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Giovedì, 15 luglio 2004

Promozione del territorio attraverso i prodotti locali  
2:39:24 PM a cura di Romina Bonetti

Prodotti tipici e promozione

Un prodotto viene definito tipico quando è caratteristico di un certo territorio. Fino al 1500 i prodotti alimentari erano frutto dell’elaborazione delle materie prime disponibili in loco.
La produzione, quindi, avveniva all’interno di contesti socio-culturali e rurali estremamente limitati.

La circolazione delle risorse più pregiate (come spezie e vini particolari) era, un tempo, riservata a nobili di corte.
Risulta importante sottolineare che è’ la possibilità di venire a contatto con prodotti realizzati altrove che rende rilevante la caratteristica della tipicità.
Successivamente l’industrializzazione, poi, ha modificato le stesse modalità produttive e la produzione viene svincolata dai suoi luoghi tradizionali, con una standardizzazione delle modalità e delle materie prime utilizzate, e di conseguenza del gusto dei prodotti.

Industrializzazione e standardizzazione rischiano di mettere a repentaglio la vita stessa dei prodotti tipici.

A ciò si aggiunge che il legame con un territorio è un concetto problematico: i criteri e le caratteristiche collegate alla tipicità non sono sempre chiari.
E' per questo che si è intervenuti con la regolamentazione giuridica.

I marchi di Garanzia (Doc, Dop, Igp) risultano essere lo strumento istituzionale più importante, ed oggi sempre più ricercato, per la tutela dei prodotti tipici.
Questi ultimi hanno il pregio di salvaguardare e spesso incentivare produzioni locali che faticano a trovare spazi nel mercato globalizzato e standardizzato.

Come già accennato in precedenza, per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, l'Unione Europea ha varato una precisa normativa, stabilendo due livelli di riconoscimento: DOP e IGP.

La sigla DOP (denominazione di Origine Protetta) estende la tutela del marchio nazionale DOC (Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo.
Il marchio designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente, o esclusivamente, dovute all'ambiente geografico (fattori naturali e quelli umani).
Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire nell'area delimitata.

La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale.
Quindi la sigla identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità, reputazione e caratteristiche si possono ricondurre all'origine geografica, e di cui almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell'area delimitata.

Il termine "IGP" è relativo al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

La sigla STG indica “Specialità tradizionali garantite”, riconoscimento, ai sensi del Reg. CE 2082/92, del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili.
Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità.
Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.

Vini DOCG (Denominazione d'Origine Controllata e Garantita)

Riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale.
Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, debbono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e portare un contrassegno dello Stato che dia la garanzia dell’origine, della qualità e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte.
Presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è insediato il "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini".
Oltre alle condizioni previste per la certificazione DOC è obbligatorio l’imbottigliamento nella zona di produzione ed altre condizioni più restrittive. Tali vini sono disciplinati dal Reg. CEE 823/87, dalla Legge n. 164/92, dal D.P.R. n. 348/94 e dai relativi "Disciplinari di produzione".

Vini DOC (Denominazione d'Origine Controllata)

Riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in zone limitate (di solito di piccole/medie dimensioni), recanti il loro nome geografico.
Di norma il nome del vitigno segue quello della DOC e la disciplina di produzione è rigida.
Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo accurate analisi chimiche e sensoriali. Il disciplinare di produzione dei vini DOC è più rigido rispetto ai vini IGT.
Tali vini sono disciplinati dal Reg. CEE 823/87, dalla Legge n. 164/92, dal D.P.R. n. 348/94 e dai relativi "Disciplinari di produzione".

Si tratta di vini ottenuti da uve determinate e provenienti da territori ben definiti.
Tale qualifica, comunque, non obbliga i viticoltori ad apporre altre menzioni sull’etichetta, né li costringe a vincoli di produzione troppo restrittivi.
La delimitazione della zona di produzione è più ampia rispetto ai DOC.   




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