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Martedì, 22 giugno 2004

Sportello unico  
12:11:24 PM a cura di Vanni De Bona e Alfonsina Tedesco

11 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

11.2 – osservazioni dei soggetti terzi “privati”

Come detto nella precedente pillola l’innovazione vera introdotta dal legislatore nei casi di partecipazione al procedimento sulla richiesta di insediamento produttivo, concerne la partecipazione di enti privati, comitati o associazioni in genere, “portatori di interessi diffusi”.

In tali casi non è semplice stabilire cosa debba intendersi per “interesse diffuso” e quale tra gli interessi diffusi sia meritevole di tutela.

Un qualsiasi impianto produttivo potrebbe, ad esempio, trovare ostacolo nell’azione di qualche comitato spontaneo non solo perché c’è sempre maggiore sensibilità e attenzione alla tutela dell’ambiente, della salute, della tranquillità, ma anche per il sospetto che un impianto possa comportare emissioni dannose o comunque creare disagio e fastidi.

A chi potrebbe far piacere avere davanti la propria abitazione un ripetitore per la telefonia, una cabina elettrica o un impianto di betonaggio?

E in presenza di un intervento di trasformazione ambientale conseguente ad un impianto produttivo non è possibile non ammettere che qualche pregiudizio ci sia.

Cosa deve fare lo sportello unico in presenza di tali osservazioni, quali sono i criteri e i pesi da utilizzare, come può valutare il pregiudizio lamentato se, per esempio, si è proceduto all’acquisizione di tutti i pareri da parte delle amministrazioni coinvolte, può essere negato o vietato un intervento in presenza di tutte le autorizzazioni e i nulla osta, nel caso in cui ci sia un indubbio fastidio derivante da un insediamento produttivo?

Il Suap Centro Cadore ha curato alcune pratiche che riguardare le varie casistiche che si possono presentare.

1° Caso
Domanda per installazione antenna di telefonia cellulare su lastrico solare senza l’assenso del comproprietario, ostacolata da quest’ultimo.

2° Caso
Domanda di attivazione di un impianto di trasformazione del latte in locali destinati ad attività artigianale e commerciale al piano terra di un condominio

3° Caso
Domanda per installazione antenna di telefonia cellulare nei pressi di alcune abitazioni su sedime di proprietà comunale

4° Caso
Domanda di attivazione di impianto di betonaggio in zona destinata ad insediamenti produttivi nei pressi di una casa per vacanze.

Tali casi offrono spunti di estremo interesse e meritano di essere analizzati singolarmente.   


Martedì, 15 giugno 2004

Sportello unico  
10:39:00 AM a cura di Vanni De Bona e Alfonsina Tedesco

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

11.1 - osservazioni dei soggetti terzi.

L’articolo 6, comma 13 del D.P.R. 20.10.1998 N. 447, stabilisce che i soggetti , portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo, possono trasmettere alla sportello unico, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presentazione della domanda, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipino anche i rappresentanti dell’impresa.
I partecipanti possono essere assistiti da tecnico esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi.
Su quanto rappresentato si pronuncia, motivatamente, la struttura.

La portata della norma dà principalmente risalto alla pubblicità che deve essere data all’istanza al fine di consentire la più ampia partecipazione e impone alcune riflessioni.

La prima è che chiunque intraveda un possibile pregiudizio dalla richiesta di insediamento produttivo può intervenire nel procedimento, siano essi enti pubblici o privati, soggetti privati, associazioni o comitati senza alcuna distinzione.

Per quanto riguarda i soggetti privati, il loro coinvolgimento e la possibilità di intervenire in un procedimento di natura urbanistica o edilizia, trova già una sorta di tutela allorquando si procede al rilascio di provvedimenti autorizzatori; i medesimi infatti fanno sempre salvi i diritti dei terzi i quali possono opporsi al provvedimento rilasciato o attraverso l’amministrazione che ha emesso il provvedimento o attraverso l’autorità giudiziaria per la tutela di un loro diritto.

Per i soggetti pubblici competenti ad emettere pareri o nulla osta, si provvede in sede di istruttoria delle istanze al di fuori dei procedimenti in autocertificazione.

L’innovazione della norma riguarda la possibilità per gli enti privati, per i comitati o le associazioni in genere, “portatori di interessi diffusi”.

Vedremo, nelle pillole che seguono, cosa può significare tale opportunità.   


Martedì, 8 giugno 2004

Sportello unico  
9:53:53 AM a cura di Vanni De Bona e Alfonsina Tedesco

10 – IL PROCEDIMENTO IN AUTOCERTIFICAZIONE

10.8 – il procedimento mediante autocertificazione – opportunità offerte a soggetti “terzi”

Un ultima annotazione per questo capitolo del procedimento mediante autocertificazione, va riservata alla facoltà che il legislatore riconosce a tutti quei soggetti che per comodità noi definiremo “terzi” rispetto agli attori del procedimento e che sono i portatori di interessi definiti dalla norma (art. 6 c. 13) “pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo” .

A detti soggetti è riservata la facoltà di richiedere di essere sentiti dalla struttura, o di produrre documenti o memorie atti a far valere la loro ragioni o ancora di convocare una riunione per un confronto con l’impresa istante.

I termini assegnati per l’esercizio di tale facoltà sono di venti giorni dal momento della pubblicazione della domanda ed i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (vedi pillole di questo capitolo 10) sono indilazionabili; ciò significa che la struttura è tenuta a dare udienza, valutare memorie, ovvero a indire una riunione in contraddittorio, in un lasso di tempo non superiore a venti giorni.

Va osservato che l’audizione dei soggetti portatori di interessi diffusi, la condivisione delle osservazioni da questi formulate potrebbe in qualche modo condizionare, qualora condivise dalla struttura, il procedimento e tradursi in suggerimenti e raccomandazioni all’impresa istante.

E’ opportuno, qualora ricorra il caso, che i suggerimenti di tali soggetti siano portati a conoscenza dei partecipanti alla conferenza dei sevizi, o comunque degli enti interessati al procedimento, ai quali ciascuno per la sua parte, è riservata l’espressione di un parere in merito.

Cosa accade se la struttura non condivide le osservazioni formulate dai soggetti terzi?
Cercheremo di analizzarlo in una prossima pillola.   


Lunedì, 31 maggio 2004

Sportello unico  
10:43:52 AM a cura di Vanni De Bona e Alfonsina Tedesco

10 – IL PROCEDIMENTO IN AUTOCERTIFICAZIONE

10.7 – il procedimento mediante autocertificazione – accertamento di falsa autocertificazione e attività conseguenti

Nel procedimento mediante autocertificazione, qualora dall’accertamento emerga la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, il responsabile dello sportello unico ha l’obbligo di informare la Procura della Repubblica dandone contestualmente informazione all’interessato.

In tal caso, unitamente all’informazione deve emettersi ordinanza di sospensione dell’attività qualora questa non sia ancora iniziata.

Nel caso in cui i lavori siano già iniziati, oltre ad informare la Procura della repubblica e l’interessato è necessario notificare all’impresa l’ordinanza di sospensione dei lavori.

La previsione normativa distingue l’ordinanza da notificare all’“impresa”, dall’obbligo di comunicare tempestivamente il provvedimento all’”interessato”, operando una distinzione tra il i due diversi procedimenti “sanzionatori” collegati alla falsità delle dichiarazioni.

La questione merita un approfondimento a seconda che si sia in presenza di attività edilizia, o di inizio di attività produttiva in locali che non necessitano di adeguamenti edilizi.

  1. Nel primo caso, l’accertamento di violazione edilizio-urbanistica e/o ambientale è regolata dal DPR 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia), il quale prevede che a rispondere delle attività illecite o difformi siano solidalmente il committente (cioè l’impresa richiedente), l’impresa esecutrice dei lavori e il responsabile della direzione lavori.
    Tutti soggetti ai quali vanno rivolti l’ordine di sospensione lavori e i provvedimenti sanzionatori conseguenti
  2. se invece l’attività intrapresa non richiede opere di trasformazione fisica degli immobili, bensì l’avvio, la modifica, la riattivazione, di attività di impresa (commerciale, artigiana, industriale, direzionale, turistica, agricola, ecc.), il destinatario delle comunicazioni da parte dello sportello non può che essere il soggetto richiedente.

In entrambi i casi appare coerente ritenere che la segnalazione alla Procura della Repubblica debba essere preceduta da un atto di avvio del procedimento rivolto al richiedente, al fine di ottenere chiarimenti in fase istruttoria.

Al procedimento giudiziario deve essere dato corso qualora si sia in evidente palese accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.   


Lunedì, 24 maggio 2004

Sportello unico  
9:27:30 AM a cura di Vanni De Bona e Alfonsina Tedesco

10 – IL PROCEDIMENTO IN AUTOCERTIFICAZIONE

10.6 – il procedimento mediante autocertificazione – casi di falsa autocertificazione

Il Legislatore ha inteso estendere il principio dello snellimento dell’attività amministrativa, anche ai procedimenti riguardanti lo sportello unico.

In tal modo, quando non è richiesto un iter procedurale tipico, è possibile il ricorso a tale principiò, con l’obbligo ulteriore, da parte dello sportello di attuare i necessari controlli al fine di verificarne la veridicità.

I commi 7, 11 e 12 dell’art. 6, e successivo art 7, del DPR 447/98, stabiliscono gli obblighi cui la struttura unica deve uniformarsi per l’esercizio dell’attività di controllo.

Mentre nei casi di evidenti errori e formali omissioni, è prevista la possibilità di rettifica e integrazioni, nei casi di accertata falsità delle dichiarazioni rese vi è l’obbligo di dar corso ad ulteriori procedimenti.

Nel caso di accertamento di falsa autocertificazione in fase preventiva la struttura unica è tenuta a comunicarlo alla competente Procura della Repubblica e a darne “contestuale comunicazione all’interessato”, con ciò evidentemente significando l’avvio del procedimento nel quale si provvederà anche a comunicare la sospensione del procedimento “fino alla decisione relativa ai fatti contestati”

Nel caso invece di accertamento di falsa dichiarazione ad opere già iniziate il responsabile della struttura provvede a ordinare la riduzione in pristino a spese dell’impresa con la contestuale trasmissione degli atti alla Procure della Repubblica competente per territorio e la comunicazione all’interessato.

Nel procedimento mediante autocertificazione, allo sportello unico è richiesto di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche qualora siano decorsi i termini per il formarsi del provvedimento, ovvero sia stato rilasciato il provvedimento stesso.   


Lunedì, 17 maggio 2004

Sportello unico  
9:06:34 AM a cura di Vanni De Bona e Alfonsina Tedesco

10 – IL PROCEDIMENTO IN AUTOCERTIFICAZIONE

10.5 – il procedimento mediante autocertificazione - l’audizione in contraddittorio

Come detto in precedenza, il termine dei trenta giorni stabiliti dalla norma per la eventuale richiesta di integrazioni è tassativo e la richiesta può essere attuata un’unica volta, con la conseguenza che il procedimento resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni stesse.

La norma stabilisce però che qualora si impongano chiarimenti relativamente ai progetti presentati, ovvero quando sia necessario conformare l’istanza a specifiche normative di settore, ovvero quando il progetto presenti profili di particolare complessità o necessiti di modifiche e infine, quando il Comune interessato dall’intervento indichi una diversa localizzazione dell’impianto, la struttura ha la facoltà di convocare la ditta richiedente per un’audizione in contraddittorio che può portare alla definizione di nuove soluzioni progettuali o a una diversa localizzazione dell’impianto.

Della predetta audizione deve essere obbligatoriamente redatto il verbale.
Quest’ultimo, in caso di accordo per una diversa soluzione progettuale, vincola le parti al rispetto di quanto convenuto fermo restando che le modifiche introdotte o la diversa localizzazione siano compatibili con le caratteristiche del procedimento in autocertificazione di cui si è parlato nella precedente scheda 10.1 (conformità alle norme vigenti in materia di urbanistica, sicurezza impianti, tutela sanitaria e tutela ambientale).

Risulta evidente anche in questo caso che il termini di sessanta giorni per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino al momento della presentazione del progetto modificato in conformità all’accordo sottoscritto.   


Venerdì, 7 maggio 2004

Sportello Unico  
9:19:38 AM a cura di Vanni De Bona e Alfonsina Tedesco

10 – IL PROCEDIMENTO IN AUTOCERTIFICAZIONE

10.4 – il procedimento mediante autocertificazione – il provvedimento si forma per decorrenza dei termini.

L’ art.6 comma 8 ,del D.P.R. 447/98, prevede che, qualora sull’istanza presentata non si provveda ad assumere le necessarie determinazioni entro il termine stabilito di sessanta giorni (dalla presentazione o dalle integrazioni successive), il procedimento si conclude o su iniziativa dell’impresa istante, ovvero su richiesta della struttura.

Il dettato normativo sottolinea la perentorietà del termine entro il quale la struttura competente deve provvedere al rilascio dell’atto autorizzatorio, ma la sua formulazione, non è di facile interpretazione.

Se è vero infatti che il richiedente, trascorso il termine dei sessanta giorni, può ritenere concluso il procedimento e dare inizio ai lavori, non è chiaro cosa debba intendersi per “richiesta della struttura” e a chi tale richiesta debba essere eventualmente inoltrata.

La “struttura”, se per tale si intende lo sportello unico, è l’unica competente a trattare e a concludere il procedimento e non deve inoltrare nessuna richiesta per l’assolvimento di tale compito.

Poiché siamo nell’ambito del procedimento in autocertificazione, può essere plausibile ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire allo sportello unico la facoltà di chiudere comunque il procedimento anche quando una o più amministrazioni terze, cui la struttura si sia rivolta per la verifica delle autocertificazioni, non abbia provveduto a riscontrare la richiesta di verifica.

Sembra logico pensare ad una “messa in mora” dell’amministrazione inadempiente con l’avviso che decorso i termine assegnato la risposta si intende resa positivamente.

Oppure, più semplicemente, si potrebbe pensare che il legislatore abbia voluto intendere “ che il procedimento si intende concluso su iniziativa dell’impresa istante o della struttura”.

Una cosa è certa: il decorso del termine dei sessanta giorni costituisce titolo per il formarsi del provvedimento finale:

  • per silenzio quando il procedimento non prevede anche il rilascio di un titolo edilizio
  • con un provvedimento formale quando si voglia comunque fare una presa d’atto, ovvero quando è previsto il rilascio del titolo edilizio.

Il procedimento si intende concluso su iniziativa dell’impresa quando – decorso il termine – la medesima darà alla struttura, comunicazione formale alla struttura di inizio dei lavori relativi all’impianto oggetto dell’istanza in autocertificazione.

E’ opportuno ancora precisare che si parla di impianto in senso molto ampio e cioè nella formulazione che il DPR 447/1998 descrive come “le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni “.

Conseguentemente la definizione di inizio lavori va intesa nel senso non solo edilizio, ma di attivazione di quanto chiesto o denunciato alla struttura in relazione all’attività da svolgere.   




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