che potrebbe comportare l&amp;#8217;ipotesi di responsabilit&amp;agrave; amministrativa per danno erariale a carico del funzionario che via abbia dato causa.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/06/26.html#a3486</guid>			<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 07:18:55 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;CONCORSI PUBBLICI: L&amp;#8217;ACCESSO AGLI  ATTI E LA POSIZIONE DEI CONTROINTERESSATI&lt;/h4&gt;Con una interessante sentenza (n. 39, depositata il 4 gennaio 2007) il T.A.R. di Napoli ha affrontato il problema dell&amp;#8217;accesso agli atti e dei connessi diritti dei controinteressati in un concorso pubblico, a seguito della richiesta di accesso agli atti da parte di alcuni candidati che non erano stati ammessi a partecipare alle procedure selettive.In sostanza dei dipendenti ministeriali avevano presentato domanda di partecipazione ad un corso concorso ai fini della progressione professionale, ma poich&amp;eacute; il bando prevedeva l&amp;#8217;obbligo, in caso di acquisizione della posizione economica superiore, di permanenza presso la sede di destinazione per almeno tre anni, avevano limitato la domanda alla sola provincia di appartenenza. &lt;br&gt;Sennonch&amp;eacute; erano successivamente venuti a sapere che alcuni dipendenti, che avevano ottenuto la predetta progressione, erano invece stati destinati alla provincia di provenienza, in elusione all&amp;#8217;obbligo di permanenza nella provincia prescelta.A fronte della richiesta di accesso ai documenti da parte dei candidati esclusi, al fine della verifica della regolarit&amp;agrave; della suddetta procedura in relazione alle disposizioni del bando, il Ministero aveva negato tale diritto sostenendo che &amp;#8220;&lt;i&gt;nessuno degli impiegati in argomento &amp;egrave; stato ammesso a partecipare alle suddette procedure e che, pertanto, non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale all&amp;#8217;accesso richiesto dai medesimi&lt;/i&gt;&amp;#8221;. &lt;br&gt;In sostanza il Ministero non riteneva che i candidati esclusi presentassero l&amp;#8217;interesse richiesto dalla norma, in quanto non erano legittimati ad impugnare gli atti conclusivi della procedura concorsuale.Di diverso parere &amp;egrave; stato il T.A.R. di Napoli che ha accolto il ricorso presentato dagli esclusi ritenendo che la legittimazione all&amp;#8217;accesso agli atti non coincide con quella al ricorso giurisdizionale avverso agli atti ed &amp;egrave;, rispetto a quest&amp;#8217;ultima, pi&amp;ugrave; ampia. Il fatto che i ricorrenti non siano legittimati ad impugnare gli atti della procedura e le conseguenti nomine, non implica che essi non siano legittimati ad accedere ai relativi documenti.Ancora il T.A.R. ha ritenuto che l&amp;#8217;accesso ai documenti serve anche ad attuare quei principi di trasparenza dell&amp;#8217;operato della pubblica amministrazione che dal 1990 (con la legge n. 241) hanno caratterizzato l&amp;#8217;azione amministrativa. &lt;br&gt;Anche se con la modifica introdotta dalla legge n. 15/2005 l&amp;#8217;area della legittimazione ha subito una restrizione, resta valida &amp;#8220;&lt;i&gt;l&amp;#8217;idea dell&amp;#8217;amministrazione come - casa di vetro - e della controllabilit&amp;agrave; dell&amp;#8217;agire amministrativo da parte di qualunque cittadino, anche solo occasionalmente legato all&amp;#8217;azione amministrativa medesima&lt;/i&gt;&amp;#8221;. &lt;br&gt;Tale controllo non deve comunque diventare un controllo generalizzato che si verificherebbe in caso di eccessiva ampiezza e indeterminatezza dell&amp;#8217;oggetto dell&amp;#8217;accesso.Nella suddetta sentenza appare particolarmente interessante anche la posizione assunta dal T.A.R. in merito ai diritti dei controinteressati (cio&amp;egrave; dei candidati che avevano conseguito la progressione economica nel corso concorso). &lt;br&gt;In sostanza il T.A.R. ha ritenuto che in questo caso i predetti soggetti non appaiono portatori, rispetto ai documenti di cui era stato richiesto l&amp;#8217;accesso, di un controinteresse sostanziale, tale da essere compromesso il diritto alla riservatezza derivabile dall&amp;#8217;accesso ai documenti. &lt;br&gt;Ci&amp;ograve; in relazione che si tratta di atti relativi alla gestione del rapporto di pubblico impiego, incidenti sull&amp;#8217;organizzazione degli uffici, derivanti dall&amp;#8217;espletamento di apposite procedure concorsuali di evidenza pubblica, volte alla selezione di soggetti da ammettere alla progressione economica.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/06/20.html#a3484</guid>			<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 08:14:38 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI ATTI DEGLI ENTI LOCALI: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PARTE II)&lt;/h4&gt;Un ulteriore interessante aspetto affrontato dal Garante nella deliberazione del 17 aprile 2007 &amp;egrave; rappresentato dalla pubblicit&amp;agrave; degli atti con l&amp;#8217;affissione all&amp;#8217;albo pretorio dell&amp;#8217;ente. &lt;br&gt;In tale albo vanno pubblicate tutte le deliberazioni mediante affissione materiale, secondo quanto stabilito dal T.U.E.L. n. 267/2000. &lt;br&gt;In questo senso la pubblicazione &amp;egrave; quindi lecita e non contrasta con la necessit&amp;agrave; di garantire la protezione dei dati personali. &lt;br&gt;Tuttavia va ricordato che nella redazione delle deliberazione va sempre tenuto presente il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali (o anche il principio di indispensabilit&amp;agrave; se i dati sono sensibili o giudiziari). &lt;br&gt;Ci&amp;ograve; porta a considerare l&amp;#8217;opportunit&amp;agrave; che taluni dati personali possano essere riportati solo negli atti a disposizione degli uffici, richiamati nella deliberazione quale presupposto per l&amp;#8217;adozione della stessa e consultabili solo da interessati e controinteressati.  &lt;br&gt;Maggiore delicatezza va inoltre posta se i dati sono sensibili o giudiziari e comunque va sempre tenuto presente il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.Un passaggio importante contenuto nella deliberazione del Garante &amp;egrave; riferito al regolamento, di cui all&amp;#8217;articolo 10 del T.U.E.L. n. 267/2000,  che le amministrazioni devono adottare per assicurare il diritto dei cittadini all&amp;#8217;accesso alle informazioni di cui &amp;egrave; in possesso l&amp;#8217;Amministrazione stessa. &lt;br&gt;In questo ambito il regolamento non pu&amp;ograve; rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalit&amp;agrave; previsti da norme di settore che regolano la conoscibilit&amp;agrave; degli atti e ci&amp;ograve; con specifico riferimento agli atti anagrafici, agli estratti degli atti dello stato civile, alle pubblicazioni matrimoniali, all&amp;#8217;organizzazione degli uffici, ai dati reddituali, alle retribuzioni, compensi ed emolumenti ed alle autorizzazioni e concessioni edilizie. &lt;br&gt;Per questi casi specifici, infatti, il regolamento non pu&amp;ograve; andar oltre i limiti previsti dalle singole normative vigenti in merito alla conoscibilit&amp;agrave; dei relativi atti.Anche per la diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web vanno tenuti presenti i principi sopra richiamati. &lt;br&gt;In particolare va evidenziato che alcune norme di legge stabiliscono l&amp;#8217;obbligatoriet&amp;agrave; della diffusione di alcuni dati, come ad esempio l&amp;#8217;organigramma degli uffici corredato dai dirigenti responsabili. &lt;br&gt;Pur tuttavia va sempre tenuto presente che la diffusione su Internet di dati personali pone la necessit&amp;agrave; di una specifica valutazione in rapporto ai diritti degli interessati. &lt;br&gt;In particolare &amp;egrave; necessario che i dati personali, decorso il tempo necessario per la loro pubblicazione nel sito vengano rimossi, evitando il loro mantenimento in rete oltre il tempo per il quale hanno raggiunto la loro finalit&amp;agrave;.Infine, la deliberazione del Garante affronta le problematiche di alcuni casi particolari quali l&amp;#8217;albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, le procedure concorsuali e graduatorie, i concorsi pubblici, gli asili nido, l&amp;#8217;alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata e le graduatorie delle domande di mobilit&amp;agrave;.In tutti questi casi viene richiamata la necessit&amp;agrave; del rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali, evitando quindi rendere pubblici dati non necessari ad assicurare la trasparenza dell&amp;#8217;attivit&amp;agrave; dell&amp;#8217;Amministrazione (come ad esempio per l&amp;#8217;albo dei beneficiari gli indirizzi, i codici fiscali o la ripartizione dei contributi sulla base delle indicazioni reddituali, o ancora, ad esempio, i presupposti oggettivi e soggettivi che possono aver determinato l&amp;#8217;assegnazione di alloggi di edilizia agevolata come le informazioni sullo stato di salute, sulla condizione reddituale o sulla situazione di grave disagio abitativo degli assegnatari).Per tutti questi casi specifici si rimanda comunque ad una puntuale lettura delle citata deliberazione del Garante, che contiene utili indicazioni alle Amministrazioni degli enti locali per garantire la trasparenza dell&amp;#8217;attivit&amp;agrave; amministrativa nel rispetto del diritto delle persone alla riservatezza.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/06/11.html#a3482</guid>			<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 07:33:10 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI ATTI DEGLI ENTI LOCALI: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PARTE I)&lt;/h4&gt;Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione del 19 aprile 2007, pubblicata nella G.U. n. 120 del 25 maggio 2007, ha adottato delle linee guida per la pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali. &lt;br&gt;La necessit&amp;agrave; di una serie di indicazioni si era resa necessaria in quanto diversi cittadini ed amministrazioni si erano rivolti al Garante per evidenziare alcune problematiche relative alle modalit&amp;agrave; con le quali gli enti locali effettuano la pubblicit&amp;agrave; della loro attivit&amp;agrave; istituzionale, in rapporto alla protezione dei dati personali contenuti negli atti che vengono resi accessibili ai cittadini.Innanzitutto, con la suddetta deliberazione, il Garante ribadisce ancora una volta che la necessit&amp;agrave; di una tutela dei diritti e delle libert&amp;agrave; fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali non ostacola la trasparenza dell&amp;#8217;attivit&amp;agrave; amministrativa, che gli enti locali devono garantire. &lt;br&gt;In tale ottica il Garante richiama i principi generali ai quali gli enti locali devono per&amp;ograve; attenersi per assicurare un elevato grado di protezione dei dati personali contenuti negli atti amministrativi.Va infatti ricordato che gli enti non devono richiedere il consenso per il trattamento dei dati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. &lt;br&gt;Tuttavia la successiva diffusione &amp;egrave; legittima solo se prevista da una norma di legge o regolamento, in quanto comporta la possibilit&amp;agrave; che i predetti dati vengano conosciuti da un numero indeterminato di cittadini. &lt;br&gt;Prima quindi in consentire la diffusione l&amp;#8217;ente deve valutare se l&amp;#8217;attivit&amp;agrave; di trasparenza pu&amp;ograve; essere perseguita senza la divulgazione dei dati, nel rispetto del &lt;i&gt;principio di necessit&amp;agrave;&lt;/i&gt; stabilito dal Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).Se la valutazione porta a considerare la necessit&amp;agrave; di una diffusione dei dati, l&amp;#8217;ente deve comunque rispettare l&amp;#8217;ulteriore &lt;i&gt;principio di proporzionalit&amp;agrave;&lt;/i&gt;: i tipi dei dati e il genere di operazioni svolte per diffonderli devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalit&amp;agrave; perseguite dall&amp;#8217;ente.  &lt;br&gt;Inoltre, relativamente alla diffusione di dati sensibili o giudiziari va anche ricordato che questa pu&amp;ograve; avvenire solo se &amp;egrave; realmente indispensabile e se l&amp;#8217;ente ha adottato il regolamento previsto dal Codice.La deliberazione del Garante quindi si premura a specificare come i concetti di &amp;#8220;pubblicit&amp;agrave;&amp;#8221;, &amp;#8220;accessibilit&amp;agrave;&amp;#8221; e &amp;#8220;diffusione non esprimono sempre una identica situazione e quindi &amp;egrave; necessario che le modalit&amp;agrave; per garantire la trasparenza dell&amp;#8217;attivit&amp;agrave; dell&amp;#8217;amministrazione siano diversificate in relazione al tipo di situazione stesso. &lt;br&gt;Tale aspetto si coglie in modo particolare qualora vengano impiegate tecniche informatiche per la conoscenza dei provvedimenti delle amministrazioni. In questo caso non sempre &amp;egrave; opportuno che tutti i provvedimenti inseriti ad esempio nel sito web dell&amp;#8217;amministrazione possano essere accessibili alla generalit&amp;agrave; dei cittadini. &lt;br&gt;Nel caso, infatti, di concorsi, selezioni, pratiche edilizie, l&amp;#8217;accessibilit&amp;agrave; deve essere limitata ai soli soggetti interessati e quindi vanno previste forme di accesso in rete selezionato attribuendo agli interessati stessi una chiave personale (&lt;i&gt;username e password&lt;/i&gt;).</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/06/04.html#a3480</guid>			<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 08:05:51 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;CONSIGLIERI DEGLI ENTI LOCALI: LIBERO ACCESSO AI PARERI LEGALI&lt;/h4&gt;Con una interessante sentenza del T.A.R. della Toscana (sentenza n. 622/2007) &amp;egrave; stato nuovamente ribadita l&amp;#8217;ampiezza del diritto di accesso agli atti dell&amp;#8217;Ente locale da parte dei Consiglieri. Il T.A.R., in fatti, ha accolto la richiesta di un consigliere comunale che si era visto negare l&amp;#8217;accesso ad un parere legale acquisito dalla Giunta, che lo aveva poi recepito in una deliberazione.Va ricordato che il diritto di accesso dei consiglieri, come disciplinato dall&amp;#8217;articolo 43 del T.U.E.L. n. 267/2000 presenta una ampiezza maggiore rispetto al diritto di accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241/1990. &lt;br&gt;Infatti, il diritto discende dalla stesso mandato consiliare, che conferisce all&amp;#8217;interessato una posizione qualificata. &lt;br&gt;Il consigliere non &amp;egrave; tenuto a specificare il motivo della richiesta e pertanto la richiesta va accolta al di l&amp;agrave; dei motivi comunque specificati, altrimenti gli uffici diventerebbero arbitri di stabilire la portata del controllo sul loro operato.Non solo, per il consigliere non rileva neppure l&amp;#8217;esigenza della riservatezza, perch&amp;eacute; egli &amp;egrave; tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge. Ci&amp;ograve; non significa che il consigliere non possa divulgare ci&amp;ograve; che &amp;egrave; venuto a conoscenza, ma che non pu&amp;ograve; farlo per quello notizie che sono protette da eventuali norme (esempio le disposizioni sulla tutela dei dati personali sensibili e giudiziari).Nel caso in questione, il comune aveva negato l&amp;#8217;accesso ad un parere legale sostenendo la necessit&amp;agrave; di far rientrare tra gli atti segreti sottratti all&amp;#8217;accesso anche gli scritti redatti dai legali in occasione rese alla P.A. e tutelati dall&amp;#8217;articolo 200 del Cod. di proc. penale e sostenendo inoltre che tale atto non aveva natura endoprocedimentale.Di diverso avviso &amp;egrave; stato il T.A.R., con la citata sentenza sopra richiamata, che ha rilevato come il diritto di accesso dei consiglieri degli enti locali abbia una portata ampia tale da permettere anche la conoscenza dei &amp;#8220;pareri legali richiesti dall&amp;#8217;Amministrazione comunale onde prenderne conoscenza e poter intervenire a riguardo&amp;#8221; (sentenza del Consiglio di Stato n. 2716/2004). &lt;br&gt;Non solo, il parere in questione, essendo recepito in una deliberazione di Giunta, presenta natura endoprocedimentale per cui a maggior ragione doveva essere messo a disposizione del consigliere che ne aveva fatto richiesta, proprio perch&amp;eacute; aveva costituito il presupposto per l&amp;#8217;adozione della deliberazione. &lt;br&gt;In questo senso non era quindi configurabile la diversa ipotesi di parere legale reso (in relazione a liti in potenza) nell&amp;#8217;ambito di un rapporto fiduciario e riservato, intercorrente tra il difensore e assistito e non reso pubblico in un procedimento amministrativo.In conclusione va quindi evidenziata ancora una volta la particolare posizione del consigliere, che gli attribuisce il diritto di accedere a tutte le informazioni ritenute utili per l&amp;#8217;espletamento del mandato (e quindi non solo atti e documenti, ma anche le informazioni che prescindono da essi), senza che gli uffici possano valutare discrezionalmente le richieste, negando l&amp;#8217;accesso ai documenti richiesti.Infine, in merito al rilascio di copie degli atti ai consiglieri va evidenziato che il Ministero dell&amp;#8217;Interno, con circolare n. 3/2005 ha ribadito la gratuit&amp;agrave; del rilascio delle copie, ricordando tuttavia, qualora queste diventino eccessive, come la Corte dei Conti ha suggerito agli Enti di valutare l&amp;#8217;opportunit&amp;agrave; di una specifica disciplina regolamentare, che realizzi un giusto contemperamento fra il diritto del consigliere e il tendenziale contenimento della spesa nel rispetto del principio di economicit&amp;agrave; della attivit&amp;agrave; amministrativa.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/05/28.html#a3478</guid>			<pubDate>Mon, 28 May 2007 07:34:46 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI&lt;/h4&gt;Il diritto di accesso agli atti amministrativi trova alcune limitazioni nell&amp;#8217;ambito dei contratti pubblici secondo quanto stabilito dall&amp;#8217;articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006. &lt;br&gt;E&amp;#8217; noto che per diritto di accesso, nella definizione contenuta all&amp;#8217;articolo 22 della legge n. 241/1990, come sostituito dall&amp;#8217;articolo 15 della legge n. 15/2005, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.La posizione degli interessati corrisponde a quella dei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una posizione che trova tutela giuridica, collegato al documento di cui viene chiesta la visione.L&amp;#8217;articolo 13 del nuovo codice dei contratti pubblici, pur riconfermando che il diritto di accesso risulta disciplinato dalla legge n. 241/1990, prevede sia la possibilit&amp;agrave; del differimento, sia i casi esclusi dal diritto.Relativamente al differimento, l&amp;#8217;articolo 13 sopra citato prescrive che questo avviene nelle procedure aperte con riferimento all&amp;#8217;elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino allo scadere del termine per la loro presentazione. &lt;br&gt;Nelle procedure ristrette e negoziate il differimento &amp;egrave; previsto in relazione all&amp;#8217;elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse o che sono stati invitati alla gara e comunque in ogni caso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  &lt;br&gt;Solo nel caso di soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta dall&amp;#8217;amministrazione questi possono ottenere l&amp;#8217;accesso all&amp;#8217;elenco dei soggetti invitati o che hanno segnalato il loro interesse, ma dopo la comunicazione ufficiale della stazione appaltante dei nominativi dei candidati da invitare. &lt;br&gt;L&amp;#8217;accesso, infine, in relazione alle offerte presentate, viene differito fino all&amp;#8217;approvazione dell&amp;#8217;aggiudicazione.Va anche sottolineato che va posta molta attenzione al rispetto della suddetta normativa in quanto l&amp;#8217;inosservanza integra la fattispecie di reato prevista dall&amp;#8217;articolo 326 del codice penale.Il codice dei contratti, inoltre, sempre all&amp;#8217;articolo 13, prevede i casi dove l&amp;#8217;accesso viene escluso e precisamente:&lt;ol type=&quot;a&quot;&gt;&lt;li&gt; le informazioni fornite dagli offerenti nell&amp;#8217;ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscono segreti tecnici e commerciali;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; eventuali altri aspetti delle offerte che potranno essere disciplinate dal futuro regolamento di applicazione del codice;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante per la soluzione di liti;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve delle imprese.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Relativamente alle prime due ipotesi (lett. a e b),  il codice contiene una norma che ne tempera la portata. Infatti, il comma 7 prevede l&amp;#8217;accesso agli atti nel caso di un concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.Un recente esempio di applicazione del citato comma 7 &amp;egrave; stato stabilito dal T.A.R. della Toscana con sentenza n, 43/2007 che ha accolto la richiesta di un concorrente di accesso mediante estrazione di copia del progetto strutturale presentato dall&amp;#8217;aggiudicatario per l&amp;#8217;affidamento della fornitura e la posa in opera di arredi, attrezzature e piattaforma elevatrice per l&amp;#8217;archivio di una Universit&amp;agrave;. &lt;br&gt;In questo caso il T.A.R. ha ritenuto che l&amp;#8217;interesse del soggetto richiedente l&amp;#8217;accesso sia connotato della necessaria personalit&amp;agrave; e concretezza e quindi legittimato ad accedere alla documentazione che l&amp;#8217;amministrazione aggiudicatrice aveva invece negato.Infine, in merito alle richieste di accesso ai documenti amministrativi, come disciplina generale, va tenuto presente che, a sensi dell&amp;#8217;articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006, qualora l&amp;#8217;amministrazione individui dei controinteressati, cio&amp;egrave; soggetti che dall&amp;#8217;esercizio del diritto vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, ha l&amp;#8217;obbligo di inviare loro copia della richiesta al fine della presentazione di motivate opposizioni entro dieci giorni dal ricevimento.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/05/21.html#a3476</guid>			<pubDate>Mon, 21 May 2007 10:14:50 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;LA PRESIDENZA NELLE COMMISSIONI DI GARA PER L&amp;#8217;AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI&lt;/h4&gt;Il problema della presidenza delle commissioni di gara era sorto a seguito della disposizioni della legge n. 109/94 (legge quadro sui lavori pubblici c.d. Merloni) la quale, all&amp;#8217;articolo 21, comma 5 aveva stabilito che in caso di aggiudicazione di appalti mediante appalto concorso o affidamento di concessioni mediante licitazione privata, queste dovevano avvenire con il criterio dell&amp;#8217;offerta economicamente pi&amp;ugrave; vantaggiosa. &lt;br&gt;In questo caso l&amp;#8217;aggiudicazione veniva affidata ad una commissione giudicatrice i cui membri non dovevano aver svolto alcuna funzione o incarico relativamente ai lavori oggetto della procedura.Ci&amp;ograve; aveva posto il problema se il dirigente dell&amp;#8217;ente locale, che aveva predisposto la procedura, potesse svolgere anche la funzione di presidente della gara di appalto.In questo senso il Consiglio di Stato, sezione V, con decisione n. 1812/2004 aveva ritenuto che la disposizione del T.U.E.L. n. 267/2000, all&amp;#8217;articolo 107, comma 3, che affida ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara, riveste il carattere di norma speciale e pertanto prevalente rispetto al dettato della legge n. 109/94.Ora, il nuovo Codice dei contratti approvato con il D.Lgs. n. 163/2006, ha dettato nuove norme in merito ai criteri aggiudicazione degli appalti pubblici e alla composizione della commissione giudicatrice, criteri che trovano applicazione non solo per i lavori pubblici, ma anche per la fornitura di beni e servizi.Innanzitutto spetta ora alla stazione appaltante stabilire il criterio di aggiudicazione dell&amp;#8217;appalto tra il prezzo pi&amp;ugrave; basso e quello dell&amp;#8217;offerta economicamente pi&amp;ugrave; vantaggiosa, in relazione alle caratteristiche dell&amp;#8217;oggetto del contratto (articolo 81). &lt;br&gt;La commissione giudicatrice deve essere nominata quando la scelta dell&amp;#8217;offerta migliore avviene con il criterio dell&amp;#8217;offerta economicamente pi&amp;ugrave; vantaggiosa, &amp;egrave; composta da un numero massimo di cinque esperti (articolo 84) ed essa opera come collegio perfetto (cio&amp;egrave; con la presenza di tutti i suoi membri).&lt;br&gt; &lt;b&gt;La commissione &amp;egrave; presieduta dal dirigente della stazione appaltante e solo i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto, n&amp;eacute; possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta&lt;/b&gt;.I commissari, diversi dal presidente, sono ora selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti e solo in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalit&amp;agrave; o in altri casi stabiliti dal regolamento, sono scelti con un criterio di rotazione tra professionisti e professori universitari secondo le disposizioni del citato articolo 84, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.Va inoltre ricordato che le nuove disposizioni confermano che la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (comma 10 dell&amp;#8217;articolo 84).Per quanto riguarda infine l&amp;#8217;aggiudicazione di appalti con il criterio del prezzo pi&amp;ugrave; basso, questa avviene da parte del dirigente competente senza la necessit&amp;agrave; di procedere alla nomina di una apposita commissione giudicatrice, stante il meccanismo automatico che non comporta alcuna discrezionalit&amp;agrave; amministrativa.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/05/14.html#a3474</guid>			<pubDate>Mon, 14 May 2007 07:52:14 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;FISSATE LE SCADENZE DALLA CORTE DEI CONTI PER LA TRASMISSIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2006&lt;/h4&gt;La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 3/AUT/2007, depositata il 23 aprile 2007, ha stabilito le modalit&amp;agrave; per l&amp;#8217;invio del rendiconto della gestione dell&amp;#8217;anno 2006. &lt;br&gt;Si tratta di una serie di adempimenti con date e modalit&amp;agrave; diversificate in relazione alla tipologia degli enti locali.Per le Province, i comuni capoluogo e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti la trasmissione del rendiconto della gestione, va effettuata telematicamente secondo le modalit&amp;agrave; stabilite dal Decreto del Ministero dell&amp;#8217;Interno 24.6.2004, modificato con successivo D.M. 9.5.2006 (reperibili sul &lt;a href=&quot;http://www.corteconti.it&quot; target=&quot;corte conti&quot;&gt;sito web&lt;/a&gt;  dal 2 luglio 2007 al 31 luglio 2007. &lt;br&gt;Per i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti l&amp;#8217;adempimento deve concludersi entro il 28 settembre 2007.I suddetti enti devono inoltre trasmettere entro le medesime date, in forma cartacea, la restante documentazione (deliberazione di approvazione del conto, relazione dell&amp;#8217;organo di revisione, relazione della Giunta, deliberazione sugli equilibri di bilancio, elenco residui attivi e passivi, quadri dei servizi gestiti in economia e dei servizi indispensabili e prospetto di estinzione anticipata dei mutui).Per le comunit&amp;agrave; montane tutta la documentazione va trasmessa esclusivamente in formato cartaceo entro il 10 agosto 2007.  &lt;br&gt;Va in ogni caso evidenziato che anche dopo il decorso del termine per tutti gli enti locali sopraccitati l&amp;#8217;invio del rendiconto 2006 rimane un adempimento non eludibile e pertanto essa va effettuato comunque entro cinque giorni dalla deliberazione di approvazione del conto medesimo.I comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti e che chiudono con un avanzo di amministrazione devono trasmettere alla Corte dei Conti solo la deliberazione degli equilibri di bilancio e la deliberazione di approvazione del rendiconto 2006. &lt;br&gt;Qualora il consuntivo chiuda con un disavanzo il comune &amp;egrave; invece obbligato a trasmettere l&amp;#8217;intera documentazione come per gli enti di maggior dimensione, entro il 10 agosto 2007, ed inoltre inviare anche i rendiconti degli esercizi 2004 e 2005, se non trasmessi precedentemente.Infine per la verifica del rispetto del patto di stabilit&amp;agrave; interno gli enti locali assoggettati a tale disciplina devono inviare in forma cartacea il relativo modello elaborato dalla Sezione delle Autonomie della Corte stesse (allegato B). Il modello deve essere compilato dagli enti che hanno effettuato modifiche ai dati relativi al patto di stabilit&amp;agrave; per il 2006 gi&amp;agrave; trasmessi alla Sezione delle autonomie entro marzo 2007. &lt;br&gt;Invece gli enti che non presentano modifiche devono rendere una dichiarazione al riguardo.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/05/07.html#a3472</guid>			<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:29:09 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE A CONSORZI E SOCIET&amp;Agrave;&lt;/h4&gt;Il comma 587 dell&amp;#8217;articolo 1 della legge finanziaria per il corrente anno (L. n. 296/2006) ha stabilito l&amp;#8217;obbligo per le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, di comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento per la Funzione Pubblica, l&amp;#8217;elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societ&amp;agrave; a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.L&amp;#8217;indicazione suddetta deve contenere la ragione sociale, la misura della partecipazione. &lt;br&gt;La durata dell&amp;#8217;impegno, l&amp;#8217;onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell&amp;#8217;amministrazione, il numero dei rappresentanti negli organi di governo ed il trattamento economico complessivo spettante a ciascuno di essi.La mancata o incompleta comunicazione viene sanzionata con il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo al consorzio o societ&amp;agrave; e con la detrazione di una somma dagli importi trasferiti dallo stato alla amministrazione inadempiente pari alla spesa che la stessa amministrazione sostiene per la partecipazione al consorzio o societ&amp;agrave;.Per tale adempimento il Dipartimento per la funzione Pubblica ha realizzato un apposito &lt;a href=&quot;http://www.consoc.it&quot; target=&quot;consoc&quot;&gt;sito informatico&lt;/a&gt;  dove le pubbliche amministrazione possono collegarsi per effettuare la comunicazione.&lt;b&gt;Tuttavia, dato il consistente numero di accessi informatici dei giorni scorsi e le conseguenti difficolt&amp;agrave; di ottemperare all&amp;#8217;obbligo stabilito dalla Finanziaria, sul medesimo sito &amp;egrave; apparsa la notizia che saranno prese in considerazioni anche le comunicazioni pervenute oltre il 30 di aprile di quest&amp;#8217;anno.&lt;/b&gt;Si richiamano pertanto le amministrazioni interessate che ancora non hanno provveduto all&amp;#8217;obbligo stabilito dal citato comma 587 a provvedere con solerzia al fine di evitare le conseguenti sanzioni finanziarie previste in caso di mancata o incompleta comunicazione.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/05/02.html#a3470</guid>			<pubDate>Wed, 02 May 2007 08:05:45 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI: LEGITTIMO IMPORRE UNA SPECIFICA RICHIESTA&lt;/h4&gt;Il Consiglio di Stato, con decisione 23 giugno &amp;#8211; 28 novembre 2006 si &amp;egrave; nuovamente espresso in merito al diritto dei consiglieri di accesso agli atti dell&amp;#8217;ente. In particolare la questione era relativa alla legittimit&amp;agrave; di un regolamento comunale che imponeva l&amp;#8217;obbligo al consiglieri di utilizzare uno specifico modulo per la richiesta di ogni atto.Va ricordato che il diritto di accesso dei consiglieri, come disciplinato dall&amp;#8217;articolo 43 del T.U.E.L. n. 267/2000 presenta una ampiezza maggiore rispetto al diritto di accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241/1990, Infatti, il diritto discende dalla stesso mandato consiliare, che conferisce all&amp;#8217;interessato una posizione qualificata. &lt;br&gt;Il consigliere non &amp;egrave; tenuto a specificare il motivo della richiesta e pertanto la richiesta va accolta al di l&amp;agrave; dei motivi comunque specificati, altrimenti gli uffici diventerebbero arbitri di stabilire la portata del controllo sul loro operato.Non solo, per il consigliere non rileva neppure l&amp;#8217;esigenza della riservatezza, perch&amp;eacute; egli &amp;egrave; tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge. &lt;br&gt;Ci&amp;ograve; non significa che il consigliere non possa divulgare ci&amp;ograve; che &amp;egrave; venuto a conoscenza, ma che non pu&amp;ograve; farlo per quello notizie che sono protette da eventuali norme (esempio le disposizioni sulla tutela dei dati personali sensibili e giudiziari).Il fatto poi che uno specifico regolamento comunale imponga l&amp;#8217;obbligo di utilizzare un modulo per l&amp;#8217;accesso, a differenza di quanto aveva ritenuto il Tribunale Amministrativo con la sentenza impugnata in Consiglio di Stato, non &amp;egrave; stato ritenuto da quest&amp;#8217;ultimo Giudice, con la suddetta decisione, eccessivamente gravoso, in considerazione che la richiesta trova fondamento nella esigenza di funzionalit&amp;agrave; dell&amp;#8217;Amministrazione locale ai fini di un corretto svolgimento dell&amp;#8217;azione amministrativa.La tesi suddetta, tuttavia non appare molto condivisibile in quanto una simile regolamentazione del diritto di accesso di consiglieri potrebbe portare al contrario ad un aumento delle domande di accesso, non consentendo la presentazione di domande riferite alla visione (ed estrazione) di pi&amp;ugrave; atti.Infine, in merito sempre al rilascio di copie degli atti ai consiglieri va evidenziato che il Ministero dell&amp;#8217;Interno, con circolare n. 3/2005 ha ribadito la gratuit&amp;agrave; del rilascio delle copie, ricordando tuttavia, qualora queste diventino eccessive, come la Corte dei Conti, ha suggerito agli Enti di valutare l&amp;#8217;opportunit&amp;agrave; di una specifica disciplina regolamentare che realizzi un giusto contemperamento fra il diritto del consigliere e il tendenziale contenimento della spesa nel rispetto del principio di economicit&amp;agrave; della attivit&amp;agrave; amministrativa.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/04/23.html#a3468</guid>			<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 08:13:28 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN ECONOMIA&lt;/h4&gt;L&amp;#8217;Autorit&amp;agrave; per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, ha ritenuto che anche gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 20.000 euro possono essere ricondotti nell&amp;#8217;ambito della disciplina dei servizi in economia. &lt;br&gt;Con questa impostazione risulta quindi possibile applicare il D.P.R. n. 384/2001 e, dopo l&amp;#8217;emanazione del regolamento del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, anche integralmente l&amp;#8217;articolo 125.Va ricordato che l&amp;#8217;articolo 91, comma 2 del citato codice dei contratti pubblici n. 163/2006 prevede la possibilit&amp;agrave; di affidare gli incarichi di progettazione di lavori pubblici per importi stimati inferiori a 100.000 euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit&amp;agrave; di trattamento, proporzionalit&amp;agrave; e trasparenza, rivolgendo l&amp;#8217;invito ad almeno cinque soggetti.La disciplina per la fornitura di beni e servizi in economia con il sistema del cottimo fiduciario, al di sotto dell&amp;#8217;importo di euro 20.000, prevede invece la possibilit&amp;agrave; di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (articolo 125, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006). &lt;br&gt;L&amp;#8217;Autorit&amp;agrave; per la Vigilanza, con la citata determinazione n. 4/2007, non ha escluso che le stazioni appaltanti, in relazione alle proprie specifiche esigenza ed attivit&amp;agrave; possano ricomprendere nel regolamento interno che disciplina la propria attivit&amp;agrave; contrattuale, anche l&amp;#8217;affidamento in economia dei servizi tecnici e pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro, in base all&amp;#8217;articolo 125, comma 11 del citato D.Lgs. n. 163/2006, risulta possibile procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto.L&amp;#8217;aspetto &amp;egrave; di particolare importanza soprattutto per le gli enti locali di minori dimensioni perch&amp;eacute; consente di poter affidare direttamente gli incarichi di progettazione di opere di modestissimo valore, senza dover ricorrere all&amp;#8217;effettuazione di una gara, seppure informale, tra cinque soggetti. &lt;br&gt;Va comunque ribadita l&amp;#8217;obbligatoriet&amp;agrave; dell&amp;#8217;adozione del provvedimento da parte della stazione appaltante dei servizi da acquisire in economia a sensi del comma 10 del citato articolo 125. Va anche ricordato che per importi superiori a 100.000 euro non risulta comunque possibile l&amp;#8217;applicazione della normativa sul cottimo fiduciario (che consentirebbe di acquisire le prestazioni di beni e servizi fino a 211.000 euro) perch&amp;eacute; in questo caso la procedura &amp;egrave; espressamente disciplinata dal comma 1 del citato articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/04/16.html#a3466</guid>			<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 07:59:42 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;PROVVEDIMENTI SFAVOREVOLI: OBBLIGO DI COMUNICARE LA MOTIVAZIONE&lt;/h4&gt;La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 522/07, depositata l&amp;#8217;8 febbraio 2007, ha ribadito un importante principio nell&amp;#8217;ambito del procedimento amministrativo, confermando di fatto che il termine per l&amp;#8217;impugnazione del provvedimento sfavorevole decorre dall&amp;#8217;avvenuta conoscenza della motivazione e non dalla mera conoscenza dell&amp;#8217;esistenza del provvedimento.In sostanza il termine dei sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale da parte dell&amp;#8217;interessato contro un provvedimento della Pubblica Amministrazione ritenuto illegittimo (o dei centoventi giorni in caso di ricorso straordinario al Capo dello Stato) decorre dal momento della piena conoscenza dell&amp;#8217;atto. &lt;br&gt;Il Consiglio di Stato, infatti, con la citata sentenza, ha rilevato come un provvedimento sfavorevole non &amp;egrave; necessariamente illegittimo e pertanto il destinatario, prima di accollarsi l&amp;#8217;onere della sua impugnazione, deve conoscere nella pienezza l&amp;#8217;atto per una valutazione della sua illegittimit&amp;agrave;, non essendo quindi sufficiente la sola conoscenza dell&amp;#8217;esistenza del provvedimento.L&amp;#8217;articolo 3 della L. n. 241/1990 stabilisce che la motivazione del provvedimento non ha carattere eventuale, bens&amp;igrave; &amp;egrave; obbligatoria, &amp;#8220;sicch&amp;egrave; la sola notizia che esiste un provvedimento non pu&amp;ograve; essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo&amp;#8221;.Per tali ragioni, osserva sempre il Consiglio di Stato, non pu&amp;ograve; essere impugnato un provvedimento al buio e pertanto, laddove l&amp;#8217;amministrazione comunichi l&amp;#8217;esistenza del provvedimento sfavorevole, ma non la motivazione, il destinatario ha una mera facolt&amp;agrave; di impugnarlo subito, salvo poi articolare i motivi aggiunti, ma pu&amp;ograve; attendere comunque di conoscere la motivazione prima di impugnarlo e da quel momento decorre il termine.Con la citata Sentenza il Consiglio di Stato osserva anche che un parte della Giurisprudenza dello stesso Consesso, ai fini della conoscenza di un provvedimento lesivo, non ritiene necessario che esso sia conosciuto nella sua integralit&amp;agrave;, bens&amp;igrave; &amp;egrave; sufficiente la concreta percezione degli elementi essenziali, tali da consentire di percepire almeno alcuni vizi, fermo restando che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento pu&amp;ograve; consentire la proposizione di motivi aggiunti.Appare pertanto evidente che la Pubblica Amministrazione, nel caso di un provvedimento sfavorevole, deve comunque comunicare se non l&amp;#8217;integrale provvedimento almeno la motivazione al fine di permettere la decorrenza del termine per l&amp;#8217;eventuale impugnazione. &lt;br&gt;Viceversa, un provvedimento sfavorevole, la cui motivazione non &amp;egrave; mai stata comunicata all&amp;#8217;interessato, potrebbe essere sempre impugnato nonostante il tempo trascorso, e pertanto l&amp;#8217;Amministrazione che ha adottato il provvedimento non sarebbe al riparo da eventuali ricorsi.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/04/02.html#a3462</guid>			<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 08:26:51 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NEGLI ENTI LOCALI NON SOGGETTI AL PATTO&lt;/h4&gt;La spesa per il personale &amp;egrave; stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore nelle leggi finanziarie. &lt;br&gt;In particolare il comma 562 dell&amp;#8217;articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto, per gli enti non soggetti al patto, che la spesa per il personale non deve superare la corrispondente spesa del 2004, senza la riduzione dell&amp;#8217;1% (come aveva previsto la finanziaria per l&amp;#8217;anno 2006).Tale nuova disposizione non &amp;egrave; stata per&amp;ograve; accompagnata da indicazioni sulle modalit&amp;agrave; del calcolo della spesa del 2004 per cui &amp;egrave; stato anche ipotizzato che per l&amp;#8217;anno 2007, diversamente dal 2006, fossero escluse le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in quanto &amp;egrave; stato ritenuto disapplicato il comma 198 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).Il Ministero dell&amp;#8217;Interno, in questi giorni ha per&amp;ograve; fornito una diversa interpretazione, ritenendo che il calcolo delle spese per il personale rimane confermato, anche per il 2007, secondo le indicazioni della circolare n. 9 del 2006 e quindi ritenendo incluse nel computo anche le spese relative alle collaborazioni coordinate e continuative.In merito all&amp;#8217;affidamento degli incarichi di co.co.co. il Dipartimento per la Funzione Pubblica, sul suo sito ha pubblicato una circolare (n. 5/2006), per altro in attesa del visto della Corte dei Conti, laddove vengono richiamati i presupposti per il conferimento degli incarichi, le cui indicazioni possono interessare anche gli enti locali.In sostanza il Dipartimento per la Funzione pubblica rileva come la problematica sia stata oggetto di un recente intervento legislativo con l&amp;#8217;articolo 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (che ha integrato l&amp;#8217;articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001). In relazione a tali nuove disposizioni il ricorso a contratti di collaborazioni coordinate e continuative &amp;egrave; ammesso qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:&lt;ul&gt;&lt;li&gt; l&amp;#8217;oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall&amp;#8217;ordinamento dell&amp;#8217;amministrazione conferente;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; l&amp;#8217;amministrazione deve preliminarmente accertare l&amp;#8217;impossibilit&amp;agrave; di utilizzare proprie risorse umane disponibili nel suo interno;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; l&amp;#8217;esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; devono essere preliminarmente determinati la durata, il luogo, l&amp;#8217;oggetto ed il compenso della collaborazione.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Per altro va anche rilevato che tali nuove disposizioni non sono di immediata applicazione per gli enti locali, ma, a sensi del comma 6-ter dell&amp;#8217;articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal citato articolo 32 del D.L. n. 223/2006, ma costituiscono norme di principio per gli stessi enti che devono adeguare i propri regolamenti di cui all&amp;#8217;articolo 110, comma 6 del T.U.E.L. n. 267/2000.Inoltre, poich&amp;eacute; il comma 6-bis del predetto articolo 7 obbliga le amministrazioni a disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, la Funzione Pubblica, con la suddetta circolare n. 5/2006, ritiene che tale disposizione debba essere rispettata anche dagli enti locali. &lt;br&gt;L&amp;#8217;indicazione tuttavia non appare condivisibile in quanto il citato comma 6-ter prevede l&amp;#8217;obbligo per gli enti locali di adeguare i propri regolamenti ai principi del comma 6 e non anche all&amp;#8217;indicazione del citato 6-bis.Va infine osservato che gli incarichi di cui sopra sono quelli ad elevato contenuto di professionalit&amp;agrave; e pertanto la suddetta disciplina non risulta applicabile ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati per esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative, cio&amp;egrave; a quei contratti che gli enti locali attivano per coprire i fabbisogni di non elevata professionalit&amp;agrave;.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/03/26.html#a3460</guid>			<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 09:01:57 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;LEGGE FINANZIARIA 2007: LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL&amp;#8217;INTERNO CON LE DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI&lt;/h4&gt;Sul sito del Ministero dell&amp;#8217;Interno &amp;egrave; stata pubblicata la Circolare n. FL 05/2007 dell&amp;#8217;8 marzo 2007 che reca le disposizioni di interesse per gli enti locali riferite alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, (legge finanziaria 2007).Si ritiene opportuno richiamare alcuni argomenti affrontati dalla circolare, rinviando comunque la lettura completa della stessa, stante la molteplicit&amp;agrave; degli argomenti analizzati.Innanzitutto la circolare ricorda che il termine per l&amp;#8217;approvazione del bilancio &amp;egrave; fissato al 31 marzo 2007 e pertanto fino a tale periodo &amp;egrave; autorizzato l&amp;#8217;esercizio provvisorio senza che vi sia necessit&amp;agrave; di una apposita deliberazione. &lt;br&gt;Inoltre viene evidenziato che anche per l&amp;#8217;anno 2007, a sensi del comma 710, rientra nella competenza del Prefetto di provvedere in via sostitutiva in caso di mancata approvazione del bilancio o in caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio stesso nei termini fissati dall&amp;#8217;articolo 193 del T.U.E.L. n. 267/2000.Relativamente ai trasferimenti erariali agli enti locali, il Ministero ricorda che il sistema rimane disciplinato anche per l&amp;#8217;anno 2007 con i criteri del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. &lt;br&gt;In particolare sul sito del Ministero sono gi&amp;agrave; disponibili le spettanze degli enti locali per l&amp;#8217;anno 2007 e la pubblicazione dei trasferimenti autorizza gli enti a procedere all&amp;#8217;accertamento contabile delle relative entrate ai sensi dell&amp;#8217;articolo 179 del sopra richiamato T.U.E.L. n. 267/2000.Per quanto riguarda l&amp;#8217;organo di revisione, si ricorda che il comma 732 della finanziaria 2007, modificando il T.U.E.L., ha disposto che questo sia composto di un solo revisore anche per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, analogamente ai comuni pi&amp;ugrave; piccoli ed alle comunit&amp;agrave; montane. &lt;br&gt;A seguito del dubbio se la disposizione dovesse essere applicata immediatamente, il Ministero, con la circolare che si commenta, chiarisce che la norma trova applicazione alla naturale scadenza dell&amp;#8217;incarico attualmente affidato all&amp;#8217;organo collegiale. &lt;br&gt;In tale occasione, pertanto, il consiglio comunale provveder&amp;agrave; al rinnovo dell&amp;#8217;organo nominando un solo revisore. &lt;br&gt;Con l&amp;#8217;occasione viene anche precisato che qualora si debba rinnovare uno dei componenti dell&amp;#8217;attuale organo collegiale (per dimissioni, impedimento, ecc.), l&amp;#8217;incarico affidato al nuovo componente avr&amp;agrave; durata limitata alla naturale scadenza dell&amp;#8217;organo collegiale.In relazione alla modifica normativa dell&amp;#8217;organo di revisione economico-finanziaria, il Ministero rileva che dovr&amp;agrave; essere aggiornato il decreto che fissa i limiti massimi del compenso attribuibile. &lt;br&gt;Pertanto, in attesa di tale modifica, viene evidenziata l&amp;#8217;opportunit&amp;agrave; di utilizzare l&amp;#8217;attuale limite previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti. &lt;br&gt;In sede di determinazione del compenso il consiglio comunale potr&amp;agrave; riservarsi la possibilit&amp;agrave; di incrementare il compenso in relazione ai limiti massimi del decreto che sar&amp;agrave; emanato prossimamente.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/03/15.html#a3458</guid>			<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 11:41:42 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO&lt;/h4&gt;Molto spesso per il passato le pubbliche amministrazioni hanno fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato per assicurare la funzionalit&amp;agrave; dei servizi dell&amp;#8217;ente, affrontando in questo modo anche il problema del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato poste dalle ultime leggi finanziarie.In merito a tale problematica &amp;egrave; intervenuto il decreto legge n. 4 del 10.1.2006, convertito in legge 9 marzo 2006, n. 80, che di fatto ha ampiamente ridotto la possibilit&amp;agrave; di utilizzare lo strumento delle assunzioni a tempo determinato per le pubbliche amministrazioni. &lt;br&gt;Ora, i nuovi limiti per le assunzioni a tempo indeterminato posti dalla recente legge finanziaria per il 2007 per gli enti locali non soggetti al patto di stabilit&amp;agrave; (rispetto del limite di spesa del personale dell&amp;#8217;anno 2004 e del limite dovuto alle cessazioni di personale a tempo indeterminato verificatesi il precedente anno), ripropongono il problema del lavoro a termine.A tal proposito va ribadito che l&amp;#8217;articolo 4, comma 2 del citato D.L. n. 4/2006 ha previsto la possibilit&amp;agrave; di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ma con due precisi e stringenti limiti. &lt;br&gt;Il primo &amp;egrave; il riferimento ad esigenze di tipo temporaneo ed eccezionali. &lt;br&gt;In sostanza si possono concludere contratti di lavoro a termine solo laddove si verifichino situazioni impreviste e per periodi limitati (come ad esempio la sostituzione di personale assente). &lt;br&gt;La lettura della norma, infatti sembra non consentire pi&amp;ugrave; il ricorso a questo strumento per superare il blocco delle assunzioni imposte dalle leggi finanziarie. &lt;br&gt;Per altro va anche osservato che la previsione delle temporaneit&amp;agrave; sembra introdurre una ulteriore limitazione alla durata massima di tale tipo di assunzione, prevista in tre anni dal D.Lgs. n. 368/2001. &lt;br&gt;Ci&amp;ograve; porta anche a ritenere che questo tipo di assunzione pu&amp;ograve; essere disposto solo per posti non compresi nella dotazione organica, perch&amp;eacute; non diretti a soddisfare esigenze di carattere continuativo.Il secondo limite &amp;egrave; dato dalla necessit&amp;agrave; di far precedere la procedura di assunzione ad una verifica sulla possibilit&amp;agrave; di ricorrere ad altre forme di lavoro come l&amp;#8217;assegnazione da parte di altre pubbliche amministrazioni  di personale anche temporaneo, ovvero al comando o al distacco. &lt;br&gt;Non solo, la norma prevede anche una verifica della possibilit&amp;agrave; di utilizzare dei contratti con agenzie per la somministrazione di lavoro, nonch&amp;eacute; l&amp;#8217;esternalizzazione e l&amp;#8217;appalto dei servizi. In sostanza quindi, il responsabile del servizio dovr&amp;agrave; predisporre una adeguata e motivata relazione che escluda la possibilit&amp;agrave; di ricorrere a tali forme di lavoro. &lt;br&gt;Solo in questo caso sar&amp;agrave; possibile attivare la procedura per l&amp;#8217;assunzione a tempo determinato.Le disposizioni del D.L. n. 4/2006 sono riferite alle pubbliche amministrazioni, mentre per gli enti locali costituiscono norme di principio per l&amp;#8217;utilizzo di forme contrattuali flessibili. &lt;br&gt;E&amp;#8217; evidente tuttavia che gli enti locali hanno quindi l&amp;#8217;obbligo di adeguare le procedure di assunzioni a tali disposizioni.Infine &amp;egrave; importante ribadire anche l&amp;#8217;aspetto della trasparenza e cio&amp;egrave; l&amp;#8217;assunzione a tempo determinato richiede comunque una procedura selettiva che garantisca l&amp;#8217;accertamento della professionalit&amp;agrave; richiesta, come stabilito dall&amp;#8217;articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/03/05.html#a3456</guid>			<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 09:19:49 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;L&amp;#8217;ESECUTIVITA&amp;#8217; DELLE DELIBERAZIONI&lt;/h4&gt;Il Ministero dell&amp;#8217;Interno, Dipartimento affari interni e territoriali, ha dato nuove indicazioni in merito al computo del termine per l&amp;#8217;esecutivit&amp;agrave; delle deliberazioni. &lt;br&gt;Va ricordato che l&amp;#8217;articolo 134, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, disposizione che va collegata con il disposto del precedente articolo 124, laddove si prevede che le deliberazioni sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante affissione all&amp;#8217;albo pretorio nella sede dell&amp;#8217;ente.Inizialmente era stato ritenuto che il termine di esecutivit&amp;agrave; dovesse decorrere dal primo giorno della pubblicazione in considerazione che veniva riferito all&amp;#8217;esecutivit&amp;agrave; e non alla pubblicit&amp;agrave; dell&amp;#8217;atto. &lt;br&gt;Per altro tale orientamento risultava conforme con la previsione normativa, ora non pi&amp;ugrave; vigente, del termine di dieci giorni riservato alle minoranze per la richiesta di esame dell&amp;#8217;atto da parte del Comitato regionale di controllo.Il Ministero, suffragato anche da sentenze della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa,  ha proposto invece una diversa lettura alla norma, ritenendo che l&amp;#8217;esecutivit&amp;agrave; si ha dal compimento di dieci giorni dal termine della pubblicazione, sempre che le stesse deliberazioni non siano dichiarate immediatamente eseguibili.Collegato a tale aspetto si pone anche il problema se ai fini del calcolo del periodo di pubblicazione all&amp;#8217;albo, debba essere considerato o meno il primo giorno dell&amp;#8217;affissione. &lt;br&gt;Da un lato, infatti, in analogia con l&amp;#8217;articolo 155 del codice di procedura civile, si potrebbe ritenere che dal computo dei termini si dovrebbe escludere il giorno iniziale. &lt;br&gt;Tuttavia, il Ministero richiama anche una sentenza della Corte di Cassazione (n. 12240 dell&amp;#8217;8 giugno 2004) laddove &amp;egrave; stato indicato stabilito che il periodo di affissione non pu&amp;ograve; che comprendere il giorno iniziale.La regola dell&amp;#8217;articolo 155 del codice di procedura civile, ha ritenuto la Cassazione, &amp;egrave; stabilita in funzione di una attivit&amp;agrave; riferita al decorso del termine, ma non risulta applicabile in rapporto ad una norma (l&amp;#8217;articolo 124 del T.U.L. n. 267/2000 in questo caso) che invece stabilisce una situazione in rapporto alla sua durata effettiva (cio&amp;egrave; il periodo di quindici giorni della pubblicazione). &lt;br&gt;Proprio per tali ragioni la Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo giorno va conteggiato in quanto risulta comunque utile per la conoscibilit&amp;agrave; dell&amp;#8217;atto.In sintesi, quindi, il Ministero ha ritenuto che l&amp;#8217;esecutivit&amp;agrave; delle deliberazioni si ottiene dal decorso di dieci giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione, computando a tal fine anche il giorno iniziale della pubblicazione.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/02/26.html#a3454</guid>			<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 11:14:22 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;LE INDICAZIONI MINISTERIALI IN MERITO ALL&amp;#8217;OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO&lt;/h4&gt;L&amp;#8217;articolo 1, commi 1180 &amp;#8211; 1185, della legge finanziaria per l&amp;#8217;anno 2007 (legge 27.12.2006, n. 296) ha introdotto significativi adempimenti in merito alla disciplina del collocamento, in particolare per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.In particolare, in merito alla comunicazione relativa all&amp;#8217;assunzione di personale che va eseguita il giorno antecedente e il cui mancato rispetto &amp;egrave; sanzionato pesantemente, erano sorti molti dubbi interpretativi e pertanto il Ministero del Lavoro ha provveduto a chiarire la portata della norma introdotta dal comma 1180.Innanzitutto il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente. &lt;br&gt;Tuttavia se il giorno precedente &amp;egrave; festivo non pu&amp;ograve; valere la regola della proroga automatica del termine in quanto verrebbe a vanificare lo spirito della norma stessa. &lt;br&gt;In questo caso la comunicazione pu&amp;ograve; essere fatta prima, fermo restando comunque la possibilit&amp;agrave; di farla anche in giorno festivo utilizzando il fax o la comunicazione informatica.Inoltre, il Ministero ha chiarito che la comunicazione va effettuata prima dell&amp;#8217;inizio effettivo del rapporto di lavoro, cio&amp;egrave; dalla data da cui decorre lo svolgimento delle prestazioni lavorative, e quindi non &amp;egrave; necessario che essa avvenga prima dell&amp;#8217;instaurazione giuridica del rapporto stesso.Va ricordato che sono previste due eccezioni:&lt;ul&gt;&lt;li&gt; l&amp;#8217;assunzione d&amp;#8217;urgenza (in questo caso la comunicazione va effettuata entro cinque giorni salva comunque una preventiva comunicazione sintetica da effettuarsi il giorno antecedente);&lt;/li&gt;&lt;li&gt; l&amp;#8217;assunzione per cause di forza maggiore (con l&amp;#8217;obbligo sempre di effettuare la comunicazione entro i successivi cinque giorni).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Il Ministero ha anche confermato che le comunicazioni sono dovute per le collaborazioni coordinate e continuative, mentre i contratti meramente occasionali, caratterizzati da discontinuit&amp;agrave; e assenza di vincoli non sono soggetti a comunicazione.Va ricordato anche che la comunicazione va effettuata al Servizio competente (centro per l&amp;#8217;impiego) ove &amp;egrave; situata la sede del lavoro. &lt;br&gt;Pertanto, qualora questa non coincida con la sede legale del datore di lavoro, il servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove &amp;egrave; ubicata l&amp;#8217;unit&amp;agrave; locale cui il lavoratore &amp;egrave; adibito. Infine va ribadita la particolare attenzione che va posta dal dirigente (o dal responsabile del servizio), cui compete l&amp;#8217;invio delle comunicazioni, per le sanzioni previste in conseguenza al mancato rispetto dei nuovi obblighi della Finanziaria. &lt;br&gt;In particolare la mancata comunicazione dell&amp;#8217;instaurazione del rapporto di lavoro entro il termine previsto comporta una pesante sanzione pecuniaria, mentre, al contrario, la sanzione correlata all&amp;#8217;obbligo di comunicare le trasformazioni del rapporto del rapporto sar&amp;agrave; applicabile solo dalla data stabilita dal decreto interministeriale.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/02/19.html#a3452</guid>			<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 09:49:44 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI&lt;/h4&gt;Il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. n. 163/2006, ha previsto una procedura complessa prima di giungere alla stipulazione del contratto. Il percorso &amp;egrave; ora stabilito dalla lettura combinata degli articoli 11, 12, 48 e 79 del nuovo codice.Fondamentale innanzitutto appare la distinzione tra aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva ed efficacia dell&amp;#8217;aggiudicazione stessa. &lt;br&gt;L&amp;#8217;articolo 11, comma 4, prevede che le amministrazioni, attraverso le procedure di affidamento, selezionino la migliore offerta mediante uno dei criteri del codice stesso e al termine della procedura, dichiarino l&amp;#8217;aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. &lt;br&gt;Il presidente della gara, pertanto, espletate le procedure, individua provvisoriamente il candidato vincitore e trasmette il relativo verbale al dirigente (o responsabile del servizio) per i successivi provvedimenti.A sensi dell&amp;#8217;articolo 48 il dirigente provvede al controllo dei requisiti di capacit&amp;agrave; economico finanziaria e tecnico organizzativa eventualmente previsti dal bando di gara e pu&amp;ograve; quindi dichiarare, in caso di esito positivo, l&amp;#8217;aggiudicazione definitiva, che deve comunque intervenire entro il termine previsto dagli ordinamenti dei singoli enti. &lt;br&gt;In mancanza dell&amp;#8217;indicazione del termine, l&amp;#8217;aggiudicazione deve avvenire entro trenta giorni, trascorsi i quali l&amp;#8217;aggiudicazione si intende avvenuta. &lt;br&gt;Resta salva in ogni caso la possibilit&amp;agrave; per l&amp;#8217;amministrazione di chiedere chiarimenti o documenti, nel qual caso si interrompe il termine stesso.Va tuttavia osservato che l&amp;#8217;aggiudicazione definitiva, che &amp;egrave; comunque esecutiva con l&amp;#8217;apposizione sul provvedimento del visto di regolarit&amp;agrave; contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell&amp;#8217;articolo 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, non &amp;egrave; ancora efficace. &lt;br&gt;Infatti, l&amp;#8217;articolo 11, comma 8 del nuovo codice dei contratti prevede che l&amp;#8217;aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Il dirigente deve quindi provvedere alla verifica degli ulteriori requisiti (casellario giudiziale, D.U.R.C., ecc.) e solo al termine di tale procedura pu&amp;ograve; dichiarare l&amp;#8217;efficacia del provvedimento, attestando in calce sulla determina di aggiudicazione definitiva l&amp;#8217;intervenuta efficacia del provvedimento stesso.E&amp;#8217; pacifico che qualora prima dell&amp;#8217;aggiudicazione definitiva si pervenga alla verifica (positiva) di tutti i requisiti previsti per la stipulazione del contratto, il dirigente gi&amp;agrave; con la determina di aggiudicazione definitiva dichiara l&amp;#8217;efficacia del provvedimento a sensi del citato articolo 11, comma 8.Entro sessanta giorni dall&amp;#8217;efficacia dell&amp;#8217;aggiudicazione definitiva deve avvenire la stipulazione del contratto (articolo 11, comma 9), ma comunque il contratto non pu&amp;ograve; essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati a sensi dell&amp;#8217;articolo 79 comma 5, che va effettuata, entro cinque giorni, all&amp;#8217;aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato l&amp;#8217;offerta ammessa in gara, nonch&amp;eacute; a coloro la cui offerta sia stata esclusa.Va infine ricordato che il comma 5, lett. b) dell&amp;#8217;articolo 79 stabilisce l&amp;#8217;obbligo di comunicare d&amp;#8217;ufficio anche l&amp;#8217;esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall&amp;#8217;esclusione.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/02/12.html#a3450</guid>			<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 07:51:53 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;PROROGATE AL 31.12.2007 LE AGEVOLAZIONI PER IL GASOLIO E PER IL G.P.L. IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO.&lt;/h4&gt;La legga finanziaria 2007 ha prorogato al 31.12.2007 le agevolazioni per l&amp;#8217;utilizzo del gasolio e del GPL impiegati come combustibili da riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica &amp;#8220;E&amp;#8221;.Va ricordato che l&amp;#8217;agevolazione, inizialmente, era stata prevista  dall&amp;#8217;articolo 12, comma 4, della legge finanziaria per l&amp;#8217;anno 2000 (L. n. 488/1999), che aveva disposto una riduzione di lire 200 per ogni litro di gasolio e di lire 258 per ogni chilogrammo di GPL impiegati per il riscaldamento nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella fascia climatica &amp;#8220;E&amp;#8221;. &lt;br&gt;Le frazioni dovevano essere individuate dai consigli comunali con apposita deliberazione da adottarsi ogni anno e da comunicarsi entro il 30 di settembre ai Ministeri della Finanze e dell&amp;#8217;Industria, del Commercio e dell&amp;#8217;Artigianato.Il D.L. n. 268/2000, aveva esteso il beneficio anche alle aree su cui insistevano le case sparse, mentre la successiva legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000) aveva escluso dal beneficio le frazioni incluse nel centro abitato (come definito dal nuovo codice della strada) ove aveva sede la casa comunale. &lt;br&gt;Per altro lo stesso D.L. n. 268/2000 aveva anche incrementato il beneficio di 50 delle vecchie lire, incremento che &amp;egrave; stato via via prorogato fino al 31.12.2006.Per porre fine alla discriminazione nei confronti delle frazioni non metanizzate incluse nel centro abitato dove ha sede il comune (che non potevano quindi beneficiare dell&amp;#8217;agevolazione), la legge finanziaria 2002 (L. n. 448/2001), aveva esteso per gli anni 2002 e 2003 il beneficio suddetto anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita deliberazione del consiglio comunale, ancorch&amp;eacute; nella stessa frazione fosse ubicata la sede municipale, beneficio che &amp;egrave; stato prorogato fino al 31.12.2006.Ora la nuova legge finanziaria ha confermato le proroghe anche per il 2007. Con il comma 494, lett. c) &amp;egrave; stata prorogato l&amp;#8217;incremento dell&amp;#8217;agevolazione di 50 delle vecchie lire sul prezzo di acquisto del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile. In sostanza il prezzo pagato dai cittadini per l&amp;#8217;anno 2007 beneficia di una agevolazione di euro 0,129 (pari a 250 lire) per ogni litro di gasolio e di euro 0,159 (pari a 308 lire) per ogni chilogrammo di GPL impiegati per il riscaldamento nelle zone climatiche &amp;#8220;E&amp;#8221; individuate dal comune. &lt;br&gt;Con la lett. f) del medesimo comma &amp;egrave; stato quindi prorogato il beneficio suddetto anche per le frazioni parzialmente non metanizzate, anche se comprese nel centro abitato ove ha sede il comune. &lt;br&gt;Queste frazioni, pertanto, possono continuare a beneficiare dell&amp;#8217;agevolazione fino al 31.12.2007, analogamente a quelle non incluse nel centro abitato ove ha sede il comune, per le quali l&amp;#8217;agevolazione &amp;egrave; prevista fin tanto che non verr&amp;agrave; emanato il regolamento previsto dall&amp;#8217;articolo 27, comma 2, della legge 388/2000 (finanziaria 2001).In merito alla individuazione del territorio comunale che pu&amp;ograve; beneficiare del contributo va ricordato che l&amp;#8217;ente locale adotta una nuova deliberazione sola qualora sia mutata la situazione di non metanizzazione della frazione e pertanto, in assenza di modificazioni, non &amp;egrave; necessario riproporre annualmente la stessa deliberazione.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/2007/02/05.html#a3448</guid>			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 07:57:32 GMT</pubDate>			</item>		<item>			<title>Panorama Amministrativo</title>			<description>&lt;font class=&quot;small&quot; size=&quot;-1&quot; color=&quot;gray&quot;&gt;a cura di Gianni Ceccon&lt;/font&gt;&lt;h4&gt;DAL 1&amp;#176; FEBBRAIO 2007 LA TASSA SULLE GARE ESTESA ANCHE AI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE&lt;/h4&gt;Dal 1&amp;#176; febbraio 2007 la tassa sulle gare, oltre che sui lavori pubblici, &amp;egrave; dovuta anche per le forniture di beni e servizi, ma con esenzione per importi inferiori a 150.000,00 euro.Questo in sintesi il contenuto della recente deliberazione dell&amp;#8217;Autorit&amp;agrave; per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007, pubblicata nella G.U. n. 12 del 16.1.2007.Va ricordato infatti, che dal 20 febbraio 2006 &amp;egrave; obbligatorio corrispondere un contributo all&amp;#8217;autorit&amp;agrave; medesima per ogni gara di lavori pubblici bandita, determinato sulla base dell&amp;#8217;importo di gara al lordo degli oneri per la sicurezza. &lt;br&gt;Con il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) l&amp;#8217;Autorit&amp;agrave; per la vigilanza sui lavori pubblici ha assunto la denominazione di &amp;#8220;Autorit&amp;agrave; per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture&amp;#8221;, comprendendo quindi sotto la propria competenza anche le forniture di beni e servizi.Con la citata deliberazione del 10 gennaio 2007, che entra in vigore l&amp;#8217;1&amp;#176; febbraio 2007, l&amp;#8217;Autorit&amp;agrave; ha quindi esteso la contribuzione anche alle gare di forniture e servizi, esentando per&amp;ograve; tutte le gare (comprese quelle di lavori pubblici) di importo inferiore a 150.000,00 euro. &lt;br&gt;In particolare le pubbliche amministrazioni sono ora tenute al pagamento della contribuzione all&amp;#8217;atto dell&amp;#8217;attivazione delle procedure di selezione del contraente, previa attribuzione da parte dell&amp;#8217;Autorit&amp;agrave; del codice identificativo del procedimento, che va riportato nell&amp;#8217;avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. I concorrenti devono indicare il predetto codice identificativo della procedura all&amp;#8217;atto del pagamento del proprio contributo.La stessa Autorit&amp;agrave; evidenzia anche che il codice va richiesto anche per le procedure esonerate dall&amp;#8217;obbligo della contribuzione, mentre il mancato pagamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti comporta l&amp;#8217;attivazione della procedura di riscossione coattiva ai sensi della vigente normativa.Relativamente ai concorrenti va ricordato che il pagamento del contributo &amp;egrave; condizione di ammissibilit&amp;agrave; alla procedura di selezione. &lt;br&gt;Essi sono tenuti, inoltre a dimostrare, al momento di presentazione dell&amp;#8217;offerta, di aver versato da somma dovuta in quanto la mancata dimostrazione &amp;egrave; causa di esclusione dalla procedura di gara.</description>			<guid>http://www.uncem.net/categories/panoramaAmministrativo/index.html#a3446</guid>			<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 07:57:31 GMT</pubDate>			</item>		</channel>	</rss>